Rottamazione ter: chi deve pagare entro il 7 dicembre

I contribuenti che non sono stati in grado di onorare le scadenze previste dalle precedenti rottamazioni possono recuperare grazie alla normativa sulla rottamazione ter prevista dal recentissimo DL 119/2018, più conveniente, per tempistiche di rateazione. La logica del DL 119/2018 può sembrare complessa perché rimette in gioco i contribuenti morosi che non sono riusciti ad onorare le prime tre rate della rottamazione bis, obbligandoli al versamento di una maxi rata in scadenza il prossimo 7 dicembre

rottamazione terI contribuenti che non sono stati in grado di onorare le scadenze previste dalle precedenti rottamazioni posso “recuperare” grazie alla normativa sulla rottamazione ter prevista dal recentissimo DL 119/2018, più conveniente (per tempistiche di rateazione).

La logica del DL 119/2018 può sembrare complessa perché rimette in gioco i contribuenti morosi che non sono riusciti ad onorare le prime tre rate della rottamazione bis, obbligandoli al versamento di una maxi rata in scadenza il prossimo 7 dicembre.

L’art. 3 del citato decreto prevede infatti il differimento al 7 dicembre 2018 delle rate di luglio, settembre e ottobre del corrente anno, per coloro i quali avevano aderito alla rottamazione bis, nello specifico si tratta dei contribuenti:

– che non avevano aderito alla prima definizione, ed hanno poi definito le posizioni relative al periodo 2000-2016;

– che hanno rottamato i carichi affidati dal 1 gennaio al 30 settembre 2017.

Ricordiamo che il decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 (cosiddetta rottamazione bis) prevedeva la possibilità di rateizzare gli importi in massimo 5 rate, di cui le prime due sono scadute a luglio e settembre 2018, la terza ad ottobre 2018, mentre le restanti due avrebbero dovuto avere scadenza a novembre 2018 e febbraio 2019.

Se si è rimasti indietro con i pagamenti delle prime tre rate ora è possibile pagare l’intero debito accumulato entro il prossimo 7 dicembre 2018, e si potrà poi proseguire automaticamente con il versamento delle restanti somme con le regole della rottamazione ter: in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno sulle quali, a decorrere dal 2019, saranno dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 % annuo.

Rientrano nel differimento al 7 dicembre 2018 coloro i quali hanno definito con la rottamazione bis i debiti compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non era stato ammesso alla prima definizione agevolata, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 ed d avevano però optato per pagare in 2 rate consecutive nei mesi di ottobre e novembre 2018.

E’ evidente che i contribuenti che sono in ritardo con più rate della rottamazione bis probabilmente avranno difficoltà a versare la maxi rata del 7 dicembre. Sfortunatamente, si deve precisare, tuttavia, che se il pagamento delle rate già dovute non avverrà entro il 7 dicembre 2018, non sarà possibile aderire ad alcuna definizione agevolata prevista dal decreto legge 23 ottobre 2018, n.119.

 Valeria Nicoletti e Luca Bianchi

2 novembre 2018