Crisi di impresa: la non imponibilità (parziale o totale) delle sopravvenienze attive derivanti dai nuovi piani attestati di risanamento è condizionata alla pubblicazione di tali piani nel Registro delle imprese.
Illustriamo il recentissimo intervento dell’Agenzia Entrate, in tema di rilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti da riduzione dei debiti da piani attestati di risanamento, previsti dall’art. 56 del del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi).
Le agevolazioni fiscali per i piani attestati di risanamento
L’articolo 88 comma 4-ter del TUIR stabilisce che le sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti da piani attestati di risanamento (di cui all’art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/42) pubblicato presso il Registro delle imprese rilevino fiscalmente (ovvero concorrano alla formazione del reddito) in maniera parziale.
In particolare, la sopravvenienza che non concorre alla formazione del reddito è la parte che eccede la sommatoria dei seguenti componenti negativi:
- le perdite, pregresse e di periodo, (art. 84 del TUIR), senza considerare il limite dell’80%;
- la deduzione di periodo e l’eccedenza relativa all’ACE (art. 1 del DL 201/2011 e DM 3 agosto 2017);
- gli interessi passivi e oneri finanziari assimilati di cui all’art. 96 comma 4 del TUIR, indeducibili in quanto eccedenti il 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, e scomputabili negli esercizi successivi, in caso di capienza del 30% del ROL di competenza di tale periodo d’imposta.
In caso di pubblicazione del piano attestato nel Registro Imprese le sopravvenienze non sono imponibili
Con la recentissima risposta a interpello n. 222, l’Agenzia delle Entrate entra nel merito dell’applicabilità o meno, di tale regime di favore alle sopravvenienze attive da riduzione dei debiti derivanti dai piani attestati di risanamento previsti dall’art. 56 del del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi).
All’Agenzia è stato chiesto se la detassazione in esame si applicasse anche ai piani attestati di risanamento conclusi in base alla nuova disciplina di cui all’art. 56 del Codice della crisi, in vigore dal 15 luglio 2022 e applicabile alle procedure aperte da tale momento.
Al quesito l’Amministrazione finanziaria ha dato risposta affermativa, prendendo a base le finalità perseguite dai due istituti, che sono le medesime.
Pertanto, se il contribuente pubblica nel Registro delle imprese il piano attestato di risanamento regolamentato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, le sopravvenienze attive derivanti dall’attuazione del piano stesso possono beneficiare del regime di non imponibilità ai sensi del citato art. 88 comma 4-ter del TUIR.
Si sottolinea la centralità della pubblicazione del piano attestato di risanamento, posto che in sua mancanza, le eventuali sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti posta in essere in esecuzione dello stesso sono imponibili secondo i criteri ordinari.
Fonte: Agenzia Entrate, Risposta ad interpello n. 222/2024.
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Danilo Sciuto
Giovedì 28 Novembre 2024
Modello di relazione per Piani di Risanamento
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