Nella nostra enciclopedia di diritto tributario spieghiamo i concetti di accesso, ispezione e verifica fiscale, con riferimenti normativi e utili approfondimenti.
L’accesso, l’ispezione e la verifica
L’accesso da parte dei verificatori fiscali
L’accesso è il momento d’ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero quando ve ne è la possibilità, presso l’abitazione del contribuente.
In genere, il termine accesso indica una visita di breve durata presso il contribuente, per riscontrare e controllare “conti” specifici od acquisire elementi utili.
Si distinguono:
- accessi mirati (esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti);
- accessi brevi (reperimento e riscontro di dati).
Esempi di accessi per:
- il controllo degli obblighi strumentali (scontrini fiscali);
- la rilevazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore (non più esistenti e attualmente sostituiti dagli ISA n.d.r.);
- l’attività di analisi e ricerca;
- le compensazioni operate con modello F24;
- la verbalizzazione delle operazioni di distruzione di merci;
- per conto di Stati Esteri;
- per il controllo delle ONLUS.
Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti sono formalizzati nel (obbligatorio) verbale redatto a conclusione dell’accesso.
Per approfondire:
La motivazione per relationem al P.V.C. Processo Verbale di Contestazione
L’ispezione fiscale
L’ispezione consiste nell’effettuazione di indagini documentali formali e sostanziali.
La verifica fiscale
La verifica è ogni altra attività di ricerca e di controllo, che ricomprende sia l’accesso che l’ispezione documentale.
La verifica, in genere, viene effettuata presso l’azienda del contribuente e comporta una permanenza, più o meno lunga dei verificatori, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente, che riportiamo di seguito.
Statuto del contribuente, Legge 27 luglio 2000 n. 212 – Art. 12.
(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)
1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.
6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo
13.
7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per approfondire: Il termine di notifica dell’accertamento a seguito di verifica fiscale – Con esempi di ricorso.
Trovi qui tanti approfondimenti aggiornati sullo Statuto del contribuente come ad esempio Statuto del Contribuente: i diritti dei contribuenti e i doveri del Fisco.
Riferimenti normativi:
Continua ad approfondire: Accesso, ispezione e verifica fiscale: cosa possono fare i verificatori…e cosa no
Giugno 20210