Il contributo unificato è dovuto per ogni atto

Il contributo unificato ha natura tributaria, pertanto è dovuto per ogni singolo atto impugnato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio.

contributo unificato nel processo tributarioIl contributo unificato ha natura tributaria ed è dovuto per ogni singolo atto impugnato dalla parte che per prima si costituisce in giudizio.

Il principio è contenuto nella sent. n. 178/2015 della CTP di Rieti da cui emerge che ogni tributo, anche se preteso unitamente ad altri, è l’esito di un procedimento di accertamento autonomo e di una pretesa impositiva autonoma.

Il contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art 14 Dpr 115/2002 (testo unico sulle spese di giustizia), è dovuto come iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce in giudizio ed è scaglionato in base al valore della controversia; qualora il suo pagamento sia omesso o insufficiente, è disciplinato dagli artt. 247-249 del medesimo Dpr 115/2002.

Il valore della controversia è determinato ex art. 12, comma 5, D.Lgs 546/92 con riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.

Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni il valore della controversia è, invece, determinato dalla somma di quest’ultime.

A differenza del giudizio civile, il processo tributario si caratterizza per la sua natura impugnatoria, configurandosi, quindi, l’atto impositivo quale oggetto di impugnativa, il cui valore, ai fini del calcolo del contributo unificato e dell’assistenza tecnica, è determinato o quantomeno determinabile e non dipende dalla discrezionalità del ricorrente.

Ogni atto impositivo, pertanto, rappresenta l’esito di separati procedimenti accertativi e la domanda di annullamento formulata con il ricorso impone al giudice di valutare la legittimità della pretesa tributaria in relazione ai singoli atti impositivi eventualmente impugnati cumulativamente.

Nel caso in esame il contribuente ha impugnato l’invito al pagamento del CUT notificato dall’Ufficio eccependo che lo stesso contributo non deve essere calcolato sul valore di ogni tributo e non sulla loro somma.

I giudici tributari hanno esaminato preliminarmente la questione riguardante l’impugnabilità dell’invito al pagamento non ricompreso tra gli atti di cui all’art. 19 D,Lgs n. 546/92. Per stabilire se un atto sia impugnabile occorre valutare se esso esprima “una pretesa tributaria compiuta e non condizionata”.

Nonostante qualche decisione di merito difforme, l’invito al pagamento deve ritenersi impugnabile in quanto esprime una pretesa tributaria compiuta e non condizionata. La pretesa è compiuta in quanto non occorrono altri procedimenti o altri atti, e nel momento in cui l’ufficio invita il contribuente a pagare ha calcolato il tributo omesso o insufficiente, stabilendone il definitivo ammontare.

Nel merito la CTP ha affermato che il contributo si calcola sul valore della lite che è determinata dall’importo del tributo impugnato. Allorché vi sia un unico atto impositivo per più tributi, “il valore non è dato dalla somma dei singoli tributi, unitariamente, ma dal tributo singolarmente, così che si applica un contributo per ogni tributo e non contributo per la somma dei tributi contestati”.

Ogni tributo è l’esito di un procedimento di accertamento autonomo e di una pretesa impositiva (si pensi, ad esempio, alle cartelle multi causali che vengono notificate per tributi di natura diversa tra loro).

I giudici hanno ritenuto, inoltre, che in quanto atto del processo l’invito si notifica al domicilio eletto in quanto si tratta di una imposizione verso una parte che ha eletto domicilio per fare il processo e non al domicilio fiscale come avviene per gli atti impositivi. Un atto può considerarsi alla stregua di una pretesa definitiva e non condizionata, quale che sia il modo per notificarlo, e quindi indipendentemente da tale modo.

La giurisprudenza di merito si è già pronunciata ritenendo che l’invito al pagamento è un atto impugnabile anche se non ricompreso nella lista degli atti elencati all’art. 19 del D Lgs n. 546/1992 (CTP di Roma n. 21459/2014).

L’invito di pagamento, anche se non elencato nella lista tassativa degli atti impugnabili ex art. 19 D Lgs 546/92, ha assolto il compito di portare a conoscenza del contribuente la pretesa tributaria dell’ufficio. In particolare, siamo di fronte ad un convincimento dell’amministrazione in ordine ad un determinato rapporto tributario che si sostanza in un atto autonomamente impugnabile; con l’impugnazione dell’invito al pagamento il contribuente consuma la possibilità di contestare ulteriormente nel merito la pretesa tributaria (ad es. con l’impugnazione della successiva cartella).

5 ottobre 2015

Enzo Di Giacomo