La Cassazione torna ad esprimersi sull’indebita compensazione e sulla configurabilità del reato nell’ipotesi in cui la compensazione coinvolga non solo le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ma anche i contributi previdenziali e assistenziali. Molte le sentenze anche di parere opposto, ma quali le conclusioni?
La Cassazione sul reato di indebita compensazione
Con la sentenza n. 27992 dell’8 ottobre 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 10-quater D.lgs. n. 74 del 2000 (indebita compensazione), assume rilievo anche il mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, in quanto il delitto attrae anche i casi di debiti di natura diversa (cd. compensazione orizzontale).
Per la Corte la compensazione ricomprende sia quella c.d. verticale, riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea, sia quella c.d. orizzontale, concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette o all’Iva (cfr. Sez. 3, n. 13149 del 03/03/2020, Rv. 279118; Sez. 3, n. 8689 del 30/10/2018, dep. 2019, Rv. 275015; Sez. 3, n. 5934 del 12/09/2018, dep. 2019, Rv. 275833, e Sez. 3, n. 42462 dell’11/11/2010, Rv. 248754).
Contributi previdenziali e assistenziali sì o no: i diversi pareri della Cassazione
Ora:
“non ignora il Collegio che esiste anche una pronuncia di segno contrario, ovvero la sentenza Sez. 1, n. 38042 del 10/05/2019, Rv. 278825, con cui è stato affermato il principio secondo cui, in tema di reati tributari, la condotta di omesso versamento di cui all’art. 10 quater del d.lgs. n. 74 del 2000 concerne esclusivamente le somme dovute a titolo di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, coerentemente con la sua collocazione all’interno di un testo normativo concernente i soli reati attinenti dette imposte e con la speciale causa di non punibilità del pagamento del debito tributario, disciplinata dall’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, in termini incompatibili con obblighi di natura diversa.
In definitiva, l’indebito risultato della condotta fraudolenta, ossia l’omesso versamento delle somme dovute, riguarderebbe solamente le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e non già, in assenza di pertinenti specificazioni, inadempimenti di altro genere, dei quali l’intero testo normativo n