Dal 2015 le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti della pubblica amministrazione sono effettuate nel regime dello split payment (o scissione dei pagamenti), disciplinato dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72.
A norma dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (come modificato dall'art. 1 del DL 148/2017, conv. L. 172/2017), l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente.
In altre parole, l’Iva addebitata dal fornitore dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario.
In questo intervento ripercorriamo tre aspetti:
- i soggetti obbligati
- le operazioni sottoposte a split (modificate con l’entrata in vigore del Decreto Dignità)
- rilevazione in partita doppia
Soggetti obbligati allo split payment
Da un punto di vista soggettivo, riportiamo l’elenco aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:
- enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
- fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
- società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
- società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non infe