Ammortizzatori sociali per imprese in fase di concordato: alcune agevolazioni

il contributo d’ingresso per ciascun lavoratore collocato in mobilità è escluso per le imprese che presentano una procedura di accordo di ristrutturazione dei debiti

La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una prestazione economica erogata dall’INPS con lo scopo di sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori beneficiari sospesi (o lavoranti a orario ridotto) in concomitanza di eventi espressamente previsti dalla legge. L’intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria è previsto nei casi in cui la sospensione dell’attività lavorativa sia dovuta ad eventi di lunga durata e dei quali non sia possibile prevederne l’esito come crisi economiche settoriali o locali, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, procedure fallimentari o concorsuali, nonché sequestri e confische.

 

A differenza della CIGO, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), è uno strumento di politica industriale finalizzata ad una graduale eliminazione di personale in esubero, evitando una traumatica ripercussione sul piano sociale rappresentato dai licenziamenti collettivi anche se, l’utilizzo di tale strumento prelude, molto spesso, al ricorso alla procedura di messa in mobilità.

Si rammenta, infatti, che l’impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, che nel corso di attuazione del programma di risanamento ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo e, quindi, di attivare la procedura di mobilità che, come noto, altro non è che uno degli strumenti previsti dalla legge per rendere meno drammatiche le conseguenze della perdita del posto di lavoro.

 

A differenza della Cassa integrazione guadagni, la mobilità non è alternativa al licenziamento, ma lo presuppone. In particolare, con la procedura di mobilità lo Stato offre, a determinate condizioni, un sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste semplicemente in un aiuto economico, ma consente, in certe circostanze, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera. La mobilità è finanziata dallo Stato con il concorso delle imprese: per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono, a norma dell’art. 5 comma 4 L. n. 223/1991, versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.

 

Sul punto, è bene precisare che, l’art. 3, comma 3, L. n. 223/1991 dispone l’esenzione dal versamento del predetto contributo d’ingresso per le imprese sottoposte a procedure concorsuali. Al riguardo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere del ministero del lavoro circa l’esenzione dal predetto contributo d’ingresso per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, ed, in particolare, per quelle imprese che hanno presentato, a norma dell’art. 182 bis della Legge Fallimentare, un accordo di ristrutturazione del debito. Nel rispondere al suddetto quesito, il Ministero del lavoro (Interpello Min. Lavoro e politiche sociali 11.12.2013 n. 34) richiama in via preliminare la disciplina afferente agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Nello specifico viene precisato che la suddetta norma fallimentare attribuisce al debitore, in stato di crisi, il diritto di richiedere al tribunale l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, purché soddisfi le seguenti condizioni: in primo luogo, è necessario che l’intesa sia stata raggiunta con un numero di creditori rappresentanti almeno il 60,00% delle passività. È necessaria, inoltre, la relazione sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con particolare riferimento alla propria idoneità a garantire l’integrale pagamento dei creditori estranei, entro 120 giorni dalla scadenza oppure, nel caso di crediti già scaduti, dalla data del decreto di omologazione dell’intesa con i creditori.

 

Alla luce di quanto appena esposto, il ministero interpellato è concorde nel ritenere che l’accordo di ristrutturazione del debito possa essere configurato uno strumento di risoluzione negoziale della crisi aziendale con caratteristiche assimilabili a quelle proprie del concordato preventivo, questo perché entrambe le procedure trovano fondamento in una situazione di crisi dell’impresa, sfociando in una proposta di ripartizione del debito che coinvolge direttamente i creditori.

Peraltro, viene sottolineato che lo stesso art. 182 bis, al secondo comma, prevede “l’acquisto dell’efficacia di tale atto alla data di pubblicazione nel registro delle imprese” e che “da tale data e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possano iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore“, così come avviene nell’ambito della procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 168 L.F. (nota prot. n. 14/4314). Per tali motivi, conclude il ministero, “sembra possibile una “assimilazione” dell’istituto della ristrutturazione del debito con quelli di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 223/1991 ai fini dell’esonero dal versamento del contributo di cui all’art. 5, comma 4 della medesima Legge, atteso peraltro che tale esonero svolge, in tutte le ipotesi contemplate, la finalità di non incidere ulteriormente sulle situazioni di crisi delle imprese assoggettate alle procedure in questione”.

8 gennaio 2013

Sandro Cerato