Il nuovo regime forfettario 2016: quando conviene?

nella Legge di stabilità 2016 è in arrivo una revisione dei regimi dedicati ai contribuenti di minori dimensioni: analizziamo la convenienza di tale nuovo regime rispetto a quelli esistenti, soprattutto facendo attenzione alle possibili riduzioni previste sulla contribuzione INPS

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2 – Abbiamo sviluppato un tool in Excel per simulare la CONVENIENZA del nuovo regime forfettario


Premessa

Come abbiamo avuto modo di segnalare negli scorsi numeri del Quaderno Settimanale, il D.D.L. della “Stabilità 2016” prevede una sostanziale modifica della disciplina relativa ai regimi premiali dedicati ai piccoli imprenditori; in particolare sembra che il legislatore, con questo ultimo intervento, abbia l’intenzione di armonizzare le diverse misure a favore dell’imprenditoria giovanile / femminile e minore, adottate nel corso degli ultimi anni.

Come noto la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto il regime forfetario il quale, in alternativa a quello dei contribuenti minimi, prevede, al sussistere di precisi requisiti, la liquidazione di un’imposta sostitutiva del reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP (in luogo delle ordinarie aliquote) pari al 15% (ridotta di un terzo in caso di start-up); la base imponibile su cui applicare detta aliquota è definita mediante l’applicazione di un indice di redditività, specifico per ogni tipologia attività, al volume complessivo dei ricavi / compensi.

Ciò su cui il D.D.L. della Finanziaria 2016 interviene in maniera rilevante è proprio il criterio di accesso al regime forfetario.

In particolare, a partire dal 1° gennaio 2016, saranno modificati:

  • il limite dei ricavi / compensi per l’accesso / permanenza al regime;

  • il limite del reddito di lavoro dipendente entro il quale il regime forfetario può essere applicato.

Ovviamente quanto sopra comporta la revisione delle valutazioni di convenienza, all’accesso al regime premiale, fatte in sede di emanazione della Stabilità 2015.

Con il presente intervento vogliamo verificare quali siano i casi in cui il regime in parola rappresenta veramente una premialità e le fattispecie in cui, al contrario, risulta penalizzante.

Da considerare in tale ambito che, fino al 31.12.2015, sarà ancora possibile usufruire del regime dei minimi; dal 1° gennaio 2016 si potrà accedere esclusivamente al regime forfetario per il quale è stato peraltro previsto un incentivo per le start-up che consta, per i primi cinque anni, dell’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 5%.

Per contro chi accederà a tale nuovo sistema fiscale non gioverà dell’eventuale prolungamento del quinquennio per gli under 35 tutt’ora in vigore per i contribuenti minimi.

Il regime forfetario 2016

È noto che il regime in esame è riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo che rispettano i requisiti, originariamente previsti dalla lettera d) del comma 54 dell’articolo 1 della Legge di Stabilità 2015, ed ora modificati dall’articolo 1, commi da 53 a 55, D.D.L. Finanziaria 2016.

Da ricordare peraltro che:

  1. l’attuale regime dei minimi è soppresso a partire dal 1° gennaio 2016, ma resta in vigore per i contribuenti che vi hanno avuto accesso negli anni precedenti fino alla scadenza naturale;

  2. il regime forfetario rappresenta un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività;

  3. è comunque consentita l’opzione per l’applicazione del regime ordinario, con vincolo minimo triennale.

Sarà pertanto opportuno considerare:

  1. per i contribuenti che ora sono in regime ordinario, l’eventualità di adottare il nuovo regime forfetario;

  2. per i contribuenti che iniziano una “nuova” attività, se iniziarla entro la fine del 2015 come contribuente minimo, ovvero attendere il 2016 ed adottare il regime forfetario “start-up” per il quale è prevista l’imposta sostitutiva al 5%…. continua nel pdf, scaricalo gratuitamente compilando il seguente form

 

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