La questione dell'indebita compensazione

Breve esame del momento di consumazione del reato di indebita compensazione, delle responsabilità dei sindaci, della nuova causa di esclusione.

Il reato di indebita compensazione

reato di indebita compensazioneIl reato di indebita compensazione di cui all’art. 10-quater del D. Lgs. 74/2000 punisce chi non versa le somme dovute, utilizzando crediti non spettanti o inesistenti in compensazione per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

In merito a tale fattispecie vogliamo analizzare tre fattispecie.

 

Momento in cui si configura il reato

La prima riguarda il momento in cui si configura il reato, la seconda i limiti e le condizioni in cui anche i sindaci possono rispondere del reato, e la terza una causa di esclusione recentemente inserita nella legge.

Riguardo il primo punto, segnaliamo la recentissima sentenza della Cassazione, n. 43089 del 24/11/2021, che ha affermato che l’indebita compensazione non presuppone la presentazione della dichiarazione perfezionandosi al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, che può anche non essere presentata.

L’assenza della dichiarazione non incide quindi sulla configurabilità del reato in giudizio, in quanto esso si consuma al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi. 

Solo con l’utilizzo del modello, infatti, si perfeziona il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

 

La responsabilità dei sindaci

Detto questo, è utile ricordare (e passiamo al secondo punto) che, con altra sentenza, la n. 40324/2021 anch’essa abbastanza recente, la Cassazione ha affermato che l’espressione di un parere favorevole, da parte del collegio sindacale, all’acquisto di un compendio aziendale contenente un credito inesistente può rilevare penalmente come concorso nel reato di indebita compensazione.

Infatti, ai fini della partecipazione nel reato, rilevano anche le condotte di agevolazione o di mero rafforzamento della volontà dell’autore c.d. principale.

I sindaci, per di più, sono titolari di specifici poteri e facoltà per influire sulla corretta gestione della società.

E’ anche vero, tuttavia, che affinchè possa sussistere la responsabilità del sindaco a titolo di concorso nel reato indicato, occorre anche la sua colpevolezza, e quindi è necessario accertare che il medesimo soggetto abbia espresso il parere favorevole nella consapevolezza sia dell’inesistenza del credito fiscale, sia della strumentalità dell’acquisto di tale credito al successivo utilizzo a fini di compensazione.

Nel caso di cui alla sentenza, la consapevolezza era stata provata con la dimostrata inclinazione degli organi della società cedente di ricorrere al sistema dell’acquisto di società contenenti crediti IVA fasulli, nonché addirittura, l’espressa rinuncia all’acquisizione di documentazione che avrebbe dovuto supportare l’esistenza dell’ingente credito.

 

La nuova causa di esclusione

Essa è stata prevista recentemente dall’art. 5 del D. L n. 146/21, il quale, nel definire una procedura di riversamento per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, abbiano utilizzato in compensazione il credito di imposta per l’attività di ricerca e sviluppo (ai sensi del D. L. n. 145/2013) prevede il caso in cui tale procedura abbia effetti riguardo al reato di indebita compensazione.

Il comma 11 dell’art. 5 suddetto specifica, infatti, a seguito del corretto perfezionamento della procedura di riversamento è esclusa la punibilità per il delitto previsto dall’art. 10-quater del DLgs. 74/2000.

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 30 novembre 2021