Lo scontrino digitale è un pezzo di carta che sparisce o un pezzo di futuro che si avvicina?

Sarà probabilmente capitato a tanti di noi, in sede di acquisti preso un centro commerciale, di sentirci chiedere se preferiamo lo scontrino digitale, non cartaceo. Di cosa si tratta, lo vediamo in questo contributo, anticipando che il cambiamento passa sempre attraverso opportunità (risparmio e sostenibilità) e criticità (in questo caso la privacy).

fattura differitaL’introduzione della trasmissione dei corrispettivi giornalieri ha fatto sì che oggi lo scontrino sia divenuto un mero documento commerciale; lo scontrino fiscale vero e proprio è infatti quello telematico, inviato come detto all’Agenzia. Tale stato di fatto, quindi, ha determinato la decisione, di cui alla notizia di pochi giorni fa, della Commissione Finanze alla Camera, che ha impegnato il Governo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ad adottare iniziative volte a limitare l’obbligo di emissione dello scontrino su supporto cartaceo alle sole transazioni effettuate in contanti, mentre per quelle effettuate con l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, prevedere l’emissione dello scontrino elettronico in formato solo digitale, fatta sempre salva la possibilità per il cliente di scegliere di averlo in formato cartaceo.

In tal senso, si prevede l’obbligo che tutti gli strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate siano predisposti per la generazione e trasmissione all’acquirente del documento commerciale anche in formato digitale.

La prassi di emettere lo scontrino digitale è ancora poco diffusa, eppure è ammessa da un decreto ministeriale datato 2016.

Scontrino digitale: già possibile

La direzione è quella, tuttavia, in omaggio a:

  • Riduzione dei costi (carta, stampanti, hardware),
  • Minor impatto ambientale (la carta utilizzata per gli scontrini fiscali non può essere smaltita come la carta comune, in quanto contiene additivi chimici che la rendono non riciclabile; inoltre, la produzione di scontrini cartacei comporta anche l’utilizzo di enormi quantità d’acqua);
  • Esperienze di altri paesi (dalla Francia ad alcuni Stati degli USA),
  • Praticità: ricevere lo scontrino su smartphone, conservarlo senza rischio di smarrirlo.

Resta fermo, ripetiamo, che lo scontrino digitale verrà emesso solo in accordo con il cliente; in altre parole, viene comunque fatta salva la possibilità da parte degli acquirenti di richiedere la stampa del documento commerciale.

Da questo, talune criticità.

Attenzione alla privacy

Poiché il cliente che accetta lo scontrino digitale dovrà fornire email, numero di telefono o usare un’app, occorrerà considerare:

  • Il consenso: il dato può essere usato solo per inviare lo scontrino?
  • La Conservazione: chi conserverà il dato? Per quanto tempo?
  • L’aggiornamento della informativa privacy.

Serve quindi formazione e attenzione per evitare violazioni del GDPR, ma si ritiene che il fine giustifichi ampiamente i mezzi necessari.

Di contro, se per la grande distribuzione il passaggio sarà quasi naturale, per le realtà piccole tutto questo è un importante costo di adeguamento; senza considerare, poi, che il loro cliente “classico” potrebbe essere poco incline a fornire dati personali. Si ritiene dunque che tale introduzione debba essere accompagnata da un incentivo (credito d’imposta o qualcosa di analogo).

Una transizione che, per essere davvero efficace, deve trasformare l’obbligo in opportunità.

Lunedì  7 Luglio 2025

Danilo Sciuto