La Riforma Fiscale in tema di fiscalità locale prevede la possibilità per i singoli enti locali di proporre delle definizioni agevolate dei tributi locali: tale possibilità ricorda le modalità di rottamazione delle cartelle con stralcio di sanzioni e interessi già approvate per i tributi statali. Vediamo le possibilità che si apriranno per gli enti locali una volta pubblicato il decreto di Riforma
Gli enti locali avranno la possibilità di decidere autonomamente l’introduzione di forme di definizione agevolata per i tributi locali. La previsione è contenuta nello schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 9 maggio scorso ed ora all’esame delle competenti Commissioni parlamentari.
La possibilità di definizione agevolata o rottamazione dei tributi locali
La possibilità di definizione agevolata dovrebbe prevedere il “taglio integrale” o la riduzione di sanzioni e interessi. Ciò a condizione che entro un termine, fissato autonomamente da ciascun ente locale, il contribuente regolarizzi l’omissione adempiendo in tutto o in parte all’obbligo previsto dalla legge.
La definizione agevolata potrebbe però avere un oggetto più ampio riguardando anche le entrate diverse dai tributi.
Tuttavia, il decreto legislativo introduce delle limitazioni ben precise che devono essere tenute in considerazione dagli enti locali ai fini dell’introduzione delle predette forme di definizione agevolata.
Infatti, tale possibilità dovrebbe essere circoscritta ai crediti di difficile esigibilità, quindi ai crediti con anzianità superiore a tre anni. Infatti, secondo l’orientamento della Corte dei Conti i crediti aventi anzianità inferiore ai tre anni si considerano solitamente esigibili fatti salvi casi o situazioni particolari come, ad esempio, l’apertura di una procedura concorsuale.
La possibile introduzione di forme di definizione agevolata dovrebbe riguardare sia gli atti di accertamento già notificati, ma la cui riscossione non è ancora iniziata, sia i crediti vantati dagli stessi enti locali, ma che non hanno ancora determinato la notifica del relativo avviso di accertamento. In questo caso il contribuente potrebbe comunque risparmiare, avvalendosi della definizione agevolata, del mancato pagamento della sanzione ridotta e dei relativi interessi (nel caso di ravvedimento operoso).
La definizione agevolata potrà riguardare soltanto sanzioni e interessi?
La definizione agevolata eventualmente prevista dall’ente locale può però riguardare esclusivamente le sanzioni e gli interessi. Invece resta dovuta la quota capitale. Deve però osservarsi che lo schema di decreto legislativo (l’art. 4) prevede per gli enti locali la possibilità di introdurre forme di definizione analoghe a quelle stabilite da una legge statale. Tale circostanza potrebbe così determinare anche la riduzione della quota capitale dovuta.
Questa situazione, ad esempio, si è verificata con riferimento alla definizione delle liti pendenti di cui alla L. n. 197/2022 la cui riduzione della quota capitale dovuta risultava graduata a seconda dello stato del contenzioso e del relativo risultato.
Inoltre, è stato espressamente previsto che nessuna causa ostativa alla decisione di adottare forme di definizione agevolata può conseguire dalla circostanza che il Comune abbia affidato la riscossione a concessionari privati o società in house.
Le forme di definizione agevolata potranno interessare esclusivamente i tributi locali con esclusione dell’Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali. Inoltre, esse devono interessare periodi di tempo puntualmente circoscritti consentendo, allo stesso tempo, l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi. Deve poi considerarsi che i tempi per l’esecuzione degli adempimenti non possono essere inferiori a 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento sul sito internet istituzionale dell’ente
Lo schema di decreto legislativo prevede ancora che il regolamento comunale diviene efficace con la pubblicazione dello stesso sul sito web comunale e l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze ha esclusivamente finalità statistiche.
Nicola Forte
Martedì 24 Giugno 2025