Quali sono le responsabilità del socio e liquidatore per debiti tributari? In questo articolo, partendo da una recente sentenza di Cassazione, verifichiamo quando è possibile l’azione di responsabilità nei confronti di socio e liquidatore di una società da parte del fisco: deve essere accertata con un atto autonomo rispetto all’avviso di accertamento emesso per la società di capitali.
Responsabilità del socio e liquidatore: principio
Se l’Agenzia vuole riscuotere i debiti della società estinta dal socio, deve notificargli apposito provvedimento ex articolo ex art. 36 D.P.R. n. 602/73 motivando le ragioni per le quali è tenuto a versare le imposte pretese. La responsabilità del socio e del liquidatore, prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 602/1973 è di natura civilistica e non tributaria e sussiste solamente previa contestazione e accertamento di specifici presupposti.
La stessa verifica è altresì richiesta per il pagamento dei debiti tributari facenti capo all’ente da parte del socio e/o liquidatore, in quanto l’obbligo non trae origine da un fenomeno di tipo successorio.
L’azione ex art. 36 del D.p.r. n. 602/1973 è una azione di responsabilità dei soci e del liquidatore di diritto civile e non tributario, non sussiste alcuna norma secondo al quale esiste la coobbligazione nel debito tributario.
In tema di responsabilità del liquidatore nei confronti dei creditori sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società ex art. 2495, comma 2, c.c., il conseguimento, nel bilancio finale di liquidazione, di un azzeramento della massa attiva non in grado di soddisfare un credito non appostato nel bilancio finale di liquidazione, ma, comunque, provato, quanto alla sua sussistenza, già nella fase di liquidazione, è fonte di responsabilità illimitata del liquidatore verso il creditore pretermesso, qualora sia allegato e dimostrato che la gestione operata dal liquidatore evidenzi l’esecuzione di pagamenti in spregio del principio della “par condicio creditorum”, applicato nel rispetto delle cause legittime di prelazione ex art. 2741, comma 2, c.c..
Pertanto, ove il patrimonio si sia rivelato insufficiente per soddisfare alcuni creditori sociali, il liquidatore, per liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante in riferimento al dovere di svolgere un’ordinata gestione liquidatoria, ha l’onere di allegare e dimostrare che l’intervenuto azzeramento della massa attiva tramite il soddisfacimento dei debiti sociali non è riferibile a una condotta assunta in danno del diritto del singolo creditore di ricevere uguale trattamento rispetto ad altri creditori, salve le cause legittime di prelazione.
Tale assunto è stato statuito dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 28401 del 14 dicembre 2020.[1]
Responsabilità del socio e liquidatore: la vicenda
Il fisco ha notificato una cartella di pagamento al socio e liquidatore di una società estinta per un debito derivante da un avviso di accertamento emesso nei confronti dell’ente divenuto definitivo per sentenza pas