Per chi ha optato per il 770 mensilizzato, il 30 settembre scade il termine per l’invio dei dati delle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad agosto 2025. Guida all’adempimento e alla compilazione del modello F24
Con il provvedimento del 31 gennaio 2025 prot.n. 2597, l’Agenzia delle entrate ha introdotto la procedura “semplificata” per la trasmissione dei dati relativi alle ritenute operate dai sostituti d’imposta (articolo 16 del Dlgs n. 1/2024) che costituisce una alternativa alla presentazione del modello 770 ordinario, proponendolo mensilizzato; si tratta come noto di una facoltà, non obbligo.
La novità si applica ai sostituti d’imposta che corrispondono esclusivamente compensi che costituiscono redditi di lavoro dipendente o autonomo (o assimilati) che operano ritenute alla fonte e che, al 31 dicembre dell’anno precedente, non avevano più di cinque dipendenti.
Pertanto, entro il 30 settembre 2025, a seguito della proroga disposta dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 241540 del 3 giugno 2025, devono essere trasmessi i dati delle ritenute e trattenute operate contenuti nell’allegato 4 nei mesi da gennaio ad agosto 2025 (prima era gennaio e febbraio 2025).
Il nuovo 770 mensilizzato
Di seguito si analizzano i punti focali del provvedimento del 31 gennaio 2025 prot.n. 2597 sulla gestione del 770 mensilizzato.
Ambito di applicazione 770 mensilizzato
La norma si rivolge ai sostituti d’imposta che versano ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo operate dal primo gennaio 2025 a condizione che abbiano numero complessivo di dipendenti, al 31 dicembre 2024, non superiore a cinque (i versamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e la procedura comprende anche i crediti maturati dai sostituti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24).
Nota: le disposizioni dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, si applicano, a partire dai versamenti relativi alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta per l’anno d’imposta 2025, ai soggetti indicati nel Titolo III del DPR 600/73. Tali soggetti sono tenuti a comunicare le ritenute e trattenute da versare, nonché i crediti maturati e utilizzati in compensazione tramite il modello F24, identificati dai relativi codici tributo riportati nell’allegato 1 del provvedimento, tra cui, a titolo esemplificativo, il codice tributo 1001, relativo alle ritenute sulle retribuzioni, e il codice tributo 1040, riferito alle ritenute sui compensi professionali.
Il nuovo prospetto delle ritenute/trattenute operate
Ricalca la struttura del modello 770, in particolare i quadri ST e SV, con l’indicazione dei seguenti dati:
- Periodo di riferimento;
- Codice tributo;
- Importo delle ritenute/trattenute operate-Importo delle ritenute da versare (inclusi eventuali interessi da ravvedimento operoso e vi è la possibilità di unificare in un unico flusso gli importi delle ritenute versate con quelli delle ritenute operate).
Nota: il provvedimento stabilisce le modalità di svolgimento della nuova procedura e individua i dati che devono essere comunicati, approvando anche una nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24.
Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti indicano anche:
- l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento; e)il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Con riferimento alle annotazioni l’attuale versione del modello prevede le seguenti codifiche:
- A: il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997
- B: il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2025 erogati entro il 12 gennaio 2026
- D: il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di gennaio 2026
- E: il sostituto d’imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2025 nel mese di febbraio 2026
- P: il versamento si riferisce al trattamento integrativo, recuperato a rate nell’anno in corso (2025), ma pertinente l’anno precedente (2024)
- S: nel rigo sono riportati i dati dell’ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell’anno d’imposta corrente, nonché gli importi dovuti a titolo di interessi da rateazione sugli acconti determinati in sede di assistenza fiscale, di competenza dell’anno d’imposta corrente.
Questa “comunicazione mensile” sostituisce la dichiarazione annuale e consente un monitoraggio più immediato delle ritenute operate, versamenti effettuati e compensazioni utilizzate.
Modalità di compilazione del nuovo allegato
Va indicato l’ammontare delle ritenute e trattenute operate e il relativo codice tributo / periodo di riferimento (in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF è necessario specificare la regione o il comune a cui si riferiscono).
Vanno inoltre indicate le casistiche previste dalle note elencate nell’allegato 2 del provvedimento, l’ammontare delle ritenute trattenute e versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento (in caso di ravvedimento l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute).
Vanno anche indicati eventuali crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento.
Trasmissione telematica e gestione degli scarti
Il modello F24 trasmesso tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate è soggetto alle disposizioni e ai controlli vigenti in materia di versamenti unitari con compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati sulle ritenute e trattenute operate rimane comunque valida ma il versamento delle ritenute e trattenute dovrà essere effettuato tramite un separato modello F24 ordinario, avvalendosi, se necessario, dell’istituto del ravvedimento operoso.
La trasmissione decorre a far data dal 6 febbraio 2025 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, sia direttamente dal sostituto d’imposta oppure tramite un intermediario abilitato .
Si rammenta che i modelli da inviare sono due :
- F24 di pagamento ;
- prospetto delle ritenute trattenute /operate).
Con riferimento alle ritenute e trattenute operate nei mesi da gennaio ad Agosto 2025, i sostituti d’imposta che scelgono di avvalersi del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 settembre 2025 (vedi anche: Slitta al 30 settembre il termine per l’invio semplificato della dichiarazione) sulla nascita della proroga al 30 settembre del 770 mensilizzato vedi qui).
Nota: trattandosi di due modelli distinti, F24 di pagamento e “Prospetto delle ritenute“ in caso di scarto arrivato dopo i controlli resta valida la comunicazione dei dati riguardanti le ritenute e trattenute operate mentre il versamento dovrà essere effettuato con separato modello F24 ordinario, se necessario avvalendosi dell’istituto del ravvedimento.
Per procedere alla sostituzione o all’annullamento di una comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) già trasmessa ed accolta, è necessario predisporre un nuovo file indicando nel campo 5 del Record M il tipo di operazione che si intende effettuare:
- A in caso di “Annullamento”. L’annullamento deve riguardare la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) e il relativo modello F24 (se presente) ed è consentito solo se il modello F24 risulta ancora annullabile;
- S in caso di “Sostituzione”. Nel caso della “sostituzione “ viene corretta solo la comunicazione dei dati delle ritenute e trattenute operate (record “N”) e il relativo modello F24 (se presente) resta valido.
Nei campi 6 e 7 del record M occorre invece indicare il protocollo telematico attribuito dai Servizi telematici alla comunicazione che si intende annullare o sostituire.
Fonte: provvedimento del 31 gennaio 2025 prot.n. 2597
NdR: in tema di 770 mensilizzato potrebbe essere di tuo interesse anche: Modello 770 semplificato tramite F24: al debutto (ma con incertezze)
Lunedì 22 Settembre 2025
Celeste e Marta Vivenzi