Senza inventario si rischia l’accertamento induttivo

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 28 febbraio 2018

per la Cassazione è legittimo il ricorso all’accertamento con metodo induttivo qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze di magazzino; tale situazione va valutata anche per le imprese minori, che non sono obbligate tenere le scritture di magazzino (pensiamo ad esempio alle imprese che utilizzano la nuova contabilità per cassa)

Con l’ordinanza n. 28311 del 27 novembre 2017, la Corte di Cassazione ha confermato che “In tema di imposte sui redditi, è legittimo il ricorso all’accertamento del reddito d’impresa con metodo induttivo ex art. 39, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee, così violando la prescrizione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973” (cfr. Cass. sent. n. 5995/2017).

 

Brevi Note sulla carenza di inventario

L'ufficio, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del DPR n. 600/73, può determinare il reddito d'impresa e il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, in deroga alle disposizioni previste dal comma 1, del citato articolo 39, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in suo possesso, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, e con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti, nelle seguenti ipotesi:
- se il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- se dal verbale d'ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o a ha sottratto all'ispezione una o più scritture che era obbligato a tenere o se le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- se le irregolarità formali, le omissioni, falsità e inesattezze delle scritture risultanti dal verbale d'ispezione sono così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.

L'ufficio, inoltre, può ricorrere all'accertamento induttivo anche se il contribuente non ha risposto e non ha ottemperato agli inviti di esibire atti e documenti, compilare questionari o comparire di persona (art. 38 u.c. del DPR n. 600/1973, aggiunto dall'art. 25 L 18.02.1999 n. 28).

L’attività di controllo, unita ad una analisi sulle caratteristiche dell’attività svolta e