L'abolizione del modello INTRA 2

dal prossimo 27 febbraio (scadenza effettiva per le operazioni effettuate a gennaio) scatta la semplificazione relativa al modello INTRA 2, cioè l’abolizione del modello relativo agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute dai Paesi UE: proponiamo un best practice di comportamento in attesa di ulteriori necessari chiarimenti

 

Il D.L. n. 193 del 2016, Decreto collegato alla Finanziaria 2017, ha determinato l’abolizione del modello Intra-2 relativo agli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute dai paesi UE a partire dal 2017.

 

Ambito applicativo

il modello intra 2 per le operazioni intracomunitarieL’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/93 ha introdotto infatti l’obbligo in capo ai contribuenti di inviare telematicamente all’Agenzia delle Dogane, gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del D.P.R. n. 633/72.

L’obbligo di invio telematico degli elenchi riepilogativi delle suddette operazioni ha frequenza mensile o trimestrale a seconda che l’ammontare totale di ciascuna categoria di operazione, beni o servizi, superi o meno il limite trimestrale di euro 50.000 con riferimento agli ultimi quattro trimestri.

Il termine di presentazione dell’invio telematico degli elenchi riepilogativi scade il giorno 25 del mese successivo al trimestre o mese di riferimento in base alle frequenza individuata appunto dall’entità delle operazioni.

 

 

Dubbio interpretativo

Come detto in introduzione, il comma 4, articolo 4, lettera b, D.L. n. 193/2016 è andato ad abolire quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, D.L. n. 331/93 limitatamente all’obbligo di comunicazione telematica dei dati concernenti gli acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute dai Paesi UE a partire dal 2017.

Il dubbio che si è generato riguarda il fatto se la norma sia andata ad abolire l’adempimento in oggetto dall’anno 2017 oppure se l’adempimento non sia più dovuto in relazione alle operazioni messe in atto dall’esercizio 2017.

Interpretare la nuova norma in un modo o nell’altro, significava insinuare il dubbio se entro il prossimo 25 gennaio 2017 sia dovuto l’invio del modello Intra-2 in quanto le operazione da includervi sono riferite al mese di dicembre 2016 o all’ultimo trimestre del 2016 oppure, non sia dovuto l’invio del modello Intra-2 in quanto appunto ricadente nell’esercizio 2017.

 

 

Soluzione fornita

A risolvere il dubbio è intervenuta l’Agenzia delle Dogane con la Nota n. 244/RU del 10 gennaio 2017 ammettendo che la formulazione della disposizione stabilisce unicamente la soppressione dell’adempimento: la disposizione infatti si limita a fornire una data di decorrenza senza precisare il periodo di riferimento delle operazioni riepilogate negli elenchi riepilogativi di cui viene prevista l’abolizione.

L’Agenzia delle Dogane infatti chiarisce come l’abrogazione prevista dal comma 4, articolo 4, lettera b, D.L. n. 193/2016 sia la conseguenza dell’introduzione di un nuovo adempimento e precisamente quello della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute, attraverso una riscrittura dell’articolo 21 del Decreto legge n. 78 del 2010 che disciplinava il cosiddetto “Spesometro”.

Dal momento che, continua l’Agenzia delle Dogane, il nuovo adempimento prevede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle fatture di vendita e di acquisto ricevute e registrate a partire dall’1 gennaio 2017, non ricomprende le informazioni relative alle operazioni di dicembre 2016 o del quarto trimestre 2016.

Pertanto, non costituendo una duplicazione di adempimenti a carico dei soggetti IVA, entro il prossimo 25 gennaio 2017, sarà dovuta la comunicazione telematica all’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi modello Intra-2 concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute dai soggetti stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea di cui all’articolo 50, comma 6, del Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre, n. 427, con riferimento al quarto trimestre 2016 o, al mese di dicembre 2016.

 

 

16 gennaio 2017

Gianfranco Costa e Francesco Burzacchi

 

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