Un contribuente iscritto al VIES ed appartenente al regime dei “nuovi forfetari” effettua acquisti intracomunitari nel mese di maggio 2017 e per uno di questi acquisti comunica in ritardo al consulente di non aver avvisato il fornitore UE di essere in franchigia (regime forfetario), motivo questo che induce il fornitore comunitario a non applicare l’IVA in fattura. Aggiungiamo, inoltre, che il contribuente nel corso del 2016 non ha superato il limite degli acquisti comunitari, pari a euro 10.000. In una siffatta situazione il contribuente può regolarizzare la propria posizione procedendo al ravvedimento del modello INTRA 2-bis acquisti?
Il caso
Un contribuente iscritto al VIES ed appartenente al regime dei “nuovi forfetari” effettua acquisti intracomunitari nel mese di maggio 2017 e per uno di questi acquisti comunica in ritardo al consulente di non aver avvisato il fornitore UE di essere in franchigia (regime forfetario), motivo questo che induce il fornitore comunitario a non applicare l’IVA in fattura.
Aggiungiamo, inoltre, che il contribuente nel corso del 2016 non ha superato il limite degli acquisti comunitari, pari a euro 10.000.
In una siffatta situazione il contribuente può regolarizzare la propria posizione procedendo al ravvedimento del modello INTRA 2-bis acquisti?
Gli acquisti intracomunitari effettuati dai contribuenti forfetari
Come noto, con l’articolo 1, comma 58 della Legge n. 190/20141, il Legislatore si è occupato di disciplinare gli obblighi IVA dei soggetti forfetari che pongono in essere operazioni attive e passive con l’estero.
A tal fine la norma richiamata prevede che, per i contribuenti forfetari che acquistano beni da fornitori UE, si applichi l’articolo 38, comma 5, lettera c) del D.L. n. 331/19932. Disposizione che regola gli acquisti intracomunitari effettuati:
- da soggetti non passivi d’imposta, quali: Enti, associazioni, altre organizzazioni, di cui all’articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972;
- da soggetti passivi per i quali l’IVA è completamente indetraibile;
- dai produttori agricoli in regime speciale.
In particolare, la normativa in vigore dispone che l’IVA deve essere assolta dal cedente nello Stato di origine fino a che gli acquisti UE non raggiungono il limite massimo annuale di euro 10.000.
Precisiamo, comunque, che nella soglia annuale devono essere ricompresi gli acquisti comunitari effettuati in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, ed è sempre fatta salva la possibilità per il cessionario di optare per l’applicazione dell’IVA in Italia anche prima del raggiungimento del limite annuo.
In tal senso, l’Amministrazione Finanziaria con il documento di prassi n. 20/E/2016, paragrafo 4.1.2, ha chiarito che
“laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare inferiore ai 10.000 euro, l’IVA è assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfetario non ha l’obbligo di iscriversi al VIES, né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat, salva la possibilità per lo stesso di optare per l’applicazione dell’imposta in Italia a