Il D.L. 124/2019 – collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 – ha aggiunto qualche altro tassello alle poche regole finora emanate: sanzioni per gli esercenti e intassabilità dei premi; inoltre, premi aggiuntivi per chi avrà pagato con strumenti tracciabili
In attesa dell’emanazione dell’atteso regolamento che fisserà le regole pratiche attuative della Lotteria degli Scontrini 2020, sono state previste sanzioni, dal D.L. 124/2019 – collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020, per gli esercenti che non rispetteranno gli obblighi
E’ stato dunque aggiunto qualche altro tassello alle poche regole finora emanate.
Lotteria degli scontrini 2020: sanzioni a carico degli esercenti che non permetteranno la partecipazione
Attraverso l’articolo 20 del Decreto Legge ci si è preoccupati di normare la sanzione che sarà applicata agli esercenti che:
- al momento dell’acquisto si rifiutino di ricevere e/o memorizzare il codice fiscale del contribuente;
- non trasmettano all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.
La motivazione, ovviamente, risiede nel fatto che il rifiuto di ricevere il codice fiscale, così come il mancato invio dei dati all’Agenzia, comporta che l’acquirente non potrà partecipare all’estrazione dei premi.
La sanzione viene fissata in un importo previsto da un minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.
Non sono applicabili, per espressa previsione di legge, gli “sconti” previsti dall’art. 12 del D.Lgs.472/1997.
La sanzione verrà applicata moltiplicando l’importo della sanzione per il numero delle violazioni, senza alcuna riduzione.
Come sopra accennato Agenzia delle Entrate e Agenzia dei Monopoli non hanno a tutt’oggi ancora emanato il regolamento che fisserà le regole pratiche di attuazione della lotteria degli scontrini.
Considerando che mancano pochi giorni alla ipotizzata data di avvio di questo strumento è ipotizzabile che si possa andare verso un rinvio dell’entrata in vigore della Lotteria, attualmente ancora individuata nell’1/1/2020.
Le vincite non saranno tassate
…e ci mancava solo questo… L’art. 19 del D.L. 124/2019 si è preoccupato di precisare che i premi delle vincite della lotteria degli scontrini non concorreranno a formare il reddito del percipiente e non saranno tassati, nessun prelievo erariale graverà sulla vincita.
Lo stesso articolo prevede l’utilizzo di fondi, per importi non superiori a 45 milioni di euro, da utilizzare per premiare in maniera aggiuntiva i soggetti che saranno estratti e che avranno pagato l’acquisto attraverso strumenti tracciabili, quindi ad esempio che abbiano fatto un acquisto pagato con bancomat o carta di credito.
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Abbiamo già analizzato ciò che è stato reso noto in merito alla Lotteria in un intervento di Roberto Pasquini, pubblicato su CommercialistaTelematico il 16 luglio scorso ed al quale si rimanda.
Analizzeremo le novità man mano che saranno emanate da Agenzia Monopoli e Agenzia Entrate.
19 novembre 2019
Redazione