L’indebita compensazione con un credito per imposte inesistente non perfeziona l’atto di accertamento con adesione col rischio di permanenza dell’originaria pretesa tributaria.
Vediamo il parere espresso recentemente dalla Cassazione e alcuni passaggi fondamentali da tenere in considerazione riguardo alla definizione dell’atto di adesione.
Con l’ordinanza n.10865 del 17 aprile 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che l’indebita compensazione non può far ritenere perfezionato l‘atto di accertamento con adesione.
Accertamento con adesione e indebita compensazione: il caso in esame
Nel caso di specie, il giudice a quo aveva ritenuto che il versamento dell’importo concordato con l’accertamento con adesione, effettuato dalla società mediante la compensazione con un credito IVA inesistente, non fosse idoneo – nonostante il ravvedimento operato dalla medesima contribuente ai sensi dell’art.13, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – ad evitare la decadenza dall’accertamento con adesione, con conseguente ripresa dell’efficacia dell’originario accertamento.
La Corte – nel richiamare propri precedenti – ha già avuto occasione di chiarire che
“l’utilizzo, da parte del contribuente, della compensazione in assenza dei relativi presupposti non integra una violazione meramente formale ed equivale al mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste (Cass., 21/07/2017, n. 18080; Cass. 22/11/2018, n. 30220, in motivazione e con riferimento alla sanzionabilità ai sensi del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13; Cass. 04/04/2018, n. 8247)”.
Nel caso in questione, gli Ermellini hanno escluso
“che la società ricorrente abbia tempestivamente e correttamente adempiuto all’obbligazione tributaria di cui al D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 8, versando le relative somme, dovute per effetto dell’accertamento con adesione, solo tramite la compensazione con un proprio credito IVA, la cui inesistenza è incontestat