Un pratico riassunto alla corretta applicazione dello split payment IVA nelle operazioni con la Pubblica Amministrazione: i casi di esclusione, la contabilizzazione dell’IVA, la fatturazione elettronica, la gestione del versamento IVA.
L’introduzione dello Split Payment IVA
Legge di Bilancio 2015, Art. 1, comma 629
La scissione dei pagamenti o il c.d. split payment IVA costituisce una misura anti frode di contrasto all’evasione fiscale.
A seguito di tale novità, in vigore sin dal 1° gennaio 2015, i fornitori di beni e servizi nei confronti:
- dello Stato,
- degli organi dello Stato,
- degli enti pubblici territoriali,
- delle camere di commercio,
- degli istituti universitari
- di alcuni atri Enti pubblici
non incasseranno l’Iva addebitata a seguito dell’esercizio della rivalsa.
Art 17-ter del D.P.R. n. 633/1972
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di taluni enti pubblici,
“l’imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze”
Split payment IVA: il profilo soggettivo
Il meccanismo dello split payment IVA si applica alle operazioni poste in essere nei confronti dei soggetti indicati espressamente nel nuovo art. 17 – ter, comma 1
- Stato ed organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- Enti pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti;
- le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gli istituti universitari;
- le aziende sanitarie locali;
- gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici di assistenza e beneficienza e quelli di previdenza
Split payment IVA: l’ambito applicativo
Un’ulteriore condizione (che deve coesistere):
L’imposta è versata direttamente dai cessionari o committenti a condizione che tali soggetti non siano
“debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto”
Applicazione del reverse charge
Se il debito Iva si trasferisce, in base ad una specifica disposizione di legge, sul cessionario o committente, il meccanismo della scissione non trova mai applicazione.
A seguito del trasferimento di tale debito su di un altro soggetto, dovuta all’inversione contabile, il rischio che il cedente o prestatore possa assumere un comportamento fraudolento omettendo il versamento dell’Iva risulta completamente azzerato.
“Scissione dei pagamenti” (altre esclusioni)
- Prestazioni di servizi con ritenuta d’acconto (Telefisco 2015)
- Prestazioni di servizi con ritenuta a titolo di imposta
- Operazioni assoggettate a regimi speciali senza evidenza dell’Iva in fattura
STP – Art. 10 legge n. 183/2011
Risposta Agenzia delle entrate istanza di interpello dell’8 maggio 2014: principio di attrazione ex artt. 6 e 81 del TUIR.
Ne consegue che i proventi hanno natura di ricavi non soggetti a ritenuta con la conseguente applicazione della scissione, ed il risultato di esercizio ha natura di reddito di impresa.
Esclusioni
- dell’editoria (Art. 74, c. 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972)
- delle Agenzie di viaggio (art. 74 – ter del Decreto Iva)
- del margine (beni usati) – Art. 36 D.L. n. 41/1995;
Regimi speciali: Orientamento Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate subordina l’esclusione dall’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti alla condizione che il regime speciale Iva non preveda l’evidenza dell’Iva in fattura e che dispongano l’assolvimento secondo regole proprie.
Gli enti associativi in regime ex L. n. 398/1991 dovrebbero essere soggetti alla scissione in quanto l’Iva è esposta nelle fatture eventualmente emesse secondo le regole ordinarie.
Regimi speciali: enti associativi ex L. 398/1991
- Per le prestazioni pubblicitarie, di sponsorizzazione e in caso di richiesta della fattura l’Iva è esposta distintamente;
- Il regime speciale Iva riguarda esclusivamente la forfetizzazione della detrazione;
- sussiste comunque il rischio frode;
Conservazione della detrazione forfetaria
Art. 2 legge n. 398/1991 rinvia alle modalità previste dall’art. 74, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972 il quale prevede:
«La detrazione di cui all’art. 19 è forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili».
In base ad un’interpretazione di tipo letterale l’espressione «imposta relativa ad operazioni imponibili» deve essere intesa con riferimento al tributo risultante dalla fattura anche se non incassato.
Il mancato incasso dell’Iva a seguito della scissione dovrebbe essere neutrale ai fini del computo della detrazione (forfetaria).
In generale deve essere osservato come il meccanismo della scissione dei pagamenti non comprometta (per i soggetti «ordinari») il diritto alla detrazione contribuendo ad un incremento delle posizioni di credito, la medesima soluzione dovrebbe valere per gli altri soggetti, salvo sostenere che il meccanismo di calcolo di tipo forfetario debba anche forfetizzare le eventuali perdite di tale diritto.
Meccanismo e liquidazione Iva
- Fatturazione: regole ordinarie;
- Corrispettivi = € 1.000;
- IVA vendite al 22% = 220;
- Totale fattura emessa € 1.220;
- IVA acquisti € 80;
- Incasso fattura € 1.000;
- Credito Iva € 80
Liquidazione dell’IVA
I soggetti passivi effettuano la liquidazione «senza computare l’imposta ivi indicata nella liquidazione periodica (art. 2 DM 23 gennaio 2015)
L’ambito applicativo
Fatturazione elettronica:
si può utilizzare il campo delle annotazioni libere – le specifiche tecniche XML non prevedono – per ora – un campo specifico.
Esigibilità dell’imposta
Art. 3 del DM 23 gennaio 2015
- L’imposta diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi;
- Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione della fattura (il DM non indica le modalità di opzione);
- Per effetto dell’art. 17 – ter non è applicabile l’art. 6, c. 5, secondo periodo del D.P.R. n. 633/1972.
Art. 4 del DM 23 gennaio 2015
- Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile;
MODALITA’
- in ciascun giorno del mese, relativamente al complesso delle fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- Relativamente a ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile
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