Verifiche tributarie, accessi e ispezioni: definizione e approfondimenti

Nella nostra enciclopedia di diritto tributario spieghiamo i concetti di accesso, ispezione e verifica fiscale, con riferimenti normativi e utili approfondimenti.

L’accesso, l’ispezione e la verifica

accesso domiciliare guardia di finanzaL’accesso da parte dei verificatori fiscali

L’accesso è il momento d’ingresso dei verificatori nei locali ove il contribuente svolge la propria attività, ovvero quando ve ne è la possibilità, presso l’abitazione del contribuente.

In genere, il termine accesso indica una visita di breve durata presso il contribuente, per riscontrare e controllare “conti” specifici od acquisire elementi utili.

Si distinguono:

  • accessi mirati (esame di fatti e circostanze fiscalmente rilevanti);
  • accessi brevi (reperimento e riscontro di dati).

 

Esempi di accessi per:

  • il controllo degli obblighi strumentali (scontrini fiscali);
  • la rilevazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore (non più esistenti e attualmente sostituiti dagli ISA n.d.r.);
  • l’attività di analisi e ricerca;
  • le compensazioni operate con modello F24;
  • la verbalizzazione delle operazioni di distruzione di merci;
  • per conto di Stati Esteri;
  • per il controllo delle ONLUS.

 

Le risultanze delle rilevazioni effettuate e dei controlli eseguiti sono formalizzati nel (obbligatorio) verbale redatto a conclusione dell’accesso.

 

Per approfondire:

La motivazione per relationem al P.V.C. Processo Verbale di Contestazione

 

L’ispezione fiscale

L’ispezione consiste nell’effettuazione di indagini documentali formali e sostanziali.

 

La verifica fiscale

le verifiche fiscaliLa verifica è ogni altra attività di ricerca e di controllo, che ricomprende sia l’accesso che l’ispezione documentale.

La verifica, in genere, viene effettuata presso l’azienda del contribuente e comporta una permanenza, più o meno lunga dei verificatori, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto del contribuente, che riportiamo di seguito.

 

 

Statuto del contribuente, Legge 27 luglio 2000 n. 212 – Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonchè alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonchè dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.

3. Su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente, secondo quanto previsto dall’articolo
13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.

L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Per approfondire: Il termine di notifica dell’accertamento a seguito di verifica fiscale – Con esempi di ricorso. 

 

Trovi qui tanti approfondimenti aggiornati sullo Statuto del contribuente come ad esempio Statuto del Contribuente: i diritti dei contribuenti e i doveri del Fisco.

 

 

Riferimenti normativi:

art. 52 DPR 633/72

art. 32 DPR n.600/73

 

Continua ad approfondire: Accesso, ispezione e verifica fiscale: cosa possono fare i verificatori…e cosa no

 

 

Giugno 20210

 

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