I contribuenti che non sono stati in grado di onorare le scadenze previste dalle precedenti rottamazioni posso “recuperare” grazie alla normativa sulla rottamazione ter prevista dal recentissimo DL 119/2018, più conveniente (per tempistiche di rateazione).
La logica del DL 119/2018 può sembrare complessa perché rimette in gioco i contribuenti morosi che non sono riusciti ad onorare le prime tre rate della rottamazione bis, obbligandoli al versamento di una maxi rata in scadenza il prossimo 7 dicembre.
L’art. 3 del citato decreto prevede infatti il differimento al 7 dicembre 2018 delle rate di luglio, settembre e ottobre del corrente anno, per coloro i quali avevano aderito alla rottamazione bis, nello specifico si tratta dei contribuenti:
- che non avevano aderito alla prima definizione, ed hanno poi definito le posizioni relative al periodo 2000-2016;
- che hanno rottamato i carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.
Ricordiamo che il decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (cosiddetta rottamazione bis) prevedeva la possibilità di rateizzare gli importi in massimo 5 rate, di cui le prime due sono scadute a luglio e settembre 2018, la terza ad ottobre 2018, mentre le restanti due avrebbero dovuto avere scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019.
Se si è rimasti indietro con i pagamenti delle prime tre rate ora è possibile pagare l’intero debito accumulato entro il prossimo 7 dicembre 2018, e si potrà poi proseguire automaticamente con il versamento delle restanti somme con le regole della rottamazione ter: in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno sulle quali, a decorrere dal 2019, saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo.
Rientrano nel differimento al 7 dicembre 2018 coloro i quali hanno definito con la rottamazione bis i debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla prima definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 ed d avevano però optato per pagare in 2 rate consecutive nei mesi di ottobre e novembre 2018.
E’ evidente che i contribuenti che sono in ritardo con più rate della rottamazione bis probabilmente avranno difficoltà a versare la maxi rata del 7 dicembre. Sfortunatamente, si deve precisare, tuttavia, che se il pagamento delle rate già dovute non avverrà entro il 7 dicembre 2018, non sarà possibile aderire ad alcuna definizione agevolata prevista dal decreto legge 23 ottobre 2018, n.119.
Valeria Nicoletti e Luca Bianchi
2 novembre 2018