Il trattamento delle spese di sponsorizzazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa è stato oggetto di numerosi interventi sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che della giurisprudenza. Le sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità per il soggetto erogante fino all’importo di € 200.000. In sede di accertamento, l’Amministrazione finanziaria sostiene che, pur in presenza delle condizioni previste dalla norma, la qualificazione come spesa pubblicitaria della sponsorizzazione, si configura solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal Tuir. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, fino al predetto limite di € 200.000, le spese sono interamente deducibili ex lege a prescindere dai requisiti di inerenza e di congruità richiesti per le spese di rappresentanza
Il trattamento delle spese di sponsorizzazione ai fini della determinazione del reddito d’impresa è stato oggetto di numerosi interventi sia da parte dell’Agenzia delle Entrate che della giurisprudenza.
Secondo il comma 8 dell’art. 90 L. n. 289/2002 le sponsorizzazioni effettuate a favore di associazioni/società sportive dilettantistiche sono considerate spese di pubblicità per il soggetto erogante fino all’importo di € 200.000.
In sede di accertamento, l’Amministrazione finanziaria sostiene che pur in presenza delle condizioni previste dalla norma, la qualificazione come spesa pubblicitaria della sponsorizzazione si configura solo in presenza dei requisiti di inerenza ed economicità previsti dal Tuir.
Al contrario – secondo la Corte di Cassazione – fino al predetto limite di € 200.000 sussiste deducibilità della sponsorizzazione e quindi le spese sono interamente deducibili ex lege a prescindere dai requisiti di inerenza e di congruità richiesti per le spese di rappresentanza.
Il contratto di sponsorizzazione – Aspetti generali
Il contratto di sponsorizzazione è un contratto:
- atipico, in quanto non trova disciplina nel Codice civile;
- sinallagmatico, ovvero a prestazioni corrispettive;
nel quale:
- lo sponsor (impresa) si impegna a corrispondere all’associazione sportiva dilettantistica denaro o beni in natura per finanziare una manifestazione/evento o l’attività svolta e
- lo sponsee (associazione sportiva) si impegna ad utilizzare un simbolo o segno distintivo che possa essere ricondotto allo sponsor, al fine di promuoverne l’immagine presso il pubblico.
La Corte di cassazione, con Sentenza 21 maggio 1998, n. 5086, ha chiarito che nel contratto di sponsorizzazione:
- “…un soggetto, il quale viene detto sponsorizzato, si obbliga a consentire ad altri l’uso della propria immagine pubblica o del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto dietro corrispettivo …. L’obbligazione assunta dallo sponsorizzato ha piena natura patrimoniale ai sensi dell’art. 1174 C.c., non ha per oggetto lo svolgimento di una attività in comune, bensì lo scambio di prestazioni…”.
Si noti che l’associazione sportiva si impegna alla promozione del marchio o dei prodotti dello sponsor e non a particolari incrementi nelle vendite dei prodotti sponsorizzati.
Forma
Nonostante non sia espressamente richiesto, è consigliabile che il contratto di sponsorizzazione sia redatto in forma scritta: oltre che maggiormente tutelante nei confronti dei terzi, la presenza di prove documentali permette di fruire dei benefici fiscali (deducibilità delle somme erogate e detraibilità dell’IVA).
Contenuto
Il contratto di sponsorizzazione non ha un contenuto minimo definito normativamente. Tuttavia, pos