Soggetti in split payment: ecco l’elenco 2024

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 2 novembre 2023

E' disponibile l'elenco dei soggetti obbligati a ricevere fatture elettroniche in split payment per il 2024: vista l'importanza della sanzione prevista è opportuno sempre verificare tali elenchi nei casi di dubbio.

soggetti split payment 2024La predispozione e l’invio di una fattura che non indichi l’assoggettamento al meccanismo del cosiddetto split payment (o scissione dei pagamenti) è soggetto ad una importante sanzione, quindi è utile quindi conoscere i soggetti interessati.

 

Lo split payment

E’ noto come lo split payment sia un istituto, di natura antielusiva, introdotto per far sì che l’IVA addebitata dal cedente o prestatore nelle fatture debba essere versata dal cessionario o committente direttamente all’Erario, anziché al fornitore, scindendo il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

Si tratta quindi di una norma che deroga alla regola generale in base alla quale obbligato al versamento è il commissionario e non il committente, sicché è stata resa necessaria l’autorizzazione del Consiglio dell’Ue che è stata concessa sino al 30 giugno 2026. 

 

I soggetti in split payment

Il meccanismo si applica alle operazioni effettuate nei confronti:

  • delle Amministrazioni Pubbliche definite dall’art. 1 comma 2 della L. 196/2009 e presenti nell’elenco “IPA” consultabile all’indirizzo www.indicepa.gov.it;
     
  • di enti, fondazioni e società, di cui all’art. 17-ter comma 1-bis del DPR 633/1972, individuati dal Dipartimento delle Finanze con appositi elenchi pubblicati entro il 20 ottobre di ciascun anno, con effetti a valere per l’anno successivo (art. 5-ter comma 2 del DM 23 gennaio 2015).

Pochi giorni fa, sul sito internet del Dipartimento delle Finanze, sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, gli enti e le fondazioni, nei cui confronti si applicherà lo split payment per l’anno 2024.

Per ciascun soggetto presente negli elenchi sono indicati: il codice fiscale, la denominazione, la data di decorrenza dell’inclusione.

L’aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell’anno, sicché la disciplina va o meno applicata in base alla data di aggiornamento dell’elenco.


Suggerimenti pratici per evitare sanzioni

In presenza di un cessionario o committente potenzialmente destinatario dello split payment, è necessario che il cedente o prestatore verifichi, prima dell’emissione di ciascuna fattura, se il cliente è stato incluso nei predetti elenchi ovvero ne è fuoriuscito.

Nella fattura elettronica, l’applicazione dello split payment si segnala riportando il valore “S” (scissione dei pagamenti) nel campo “Esigibilità IVA”.

Tale indicazione è l’unico elemento che contraddistingue la fattura con split payment dalle altre, sicché è da tenere bene in considerazione.

Le sanzioni, d’altronde, data la ratio (antielusiva) della norma, sono abbastanza importanti.

In caso di omessa annotazione che la fattura è sottoposta alla procedura dello split payment, è passibile di sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, del D. Lgs. 471/1997 (da 1.000 a 8.000 euro).

In caso di errori, la circolare 27/2017 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che è necessaria una nota di variazione (art. 26, comma 3 del D.P.R. 633/1972) e, successivamente, un nuovo documento contabile corretto.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 2 Novembre 2023