I rischi a cui si espone il commercialista che aiuta “attivamente” il cliente nell’evasione fiscale
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1806 del 20 gennaio 2011, ha chiarito che se il commercialista si assume la responsabilità della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’omesso versamento dell’Iva, l’imprenditore può essere scagionato dal reato di evasione fiscale.
Il Commercialista responsabile della contabilità di una società, che si assume la responsabilità della omessa dichiarazione e del mancato versamento dell’Iva, scagiona il rappresentate legale della società dal reato di evasione fiscale. Cosi ha deciso la Cassazione con sentenza n. 1806 del 20 gennaio 2011.
Il D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74, concerne la “Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, ed è formato da un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, tutte caratterizzate da dolo specifico, finalizzato ad evadere le imposte, oltre, a prevedere, per alcune fattispecie, una soglia di rilevanza penale che aggancia l’intervento punitivo al superamento di predeterminati limiti quantitativi, espressione di un effettivo evento di danno conseguente all’evasione.
Particolare attenzione è stata posta, al rispetto del fondamentale obbligo della presentazione della dichiarazione annuale ai fini II.DD. ed I.V.A., riferimento cronologico in relazione al quale si realizza il presupposto dell’evasione.
Omessa dichiarazione |
È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. |
I fatti: commercialista responsabile del mancarto versamento dell’IVA
Veniva accertato che una srl (nella persona del suo rappresentante legale) aveva omesso di presentare le dichiarazioni Iva per gli anni 2003-2004-2005, e non aveva versato la relativa imposta.
In ordine al reato previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (evasione d’imposta per omessa dichiarazione) nei confronti di un legale rappresentante di una SRL, il Giudice dell’Udienza Preliminare, del Tribunale di Genova, aveva dichiarato un non luogo procedere (nei confronti del rappresentante legale della società) perché il fatto non costitutiva reato.
Il Rappresentante legale della società veniva ritenuto, dal Giudice dell’Udienza Preliminare, estraneo ai fatti, dichiarando il non luogo a procedere in quanto nelle indagini sull’evasione dell’Iva era emersa una assunzione di responsabilità del Commercialista (incaricato di curare la contabilità aziendale) e del suo studio, in merito alle omissioni contestate.
Secondo il GUP inoltre, dall’analisi delle indagini fatte dalla Guardia di Finanza, per alcuna delle tre annualità, non vi sarebbe prova certa del superamento della soglia di punibilità prevista.
Il ricorso in cassazione
La terza sezione penale, con una breve motivazione, ha respinto tutti i dubbi sollevati dalla pubblica accusa, secondo cui, la decisione dei giudici di merito era affetta da un vizio di motivazione.
Nel giustificare il vizio di motivazione, secondo la ricorrente appariva illogico che una persona (in questo caso il commercialista) in buona fede circa la mancatapresentazione della dichiarazione annuale per più annualità non avesse consapevolezza del mancato versamento dell’imposta dovuta.
In merito, la Cassazione ha risposto che la procura (ricorrente) non ha tenuto conto che il Giudice dell’Udienza Preliminare, ha preso in considerazione, in base alle valutazione della Guardia di Finanza, l’importo dell’imposta effettivamente evasa e, in seguito di tale valutazione, non può rivelarsi infondata e illogica, l’affermazione circa la mancanza di prova del superamento della soglia di punibilità.
Veniva proposta una seconda censura in merito alla errata applicazione dell’art. 425 c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere). La Corte sul punto osserva che il ricorrente non ha indicato quale sviluppo probatorio sarebbe possibile e risulterebbe trascurato dal giudice nella udienza preliminare.
Con questa breve decisione la Cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore generale, scagionando di fatto l’imprenditore del reato di evasione fiscale.
La responsabilità penale dei Commercialisti
La Cassazione si era occupata della responsabilità penale dei Commercialisti con la sentenza n. 19545 del 24 maggio scorso, la quinta sezione penale, ha sanzionato un Commercialista a seguito di una attività illecita, tipica dell’imprenditore.
La Corte ha stabilito che anche il commercialista, risponde di bancarotta fraudolenta se assume la “guida tecnica” delle operazioni illecite.
La Corte ha infatti precisato che il commercialista, appartenente al Collegio dei Sindaci
“ha ammesso il suo ruolo di guida tecnica in tutte le attività di trasferimenti spogliativi dei beni della società”.
In più
“i giudici di merito hanno anche messo in risalto che lo stesso professionista aveva partecipato indirettamente alla distrazione degli strumenti di ufficio, acquistandoli attraverso la società.
La Cassazione, ha escluso che queste condotte rivestano solamente un carattere di illiceità deontologica, sanzionabile all’interno della disciplina della categoria professionale di appartenenza.
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30 giugno 2011
Antonio Gigliotti