Si prende spunto da una recente sentenza di legittimità per ribadire l’impugnabilità del provvedimento con cui la segreteria del giudice tributario richiede il pagamento del contributo unificato tributario.
Natura giuridica del Contributo Unificato Tributario
Soffermandoci sulla natura giuridica del contributo unificato tributario, esso ha specifiche del tributo ossia la doverosità della prestazione e la connessione di questo ad una pubblica spesa.
Il contributo unificato nel processo tributario
Il contributo in parola, presente anche nel rito civile, è disciplinato dalle norme del Dpr n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia), il quale stabilisce, al primo comma, che il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto, per ogni grado di giudizio, nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dal successivo articolo 10.
L’art. 18 (non applicabilità dell’imposta di bollo nel processo penale e nei processi in cui è dovuto il contributo unificato) prevede che l’imposta di bollo non si applica altresì agli atti e provvedimenti … nel processo tributario, soggetti al contributo unificato necessari o funzionali.
Il contribuente che presenta ricorso dinanzi al giudice tributario è tenuto, pena l’applicazione di una sanzione, a dichiarare nella parte relativa alle conclusioni il valore della controversia, determinato per ogni atto impugnato anche in appello e anche in caso di prenotazione a debito (cfr. art. 14 del TUSG).
In ordine all’impugnabilità degli atti tributari, l’art. 19 del D. Lgs n. 546/1992 non annovera l’invito di pagamento in parola, disponendo al terzo comma che:
“..la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”.
Da ciò deriva che le cartelle di pagamento sottese all’avviso di pagamento impugnata ed impugnate unitamente ad essa, possono essere oggetto di impugnazione solo ove si dimostri che queste non siano state mai notificate o che la notifica sia nulla in quanto eseguita in modo irrituale.
Il calcolo del contributo unificato
Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso (principale o incidentale) è dovuto il contributo unificato e l’importo da versare varia a seconda del valore della lite.
Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è