Aspetti problematici sul contributo unificato nel processo tributario

Approfondiamo tutti gli aspetti relativi all’applicazione del contributo unificato nel processo tributario: la quantificazione, i casi dubbi, l’appello, le esenzioni…

Il contributo unificato quale tributo

contributo unificato nel processo tributarioIl contributo unificato costituisce un tributo nella misura in cui assurge a spesa imposta all’utente per l’erogazione del servizio giustizia.

Esso sostituisce l’imposta di bollo che, pertanto, non dovrà essere assolta al momento della proposizione del ricorso.

Il contributo unificato in quanto fattispecie sostitutiva dell’imposta di bollo, ha natura di prestazione imposta rientrante nel concetto di tributo.

Le ragioni di tale qualificazione si trovano esposte nella sentenza della Corte costituzionale 11 febbraio 2005 n. 73, pronunziata in sede di risoluzione di conflitto di attribuzione tra la Regione Siciliana e lo Stato.

La natura tributaria di tale entrata è esplicitata dalle sentenze 8 febbraio 2008 nn. 3007 e 3008 della Corte di cassazione e da ultimo dalla Cass. civ. Sez. Unite, con sentenza del 05-05-2011, n. 9840(1).

 

Introduzione del contributo unificato nel proecesso tributario

Il D.L. n. 98/2011 (Manovra 2011) presenta la novità assoluta dell’introduzione del contributo unificato nel processo tributario.

La normativa introdotta si presenta per certi aspetti lacunosa e offre diversi problemi interpretativi di non immediata soluzione.

L’art. 37, c. 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, pubblicato in G.U., serie generale, n. 155 del 6 luglio 2011, ha modificato il DPR 30 maggio 2002, n. 115, estendendo l’applicazione del contributo unificato anche al processo avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali, in sostituzione dell’applicazione dell’imposta di bollo.

In particolare, la lettera t del comma 6 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 ha modificato l’art. 13 del Testo Unico delle spese di giustizia introducendo un nuovo comma 6-quater, ai sensi del quale:

“6-quater. Per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato nei seguenti importi:

a) euro 30 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500 per controversie di valore superiore a euro 200.000”.

Il contributo unificato sui ricorsi tributari è dovuto in maniera scaglionata, a seconda della fascia di valore in cui si colloca la controversia.

 

Quantificazione del contributo unificato

La misura del contributo è rapportata al valore della controversia.

Gli importi variano da 3o € per controversie di modesto valore (fino a 2.582,28 euro), fino a 1.5oo € per le controversie il cui valore supera 200.000 €.

Per determinare il valore della lite la manovra rinvia a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo 546/1992.11 contribuente, per determinare l’importo del contributo, deve fare riferimento alla somma dovuta, a titolo di tributo, che forma oggetto di contestazione.

Non deve quindi tener conto né degli interessi né delle sanzioni irrogate dall’ente impositore con l’atto impugnato.

Invece, nel caso in cui la controversia abbia ad oggetto solo le sanzioni applicate dall’amministrazione con l’atto di contestazione, occorre prendere a base di calcolo il relativo importo. Del resto, incombe sul ricorrente l’onere di indicare il valore della lite, con apposita dichiarazione, nelle conclusioni del ricorso.

Il legislatore, quindi, ha ancorato l’importo del contributo unificato al valore della controversia ed a tal fine, la successiva lettera u del comma 6 del citato articolo 37 ha introdotto un nuovo comma 3-bis nell’articolo 14 del predetto Testo Unico ai sensi del quale “Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito”.

Ai sensi dell’articolo 11 del DPR n. 115 del 2002,

“Il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell’amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico…”.

 

Prenotazione a debito

Per espressa previsione normativa, quindi, nei processi tributari le parti, incluso l’Ufficio ai fini della prenotazione a debito, dovranno rendere apposita dichiarazione nelle conclusioni del ricorso, dalla quale risulti il valore della controversia. La dichiarazione della parte in funzione della determinazione del contributo unificato è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo (Cass. civ. Sez. III, Ord., 15-02-2011, n. 3769).

 

Ricorsi incidentali e ricorsi in ottemperanza

Sia i ricorsi incidentali sia quelli in ottemperanza sono soggetti al pagamento del contributo unificato

 

Enti locale e agenti della riscossione

Gli enti locali ed i concessionari sono tenuti a versare il contributo unificato con la prenotazione a debito. Il contributo non deve essere versato al momento del deposito del ricorso ma sarà presentato a debito dalle commissioni tributarie. Resta da chiarire se nell’ipotesi in cui il contribuente perda la causa il contributo prenotato a debito va versato all’entrate o all’ente locale.

 

Maggiorazioni: spese maggiori per chi non ha la PEC!

La manovra correttiva del governo (D.l. 6 luglio 2011 n. 98 in Gazz. Uff., 6 luglio, n. 155 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) ha previsto che se l’avvocato non indica l’indirizzo di posta elettronica certificata e il numero di fax nell’atto introduttivo di un giudizio, il contributo unificato da pagarsi per quel giudizio è aumentato del 50%. Il costo dell’omissione è rappresentato dall’aumento del 50 %del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo della causa.

 

La stessa sanzione è prevista anche in caso di omissione dell’indicazione del codice fiscale della parte che introduce il giudizio.

Questa misura ha il duplice scopo di incentivare ulteriormente l’uso della posta elettronica certificata (il fax è già ora quasi sempre indicato, quantomeno nel timbro del legale sugli atti) e di garantire qualche ulteriore entrata per le casse dello stato da parte dei clienti di avvocati un po’ distratti, che appunto dimentichino di indicare la propria PEC. Il contributo in tal caso si trasforma in pena ovvero in punizione per coloro che decidono di fare causa.

Prova ne sia che ove l’Avvocato non indica il codice fiscale personale, della parte e l’indirizzo di posta certificata il contributo aumenta della metà.

La manovra prevede che le comunicazioni degli atti del processo possono essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

Un decreto del ministero dell’Economia stabilirà le regole tecniche per consentire l’utilizzo delle nuove tecnologie e individuerà le commissioni tributarie nelle quali potranno essere gradualmente applicate queste nuove regole.

Tuttavia, fino a quando non verrà emanato questo decreto le comunicazioni possono essere fatte nei modi e nelle forme previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 546/92, senza maggiorazioni del contributo unificato. In futuro, infatti, gli importi del contributo unificato saranno aumentati della metà se il difensore non indicherà il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito fax.

Per non incorrere nell’aumento della metà del contributo unificato previsto dal dl 98/2011, è sufficiente che codici fiscali (del difensore e della parte assistita), indirizzo di Pec e numero di fax siano indicati nell’atto introduttivo.

L’indicazione, a nostro avviso,può così essere effettuata anche attraverso il “timbro” del difensore.

Per i primi tempi, tali dati potranno essere riportati anche nella nota di iscrizione a ruolo o in dichiarazione a parte.

E’ di sapore antievasione la norma contenuta nella manovra correttiva (dl n.98/2011) che prevede espressamente l’obbligo di indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore e del suo numero di fax nonché del codice fiscale della parte nell’atto introduttivo del processo o nel ricorso tributario.

Obbligo espressamente sanzionato con l’incremento del contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo della causa o del processo tributario di un importo pari esattamente alla metà dello stesso.

Questi ulteriori dati aggiuntivi sul difensore e sul destinatario degli effetti processuali serviranno al fisco per implementare le basi dati dell’anagrafe tributaria con evidenti finalità di verifica e contrasto dell’evasione tributaria.

L’obbligo di indicazione del codice fiscale nell’atto introduttivo del giudizio civile o nel ricorso introduttivo del processo tributario ha chiaramente quale finalità quella di poter verificare, a posteriori, se il soggetto vincitore ha regolarmente o meno assolto agli obblighi fiscali eventualmente riconducibili all’esito favorevole stesso.

Si pensi a una sentenza che condanni l’altra parte al pagamento di emolumenti a favore di professionista o che riconosca alla parte vincitrice un credito per prestazioni svolte o simili.

Il codice fiscale è il dato su cui si fonda l’intero sistema dell’anagrafe tributaria. Attraverso di esso sono possibili interrogazioni ed estrapolazioni di dati per verificare la fedeltà fiscale di un contribuente.

 

Mediazione fiscale e reclamo

Per le controversie di valore fino ad € 20.000, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare un reclamo diretto all’annullamento totale o parziale dell’atto. La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso.

Quando l’ufficio non accoglie il reclamo, formula al contribuente una proposta di mediazione.

Queste regole si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1° aprile 2012.

Per i nuovi istituti del reclamo e della mediazione obbligatoria (applicabile solo alle cause di valore inferiore ad € 20.000)non si dovrebbe applicare il pagamento del contributo unificato. Essendo riferito solo ai ricorsi, il nuovo contributo non dovrebbe applicarsi ai nuovi istituti del reclamo e della mediazione obbligatoria per le controversie di valore inferiore ai 2o.000 €.

La logica sottesa all’introduzione di questo nuovo contributo unico è, infatti, quella di pagare una sola volta le spese di giustizia per tutti i tipi di atti che saranno presentati nel giudizio.

 

Omessa formula

A titolo meramente esemplificativo, può essere utilizzare la seguente formula:

“ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia definito secondo l’art. 12, c. 5 del D.Lgs. 546 del 31.12.1992, è pari ad euro X”.

Al riguardo, si ricorda che ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992,

“Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Con riferimento al contributo unificato l’omessa dichiarazione del valore della controversia prescritta costituendo una mera irregolarità fiscale, non comporta l’improcedibilità o la nullità della domanda(2) (Cass. civ. Sez. II, 12-04-2006, n. 8555).

 

Decorrenza del contributo unificato

L’art. 37, c. 7, del D.L 98/2011 precisa che il contributo unificato è dovuto per le controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi D.Lgs 546/92 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e quindi successivamente al 6 luglio 2011.

Il contributo unificato, dunque, non è dovuto per i ricorsi già proposti alla data dell’entrata in vigore del decreto e per i quali debba ancora essere conclusa la sola fase della costituzione in giudizio.

Circa la decorrenza, si evidenzia che il contributo unificato trova applicazione – ai sensi del comma 7 dell’articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011- ai ricorsi notificati ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011. Ai ricorsi tributari notificati successivamente alla data del 6 luglio 2011 è applicato il contributo unificato.

Per l’applicazione del contributo unificato al rito tributario quella che bisogna tenere presente è la data di proposizione, ossia di notifica del ricorso. Per i ricorsi notificati successivamente al 6 luglio 2011si applica il contributo unificato.

Per ricorsi notificati successivamente alla data del 6luglio 2011 bisogna intendere atti che il contribuente ha portato per la notifica successivamente a tale data. In questo senso, se il contribuente ha portato un ricorso all’ufficiale giudiziario per la notifica il 4 luglio 2011 e l’ufficiale giudiziario lo ha notificato all’Agenzia l’8 luglio, al ricorso non sarà applicato il contributo unificato.

La novella si applica ai ricorsi portati agli ufficiali giudiziari, o spediti a mezzo raccomandata a/r senza busta, o ancora portati direttamente all’agenzia delle Entrate dopo il 6 luglio.

 

Gestione del contributo unificato

La gestione del contributo unificato spetta agli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie, che dovranno riscontrare, per i ricorsi notificati dal 7 luglio 2011, che il ricorrente – parte privata ed ente impositore – abbia provveduto all’indicazione del valore della lite mediante la sopra citata dichiarazione, alla regolarizzazione del contributo, ovvero alla richiesta di prenotazione a debito per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni.

 

Versamento del contributo unificato

Tre le modalità di pagamento : versamento ai concessionari attraverso il modello F23, codice tributo 941-T; versamento agli uffici postali attraverso un conto corrente postale intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per provincia; versamenti presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati. Il modo più semplice è quello di recarsi alle ricevitorie – tabaccai che vendono valori bollati – e farsi stampare una marca con l’importo del contributo richiesto (la marca avrà le stesse dimensioni di quelle da 14,62 euro).

 

Adempimenti

A prescindere dalle modalità di versamento è sempre previsto il rilascio di una ricevuta che dovrà essere allegata al ricorso al momento del deposito.

A seguito dell’introduzio-ne del contributo unificato, il ricorso dovrà quindi contenere in calce una dichiarazione circa il valore della controversia determinato secondo le predette modalità, e l’ammontare dell’importo del relativo contributo da versare. Le ricevute dovranno essere allegate al momento del deposito.

Gli uffici di segreteria verificheranno che nei ricorsi sia indicato il valore della lite, cosa che deve essere fatta, per gli appelli, anche per gli appelli degli enti impositori per le prenotazioni a debito del contributo.

Il contributo unificato aumenta del 50% se non è indicato nel ricorso l’indirizzo di posta elettronica certificato (anche se a presentare il ricorso è un professionista) e il codice fiscale del ricorrente (comma 3-bis dell’articolo 13 del Dprn5/aooa). L’errata determinazione del valore della controversia non ha alcun effetto negativo sull’ammissibilità del ricorso. Il presidente della commissione deve consentire alla parte in qualsiasi momento di integrare il contributo per errata quantificazione del valore della lite.

 

Appello

L’appello dopo il 6 luglio costa di più. Nel caso si presenti appello e sia già entrata in vigore la norma, si ritiene che il contributo debba essere pagato (in sostituzione dei bolli). Ciò in quanto la norma fa riferimento alle controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e, inoltre, precisa che per i ricorsi principale e incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali è dovuto il contributo unificato. Ne consegue che anche l’atto di appello sconta il contributo.

 

Casi

Per le fattispecie per le quali nonostante l’operatività del nuovo obbligo di assolvimento del contributo per l’iscrizione a ruolo delle cause tributarie – sia stato notificato ricorso assolvendo la “vecchia” imposta di bollo sull’atto notificato all’ufficio non occorre richiedere il nuovo contributo unificato ma occorre verificare – chiedendo anche alla parte la dimostrazione di quanto pagato -all’atto di iscrizione della causa a ruolo, che quanto precedentemente assolto, seppur impropriamente, sia in linea con i nuovi importi dovuti e, ove insufficienti, chiedere l’integrazione.

Gli atti successivi al ricorso introduttivo – come, ad esempio, l’impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento a seguito dell’iscrizione a ruoli straordinari, l’istanza rivolta alla provvisoria sospensione dell’esecuzione dell’atto oppure l’impugnazione dei decreti presidenziali –nonostante siano collegati e strettamente connessi con il ricorso principale hanno una propria autonomia e quindi sono atti soggetti al contributo. Secondo diverso orientamento l’istanza cautelare poiché mantiene i caratteri dell’accessorietà e della strumentalità rispetto al successivo giudizio di merito e , quindi, non dà luogo ad una autonoma iscrizione a ruolo non è soggetta al contributo.

Poiché la norma non indica uno scaglione residuale a cui corrisponda il contributo da assolvere per quegli atti, come, ad esempio, l’impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus, l’impugnazione del provvedimento di autotutela e l’impugnazione dell’istanza l’interpello, per i quali è impossibile determinare il valore della lite, si ritiene di applicare l’importo minimo di € 30.

 

Maggior gettito derivante dal contributo unificato

Il maggior gettito derivante dal contributo unificato è destinato alla realizzazione di interventi urgenti per la giustizia civile, amministrativa e tributaria. In particolare, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri deve essere fissata annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse che confluiranno in un Fondo.

Una parte di queste entrate servirà a effettuare nuove assunzioni di personale, mentre altre somme verranno destinate all’incentivazione del personale degli uffici giudiziari che abbiano raggiunto determinati obiettivi. Una quota del Fondo è invece riservata ai giudici tributari e costituirà un incremento della quota variabile del compenso percepito.

L’incremento della quota variabile del compenso è però subordinato, in caso di decisione su istanza cautelare, al deposito della sentenza di merito che definisce il ricorso entro 90 giorni dalla data della pronuncia.

La disposizione tende ad accelerare il corso del processo se il contribuente richiede al giudice anche la sospensiva in presenza dei presupposti richiesti dalla legge (fondatezza del ricorso, da un esame sommario, e pericolo di danno grave e irreparabile in caso di esborso immediato della somma pretesa dal Fisco).

Questa esigenza sarà ancora più avvertita dal prossimo 1 ottobre, data a decorrere dalla quale scatterà l’accertamento esecutivo e il giudice sarà sollecitato ancor di più a emanare la pronuncia di merito in tempi brevi.

Per smaltire anche l’arretrato, la manovra stabilisce che l’organo di autogoverno della magistratura tributaria sia tenuta a comunicare, entro il 3o aprile di ogni anno, alla presidenza del Consiglio dei ministri e al ministero dell’Economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l’elenco degli uffici giudiziari presso i quali, alla data del 31 dicembre, risultano pendenti procedimenti in numero ridotto di almeno il 10% rispetto all’anno precedente.

 

Errore scusabile

In caso di omissione, in sede di prima applicazione della norma predetta, della dichiarazione e del pagamento, il giudice tributario può riconoscere l’errore scusabile e assegnare agli interessati un termine per l’effettuazione degli adempimenti di cui sopra.

 

Rimborso del contributo unificato

Spetta il rimborso(3) del contributo unificato se il contribuente, dopo aver instaurato la causa, vi rinuncia e non la iscrive a ruolo.

In tal caso la richiesta di rimborso è tempestiva se proposta entro il termine di decadenza di due anni decorrenti dal giorno in cui è stato eseguito il versamento di cui all’art. 21 c. 2 del D.Lgs 546/1992 (Sent. n. 73 del 21 dicembre 2010 della CTR di Torino, Sez. XII).

 

 

Leggi anche: 

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Note

1) Il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari ha natura tributaria e la controversia sull’atto che ne richieda il pagamento, presentandosi come la manifestazione di una compiuta e ben definita pretesa di natura tributaria e di contenuto comunque concretamente ed immediatamente impositivo, rientra nella sfera di attribuzioni della giurisdizione tributaria a norma dell’art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, anche se tale atto non è nominativamente compreso nell’elencazione di cui all’art. 19 dello stesso decreto legislativo, mentre la relativa impugnazione va proposta contro l’Ufficio giudiziario che abbia emesso il relativo atto (CTP Lombardia Milano Sez. II Ord., 03-06-2008, n. 56). Il ricorso avverso una cartella esattoriale con cui l’Amministrazione chiede il pagamento del contributo unificato per atti giudiziari va presentato al giudice tributario, avendo tale contributo natura di entrata tributaria (Cass. civ. Sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840). E’ devoluta alla cognizione del giudice tributario la controversia relativa al pagamento delle spese di giustizia nella forma del contributo unificato (Cass. civ. Sez. Unite, 05-05-2011, n. 9840).

2) E’ manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, c. 6-bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 2, c. 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell’art. 23, c. 10, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l’obbligo di versamento del contributounificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 – con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1° gennaio 2010 – avverso verbali di accertamento od ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689/1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell’entrata in vigore della legge n. 191/2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell’ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l’inadempimento dell’obbligazione tributaria – che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del D.P.R. n. 115/2002, determina l’attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l’atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l’applicazione della sanzione di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 131/1986possa comportare l’ulteriore sanzione processuale dell’improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.(Corte cost., 20-04-2011, n. 143) Il ricorso per cassazione non può essere considerato improcedibile nel caso in cui sia omessa, nelle conclusioni di esso, la dichiarazione di valore del procedimento, ai sensi dell’art. 9, c. 5, primo periodo legge 23 dicembre 1999, n. 488, per la determinazione del contributo unificato, poiché la sanzione dell’improcedibilità è prevista per la sola ipotesi contemplata nel secondo periodo del comma 5 in esame (omessa dichiarazione di aumento di valore della domanda ed omesso pagamento integrativo) (Cass. civ. Sez. V Sent., 08-07-2008, n. 18673).

3)L’art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 prevede il rimborso del contributo unificato corrisposto dal ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso ed anche nel caso in cui sia stata disposta la compensazione delle spese del giudizio; tale rimborso è comunque dovuto a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall’accoglimento del ricorso (Cons. Stato Sez. III, 18-03-2011, n. 1657).

 

1 agosto 2011

Antonio Terlizzi