Guida pratica all'acconto IVA

Un ripasso dell’ultimo adempimento dell’anno, il versamento dell’acconto IVA: le metodologie di calcolo, le ipotesi di ravvedimento, i riflessi penali degli omessi versamenti…

guida all'acconto IVA

Il versamento dell’acconto Iva va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24 con i seguenti codici tributo: 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per quelli trimestrali con l’indicazione dell’anno 2016.

 

Il calcolo dell’acconto IVA in pratica: le diverse metodologie

Il calcolo può essere effettuato attraverso le seguenti modalità operative.

 

Calcolo col metodo storico

La misura dell’acconto è pari all’88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente ovvero:

  1. contribuenti mensili: la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2015;
  2. contribuenti trimestrali speciali di cui all’articolo 74, comma 4, del D.P.R. 633/1972: la base di riferimento sarà individuata sull’ammontare della liquidazione a debito relativa al quarto trimestre 2015;
  3. per i contribuenti trimestrali per opzione, la base di riferimento sarà individuata nell’ammontare dell’importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2015,

 

Nota: ai fini del calcolo si utilizza il RIGO IVA VH 12 per i primi due casi; per il terzo i RIGHI VL38 – VL36+ VH13.

Come indicato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 157/E/2004 per la determinazione dell’acconto Iva dei contribuenti trimestrali non vanno considerati gli interessi dell’1% applicati in sede di dichiarazione annuale e l’eventuale adeguamento agli studi di settore o parametri per l’anno di riferimento.

 

Calcolo col metodo previsionale

Si versa l’ 88% dell’Iva effettivamente dovuta sul mese di dicembre 2016 o sul quarto trimestre 2016.

Si tratta di un calcolo difficile da ipotizzare con il rischio di versare un acconto di valore inferiore al dovuto.

 

Calcolo col metodo delle operazioni effettuate

Si versa il 100% dell’IVA a debito dovuta in riferimento alle operazioni effettuate fino al 20/12/2016 (occorre considerare l’IVA A DEBITO e a CREDITO relativa alle operazioni annotate dal 01/12 al 20/12/2016 (se contribuenti con liquidazione mensile) ovvero dal 1/10 al 20/12/2016 (nel caso di contribuenti con liquidazione trimestrale) e, ai fini di un calcolo corretto, bisogna considerare anche l’Iva relativa agli acquisti e alle vendite effettuate ma non ancora fatturate e/o registrate.

Il Contribuente deve conservare apposita liquidazione periodica effettuata alla data del 20 Dicembre 2016 al fine di poter dimostrare il calcolo effettuato.

 

 

Soggetti esclusi dall’obbligo del versamento dell’acconto IVA

Sono esclusi dall’adempimento i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2016 o che hanno cessato l’ attività entro il 30.09.2016 se trimestrali o entro il 30.11.2016 se mensili;

b) soggetti che nel mese di Dicembre 2015 o nel quarto trimestre 2015 hanno chiuso il periodo con un credito IVA ovvero che prevedono di risultare a credito per il quarto trimestre2016 o per il mese di dicembre 2016;

c) CONTRIBUENTI MINIMI ED EX MINIMI: coloro che nel 2015 hanno adottato il regime dei minimi ovvero che nel 2016 sono usciti dal regime dei minimi avendo optato per il regime ordinario;

d) soggetti che adottano il regime super agevolato: ovvero coloro che hanno utilizzato tale regime nel 2015 e che ne sono usciti nell’anno 2016;

e) imprese AGRICOLE con volume d’affari annuo inferiore ai 7.000 EURO ; g)Imprese che esercitano attività di intrattenimento di cui all’art. 74 c.6 del DPR .n. 633/72;

f) associazioni che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398 del 1991;

g) oggetti di cui al regime agevolato di cui alla Legge n.190-2014;

h) soggetti che devono versare un importo inferiore ai 103,29 euro,

i) hanno effettuato operazioni attive esclusivamente nei riguardi della Pubblica Amministrazione con il sistema di split payment;

l) Soggetti usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2016 con applicazione del regime ordinario.

 

 

Come procedere in caso di variazione del regime di liquidazione periodica IVA

Per la determinazione della base di calcolo su cui applicare la percentuale dell’88% occorre procedere nel seguente modo:

1) PASSAGGIO DA REGIME TRIMESTRALE AL REGIME MENSILE: il CONTRIBUENTE deve versare con il dato storico 1/3 dell’imposta versata in sede di dichiarazione IVA 2016 (4’ trimestre 2015);

2) PASSAGGIO DA REGIME MENSILE A REGIME TRIMESTRALE: il dato storico del 2015 è rappresentato da quanto versato nei mesi di ottobre ‐ novembre ‐ dicembre 2015.

 

 

Alcune casistiche particolari

1) I SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI: il versamento riguarda tutte le attività gestite in contabilità separata quale somma algebrica (debiti meno crediti) delle basi imponibili di riferimento che potrebbero essere sia mensili e sia trimestrali a seconda del volume di affari ( ad esempio: contabilità imposta per obbligo al contribuente che esercita attività professionale con liquidazione trimestrale e attività commerciale con liquidazione mensile).

Il versamento, nel caso di specie, va effettuato con codici tributo diversi in presenza di periodicità che non coincidono.

 

2) I SOGGETTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI: è facoltà del contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità determinare l’acconto nella misura del 66,67% in luogo dell’88% per il mese di dicembre 2016 (con riferimento pertanto alle registrazioni di novembre 2016). I contribuenti o soggetti passivi d’imposta (mensili) che affidano la contabilità a terzi non sono tenuti a porre in essere l’adempimento se dall’annotazione risulta un credito d’imposta o un debito d’imposta non superiore a euro 154,93, in quanto i due terzi di detto ammontare risulta pari a euro 103,29 e, quindi, di entità inferiore al minimo stabilito per l’effettuazione dell’acconto.

 

3) LIQUIDAZIONE VOLONTARIA E PROCEDURE CONCORSUALI: in caso di liquidazione volontaria e di procedure concorsuali l’acconto risulta essere dovuto e può essere ricalcolato con il metodo previsionale a cura del Liquidatore o del Commissario giudiziale.

 

4) AUTOTRASPORTATORI: anche per questi soggetti il calcolo può essere effettuato coi metodi sopracitati. Tuttavia si ricorda che per questi soggetti le fatture emesse per trasporti ed operazioni accessorie e per cessioni di beni strumentali possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione spostando di fatto l’esigibilità dell’imposta secondo la data di registrazione dell’operazione senza l’applicazione dei canonici interessi dell’1% (ricordiamo che si tratta di una facoltà e non di un obbligo)

 

 

Il ravvedimento operoso

Il soggetto passivo IVA che non ottempera all’effettuazione dell’acconto IVA, commette la violazione di omesso e/o insufficiente versamento, per la quale si rende applicabile, come regola, la sanzione amministrativa ordinaria di entità pari al 30% dell’ammontare non corrisposto.

E’ possibile tuttavia sanare tale violazione con l’ istituto del ravvedimento operoso, che consente di beneficiare di una consistente riduzione delle sanzioni ordinariamente irrogabili (occorre versare l’imposta ancora dovuta o non versata o corrisposta solo parzialmente codice tributo 6013 o 6035, gli interessi legali (codice tributo 1991) e la sanzione amministrativa ridotta (codice tributo 8904).

Nota: il ravvedimento operoso si rende operativo anche se risultano iniziati accessi, ispezioni e/o verifiche; non è possibile adottare tale procedura in presenza di notifica degli atti di liquidazione e/o di accertamento.

 

 

Le modalità del ravvedimento: analisi pratica

Le modalità pratiche per effettuare la procedura del ravvedimento operoso sono le seguenti.

 

1) Ravvedimento sprint: l’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 prevede che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo; nel caso di specie siamo in presenza del ravvedimento sprint per cui la sanzione di riferimento nell’ambito di questa specifica sanatoria spontanea, non è del 30% ma del 15% e si applica per ogni giorno di ritardo la sanzione nella misura dell’1% giornaliero).

Quindi, in caso di regolarizzazione spontanea effettuato entro il citato termine è dovuta la sanzione pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo (1/10 dell’1%) che diviene dell’1,5% dal 15’ al 30’giorno successivo la scadenza.

 

2) Ravvedimento nei 90 giorni: la sanzione è ridotta a 1/9 del minimo “se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso”.

In buona sostanza dal 30 giorno e fino al 90 giorno successivo alla scadenza ordinaria la sanzione applicabile è dell’1,67% (ovvero 1/9 del 15%).

 

3) Ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione: ai sensi dell’art. 13 lett. b del D.Lgs. n. 471/1997 se il ravvedimento spontaneo avviene entro un anno dalla violazione o entro il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui questa è stata commessa, per gli omessi e/o insufficienti versamenti si ha la riduzione a 1/8 della sanzione base del 30% (si applica il 3,75%).

 

4) Ravvedimento lungo: la legge n. 190/2014 ha introdotto nell’art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 le lett. b-bis – b-ter, prevedendo che il ravvedimento può avvenire anche oltre il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione.

Nel caso di specie risultano applicabili le seguenti sanzioni:

a)sanzione ad a 1/7 del minimo (4,29 %), se il ravvedimento avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa, o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, entro 2 anni dalla violazione (lett. B-bis);

b) sanzione ad 1/6 del minimo (5 %), se il ravvedimento avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o, quando non è prevista una dichiarazione periodica, oltre 2 anni dalla violazione (lett. b-ter);

c) sanzione ad 1/5 del minimo (6 %) se il ravvedimento avviene dopo il verbale di constatazione (lett. b-quater).

 

 

I possibili riflessi penali e la scadenza per l’acconto IVA

Come disposto dalla normativa di cui al Decreto legislativo n. 158-2015 il reato per l’omesso versamento dell’Iva a debito è stato innalzato da euro 50.000 ad euro 250.000 per ciascun periodo d’imposta.

Tale reato prevede la reclusione da 6 mesi a 2 anni per coloro che, entro il termine previsto per il versamento dell’acconto IVA previsto per il periodo d’imposta successivo, omettono di versare l’Iva dovuta in base alla dichiarazione IVA annuale se di ammontare superiore a 250.000 euro per periodo d’imposta.

Il prossimo 27 Dicembre 2016 rappresenta il termine ultimo per il versamento dell’IVA risultante dalla Dichiarazione 2016 (periodo d’imposta 2015), onde evitare sanzioni penali,qualora l’imposta non versata sia superiore a euro 250.000.

Nota: a far data dal 22 Ottobre 2015 , a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 158/2015, il limite che fa scattare la sanzione penale è passato da 50.000,00 euro a 250.000,00 euro e la nuova soglia si applica, anche ai fatti commessi prima del 22 Ottobre 2015 a patto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva a tale data. Il reato non sussiste se entro il termine per il versamento dell’acconto Iva il contribuente provvede a ridurre il debito IVA al di sotto della soglia penalmente rilevante.

 

Leggi anche: Acconto IVA: modalità di calcolo, particolarità e sanzioni

 

20 dicembre 2016

Celeste Vivenzi