Il punto sullo split payment dopo l’entrata in vigore del Decreto Dignità

di Fabrizio Gritta

Pubblicato il 7 agosto 2018

Lo split payment è un meccanismo contabile introdotto nell’anno 2015 per tentare di fronteggiare il problema del recupero dell’Iva da parte dell’Erario, dovuto essenzialmente ai forti ritardi dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione. Il regime dello split payment è stato oggetto di diverse modifiche nel corso degli ultimi due anni, l’ultima è proprio di questo mese. In questo intervento cerchiamo di fare una sintesi semplice ed aggiornata, per consentire a noi tutti di poter applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti con chiarezza

operazioni di permuta con reverse charge e split payment IVADal 2015 le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuati nei confronti della pubblica amministrazione sono effettuate nel regime dello split payment (o scissione dei pagamenti), disciplinato dall’art. 17-ter D.P.R. 633/72.

A norma dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 (come modificato dall'art. 1 del DL 148/2017, conv. L. 172/2017), l'IVA, applicata dal cedente o prestatore sulla fattura, è versata all'Erario direttamente dal cessionario o committente.

In altre parole, l’Iva addebitata dal fornitore dovrà essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario.

In questo intervento ripercorriamo tre aspetti:

  • i soggetti obbligati
  • le operazioni sottoposte a split (modificate con l’entrata in vigore del Decreto Dignità)
  • rilevazione in partita doppia

 

 

Soggetti obbligati allo split payment

Da un punto di vista soggettivo, riportiamo l’elenco aggiornato dopo l’entrata in vigore dei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017:

  • enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
  • fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
  • società controllate, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 2), del c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
  • società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche;
  • società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non infe