Sono state introdotte sanzioni per gli esercenti infedeli, che si rifiuteranno di accettare il codice di partecipazione alla cd. “lotteria degli scontrini” da parte del cliente persona fisica, o che non provvederanno all’invio del dato allo SdI.
Dal 1° gennaio 2020 i clienti che acquisteranno prodotti al dettaglio del valore superiore a 1 euro potranno partecipare all’estrazione di un montepremi mensile, se comunicheranno il proprio codice fiscale: è la lotteria degli scontrini, una sorta di “riffa di Stato” creata secondo le intenzioni del legislatore allo scopo di ridurre il fenomeno dell’evasione fiscale in ambito IVA.
La Manovra fiscale 2020 e le novità in materia di lotteria degli scontrini
L’art. 20, del cd. Decreto fiscale 2020, veicolato nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, introduce una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro per gli esercenti che, ai fini della partecipazione del contribuente alla lotteria degli scontrini 2020, rifiutino il codice fiscale del contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione, escludendo in tal caso le disposizioni di favore previste per il concorso di violazioni tributarie.
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Cosa prevede la legge di Bilancio 2017
I commi da 540 a 544, dell’art. 1, della legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017, successivamente modificata) hanno previsto l’istituzione dal 2020 di una lotteria nazionale, cui partecipano i contribuenti che effettuano acquisti di beni o servizi presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.
In particolare è disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercent