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In caso di accertamento analitico induttivo sulla base dell’esame di movimentazioni bancarie relative a conti correnti: a fronte di maggiori ricavi, l'Agenzia delle ntrate deve riconoscere al contribuente anche i relativi costi... non può considerare solo i maggiori ricavi!
Costituisce presupposto per procedere all’accertamento dei redditi con il metodo analitico – induttivo la complessiva inattendibilità della contabilità, da valutarsi alla stregua di criteri di ragionevolezza.
La presenza di lavoratori irregolari e le risultanze dei pagamenti elettronici, unitamente all’esito degli studi di settore, al dettaglio delle rimanenze e al modesto reddito dichiarato, possono dunque servire per approfondire l’attività di controllo, svolta poi mediante la ricostruzione indiretta dei ricavi, sulla base dei dati, delle notizie e dei documenti forniti dalla contribuente. Le tipologie di accertamento, del resto, vanno calibrate sulla base della concreta realtà imprenditoriale, di volta in volta, riscontrata.
La presenza di lavoratori irregolari e le risultanze dei pagamenti elettronici, unitamente all’esito degli studi di settore, al dettaglio delle rimanenze e al modesto reddito dichiarato, possono dunque servire per approfondire l’attività di controllo, svolta poi mediante la ricostruzione indiretta dei ricavi, sulla base dei dati, delle notizie e dei documenti forniti dalla contribuente. Le tipologie di accertamento, del resto, vanno calibrate sulla base della concreta realtà imprenditoriale, di volta in volta, riscontrata.
I giudici di Cassazione chiariscono che l'obbligatorietà o meno della tenuta delle scritture contabili non soltanto non esonera il contribuente che le abbia comunque redatte dall'inserirvi dati corretti, alla stregua del principio civilistico della rappresentazione veritiera e corretta ma non incide neppure sulla legittimità del ricorso al sistema di accertamento induttivo puro.
Con l’accertamento induttivo, la ricostruzione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile che prescindono dalla documentazione contabile del contribuente stesso, avendo l’Amministrazione finanziaria la facoltà di disattenderle - costituendo un’eccezione ai princìpi generali – ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Infatti, in presenza di gravi patologie dell’impianto contabile ovvero di assenza dello stesso, l’utilizzo di dette presunzioni costituisce l’unico strumento per poter ricostruire il reddito/volume d’affari dell’impresa ovvero del professionista.
Verifichiamo, quindi, tale metodo di controllo, rilevando le fonti di innesco, occupandoci specificatamente dell’utilizzo dell'accertamento induttivo nei casi di furto della documentazione contabile.
Infatti, in presenza di gravi patologie dell’impianto contabile ovvero di assenza dello stesso, l’utilizzo di dette presunzioni costituisce l’unico strumento per poter ricostruire il reddito/volume d’affari dell’impresa ovvero del professionista.
Verifichiamo, quindi, tale metodo di controllo, rilevando le fonti di innesco, occupandoci specificatamente dell’utilizzo dell'accertamento induttivo nei casi di furto della documentazione contabile.
La Corte di Cassazione conferma che va calcolata l’incidenza dei costi nell’accertamento induttivo. Esame di un interessante caso di giurisprudenza...
Anche nell’accertamento analitico-induttivo i costi sostenuti assumono sempre rilevanza in quanto componenti negativi del reddito
In caso di omessa dichiarazione, per determinare il reddito complessivo, il Fisco può utilizzare elementi probatori, dati e notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza e può anche fare ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
L’utilizzo di tali presunzioni determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari, intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto, o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.
Il Fisco deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, e, quindi, considerare anche le componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero, in difetto, determinate induttivamente.
L’utilizzo di tali presunzioni determina un'inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del contribuente la deduzione di elementi contrari, intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto, o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'Ufficio.
Il Fisco deve comunque determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, e, quindi, considerare anche le componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti, ovvero, in difetto, determinate induttivamente.
L'accertamento induttivo puro è, forse, quello più pericoloso per il contribuente in quanto il Fisco può prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili formalmente rappresentate per determinare l’imponibile in base ad elementi meramente indiziari.
La Cassazione ci ricorda che, comunque, nella ricostruzione dei ricavi col metodo induttivo puro bisogna anche tenere conto dei costi prevedibilmente sostenuti dal contribuente per produrli.
La Cassazione ci ricorda che, comunque, nella ricostruzione dei ricavi col metodo induttivo puro bisogna anche tenere conto dei costi prevedibilmente sostenuti dal contribuente per produrli.
In questo approfondimento analizziamo come va valutata l'incidenza dei costi in caso di accertamento induttivo, e quali possono essere le diverse regole per la ricostruzione del reddito d'impresa ed il recupero dell'IVA.
La CTR Sicilia si esprime sul principio secondo cui l'accertamento induttivo del reddito deve basarsi esclusivamente su dati e notizie relativi allo stesso anno dell'accertamento.
Il presupposto che può legittimare il ricorso ad un accertamento induttivo è la sussistenza di irregolarità gravi, numerose e ripetute, tali da rendere inattendibili, nel loro complesso, le scritture contabili.
La sola circostanza che una società abbia effettuato alcuni acquisti soggettivamente inesistenti, presso un solo fornitore e per un importo contenuto, non può giustificare il ricorso ad un accertamento integralmente induttivo.
La sola circostanza che una società abbia effettuato alcuni acquisti soggettivamente inesistenti, presso un solo fornitore e per un importo contenuto, non può giustificare il ricorso ad un accertamento integralmente induttivo.
Gli elementi di inattendibilità della contabilità che possono portare ad un accertamento che prescinde da essa sono la bassa percentuale di redditività, le fatture dalle descrizioni generiche e l’alta rilevanza delle spese per il personale.
La constatazione di taluni dati reali quali indicatori delle dimensioni dell’attività svolta, può confutare quanto risultante dalle scritture contabili. In particolare, per un ristorante l'utilizzo di tovaglioli è un elemento di sicura affidabilità, in quanto centrale per tale tipologia di attività. Questa è l'interpretazione prevalente della Corte di Cassazione.
Il Fisco viola il principio costituzionale della capacità contributiva se non considera anche solo induttivamente i costi relativi ai maggiori ricavi accertati, anche in caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente
L'omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente legittima l'Agenzia Entrate a determinare d'ufficio il reddito del contribuente, con metodo induttivo, indipendentemente dalle cause che hanno determinato il verificarsi del relativo presupposto, che, al più, possono rilevare ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
Uno degli strumenti che l’Amministrazione finanziaria utilizza per ricostruire il reddito imponibile di un contribuente è l’accertamento induttivo che, a differenza di quello analitico, permette di ricalcolare il reddito di un soggetto prescindendo dalle scritture contabili.
Tra le fattispecie che prevedono il ricorso a tale strumento accertativo, vi è il riscontro del saldo negativo della cassa contabile di un soggetto nel corso di una verifica fiscale. Nel presente intervento sarà posta un’analisi particolare a questo singolare caso.
Tra le fattispecie che prevedono il ricorso a tale strumento accertativo, vi è il riscontro del saldo negativo della cassa contabile di un soggetto nel corso di una verifica fiscale. Nel presente intervento sarà posta un’analisi particolare a questo singolare caso.
Il margine deve essere calcolato su un campione attendibile di fatture e devono anche essere indicati i criteri di individuazione del campione.
E’ legittimo l'accertamento induttivo basato sul rinvenimento di contabilità parallela, in quanto la contabilità in nero, costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario
L’accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori in nero è valido? Ecco quanto stabilito dalla Cassazione con una interessante ordinanza.
Qualora la contabilità sia omessa o non sia stata presentata la dichiarazione annuale dei redditi e Iva è consentito all'Agenzia delle entrate utilizzare lo strumento dell'accertamento induttivo.
Le informazioni acquisite, tramite E-bay, circa le aste a cui il contribuente abbia preso parte e circa le vendite effettuate dallo stesso ed andate a buon fine, per essere state di volta in volta consegnati i beni, rappresentano dati astrattamente idonei a fondare, in via presuntiva, l'accertamento induttivo dei ricavi non dichiarati.
Le transazioni effettuate tramite ebay e non dichiarate al Fisco possono essere accertate da parte dell'Agenzia entrate se andate a buon fine, anche utilizzando l'accertamento induttivo.
Spieghiamo quali sono i principi su cui si basa un accertamento analitico-induttivo e quali possono essere le prove difensive del contribuente per difendersi da questa tipologia di accertamento.
In particolare puntiamo il mouse sul problema dell'antieconomicità dell'attività e del saldo negativo di cassa
In particolare puntiamo il mouse sul problema dell'antieconomicità dell'attività e del saldo negativo di cassa
La sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa siano di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo.
In presenza di un'anomalia di così rilevante entità deve ritenersi che sussistano gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, che consentono all'Amministrazione finanziaria di ricorrere all'accertamento induttivo, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente.
Con recente ordinanza la Corte di Cassazione ha ribadito che, in tema di imposte sui redditi, “l’Amministrazione finanziaria deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfettaria dei costi di produzione soltanto in caso di accertamento induttivo 'puro', mentre in caso di accertamento analitico o analitico presuntivo è il contribuente ad avere l’onere di provare l’esistenza di costi deducibili, afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l’Ufficio possa, o debba, procedere al loro riconoscimento forfettario”.
La regola alla quale si ispira chiunque svolga una attività economica è quella di ridurre i costi, a parità di tutte le altre condizioni, pertanto, in presenza di un comportamento che sfugga a questo parametro, è legittimo il sospetto che l'incongruenza sia solo apparente e che celi una diversa realtà. La regolarità formale della contabilità non precluderà dunque l’accertamento induttivo. Tutte le volte che, a dispetto della trasparente e corretta tenuta delle scritture contabili e dei documenti di bilancio, la gestione aziendale appaia priva di ragionevolezza e connotata da antieconomicità, sarà consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate. A carico del contribuente resterà l'onere di provare la liceità di dette operazioni
Alcuni rilevanti aspetti in tema di accertamento induttivo a carico di esportatori abituali, ad esempio l'omessa presentazione della dichiarazione può comportare la revoca del beneficio di non imponibilità dell'IVA per gli acquisti
Per la Cassazione è legittimo il ricorso all’accertamento con metodo induttivo qualora l’inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze di magazzino; tale situazione va valutata anche per le imprese minori, che non sono obbligate tenere le scritture di magazzino (pensiamo ad esempio alle imprese che utilizzano la nuova contabilità per cassa)
Analizziamo il caso di un accertamento induttivo motivato dalla presenza dei lavoratori in nero individuati durante una verifica fiscale, tale presenza rende dubbia la contabilità aziendale...
I contribuenti che hanno subìto un accertamento IVA possono esercitare la rivalsa sul cessionario, sia pure tardivamente: le regole per procedere a tale recupero dell'IVA ed il difficile caso dell'accertamento induttivo