Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica

Proponiamo una guida, aggiornata alle novità 2024, alle modalità di Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica. Da quest’anno tale procedura riguarda anche gli enti non commerciali

La registrazione dell’indirizzo telematico è uno dei servizi messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate indispensabile per ricevere le fatture elettroniche nel proprio portale di fatturazione.

 

Registrazione dell’indirizzo telematico per la fattura elettronica

registrazione indirizzo telematico fattura elettronicaI soggetti passivi e, a decorrere dallo scorso 20 marzo, anche gli enti non commerciali, con il provvedimento Agenzia delle Entrate n. 105669/2024, accedendo all’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, possono indicare al Sistema di Interscambio il canale o “indirizzo telematico” prescelto per la ricezione.

Una volta effettuata la registrazione, il SdI recapiterà tutte le fatture elettroniche e le note di variazione riconducibili alla partita IVA del cessionario o committente al suddetto canale o “indirizzo telematico”, “indipendentemente dalle opzioni di compilazione del campo «CodiceDestinatario»” (provvedimento Agenzia delle Entrate n. 433608/2022).

È utile ricordare che il processo di recapito delle fatture elettroniche da parte del SdI può avvenire:

  • mediante sistema di posta elettronica certificata;
  • tramite un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, sulla base del modello “web service”;
  • mediante un sistema di trasmissione dati basato su protocollo “SFTP” (con un preventivo processo di accreditamento del canale telematico).

Premesso questo, in caso di registrazione il file XML viene fatto pervenire all’indirizzo prescelto, associato alla partita IVA del destinatario.

Nell’ipotesi in cui ciò non fosse possibile per cause tecniche non imputabili al Sistema (come, ad esempio, nell’ipotesi in cui la casella PEC sia piena o il canale telematico non sia attivo), la fattura elettronica sarà “depositata” nell’area riservata del cessionario o committente e del mancato recapito verrà data comunicazione al cedente o prestatore.

Quest’ultimo sarà tenuto a informare il proprio cliente, con ad esempio l’invio della copia informatica o analogica del documento, del fatto che l’originale della fattura elettronica è disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

 

E se non vi sono indirizzi registrati?

Qualora il cessionario o committente non abbia, invece, provveduto alla registrazione, il Sistema, per poter recapitare la fattura, dovrà verificare il contenuto del campo “Codice Destinatario” presente nel file XML.

Dove questo sia stato compilato, il documento verrà consegnato all’indirizzo corrispondente. Tuttavia, se il codice è inesistente, la fattura sarà scartata con invio della relativa ricevuta al soggetto trasmittente.

 

La ricezione delle fatture via PEC

Se, invece, il soggetto passivo, destinatario della fattura, ha scelto di ricevere i file XML via PEC, il cedente o prestatore dovrà inserire il codice convenzionale “0000000” all’interno del campo “Codice Destinatario” e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nel successivo campo “PECDestinatario”.

Anche in questi casi (indicazione, nel file, del “Codice destinatario” o della PEC), laddove cause tecniche impediscano al SdI di recapitare la fattura, il Sistema ne darà comunicazione al trasmittente, il quale a sua volta dovrà informare il cessionario o committente che il documento è disponibile nella sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora il soggetto passivo non abbia comunicato al cedente o prestatore né un codice destinatario, né un indirizzo PEC, la fattura elettronica verrà compilata con il codice convenzionale “0000000” e il documento verrà reso disponibile nella già citata area riservata del destinatario, con la necessità, da parte dell’emittente, di mettere in atto la descritta procedura di comunicazione al cessionario o committente.

Il codice a sette zeri dovrà essere utilizzato anche nell’ipotesi in cui il documento elettronico venga emesso nei confronti di un consumatore finale.

 

Attenzione alla mancata ricezione!

In ambito B2B, la data di ricezione della fattura di acquisto coincide, in caso di mancato recapito, con il momento in cui il cessionario o committente prende visione del documento (provvedimento n. 433608/2022, § 4.6).

Il dato è rilevante ai fini della determinazione della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto.

 

Francesco Costa

Mercoledì 23 luglio 2024

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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