Il nuovo regime forfettario: ultimi chiarimenti

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 6 febbraio 2019

Il regime forfettario prevede alcune semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, con aliquota agevolata, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Sulla materia l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni, in particolare nei due recenti eventi pubblici cui ha preso parte: il Videoforum di Italia Oggi del 23.01.2019 e “Telefisco” del 31.01.2019

Il regime forfettario L. 145/2018, videoforum Italia Oggi e TelefiscoIl regime forfettario è stato introdotto dall’art. 1, commi 54 e ss., della legge 23.12.2014, n. 190, e modificato, da ultimo, dall’art. 1, commi 9-11, della legge 30.12.2018, n. 145.

Tale regime prevede alcune semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e consente la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta in sostituzione di quelle ordinariamente previste, con aliquota agevolata, nonché di accedere ad un regime contributivo opzionale per le imprese. Esso rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché in possesso dei requisiti normativamente previsti.

A parte la previsione di alcune inedite cause “inibenti” e l’elevazione della soglia massima di ricavi/compensi, il regime forfettario rimane, nella sua struttura essenziale, quello creato dalla legge n. 190/2014: sulla base di questa e della relativa prassi interpretativa possono quindi essere risolte numerose potenziali criticità.

Sulla materia l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni, in particolare nei due recenti eventi pubblici cui ha preso parte: il Videoforum di Italia Oggi del 23.1.2019 e “Telefisco” del 31.1.2019.

Aspetti generali

Il nuovo regime forfettario è decisamente più vasto rispetto alla versione originaria, e si lega a un ulteriore regime speciale accessibile al superamento della soglia dei 65.000 euro di ricavi/compensi e fino al raggiungimento dei 100.000 euro, che però non sarà immediatamente operativo (dato che ne è prevista la decorrenza dal 1° gennaio 2020).

In particolare, le innovazioni consistono:

  • nella semplificazione dei requisiti di accesso al regime (è prevista la sola necessità di non superare i 65.000 euro di ricavi o compensi);
  • nella rimozione delle soglie relative al sostenimento di spese per lavoro dipendente (5.000 euro) e per beni strumentali (20.000 euro), che non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dal 1° gennaio 2019.

Va considerato che, ai fini del computo della soglia di 65.000 euro, non rilevano i maggiori ricavi o compensi da adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all'art. 9-bis del D.L. n. 50/2017. Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

I soggetti che aderiscono al regime agevolato determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

Nel caso delle imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, se il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.

Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle , mentre non vien