Omesso versamento di ritenuta su compenso di lavoro autonomo e relativa C.U. – Risposta al volo

Un’associazione senza partita IVA nel 2018 ha pagato un professionista senza applicare la ritenuta d’acconto: va ugualmente inviata la Certificazione Unica? Si deve ravvedere la ritenuta omessa?

Risposte del Commercialista Telematico

 

La risposta è positiva.

Ancorché in mancanza di effettuazione della ritenuta, il compenso è stato corrisposto, sicchè la CU va inviata all’Agenzia delle Entrate.

La scadenza per la fattispecie in esame è il 31/10/2019, per cui non si può parlare di tardività, e non occorre fare alcun ravvedimento, ma soltanto il semplice invio.

Ovviamente, la stessa CU va consegnata al percettore.

In merito alla omessa effettuazione della ritenuta, occorre specificare che essa è l’unica infrazione commessa, che può essere regolarizzata versando la sanzione ordinaria (pari al 20% dell’imposta non trattenuta, ex art. 14 D.Lgs. n. 472/1997), ridotta a un/ottavo se versata entro il 31/10, o a un/settimo se versata dopo.

La ritenuta non versata non va invece ravveduta, in quanto nel caso in specie non si ravvisa la fattispecie di omesso versamento di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997; pertanto, essa (ritenuta) va semplicemente versata, senza nemmeno la corresponsione di interessi.

Si consiglia tra l’altro di valutare l’applicabilità del comma 2 dell’articolo 1 del DPR n. 445/97.

 

 

Risposta di Danilo Sciuto

23 Ottobre 2019

 

 

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