Statuto del Contribuente: i diritti dei contribuenti e i doveri del Fisco

Pubblicato il 4 marzo 2006

Niente di nuovo, verrebbe da osservare, parlando dello Statuto dei diritti del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 27 luglio 2000, modificata dal D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 200, ed invece l’argomento assume una particolare attualità, considerate le segnalazioni che giungono sulla mancata applicazione da parte di taluni Uffici della Amministrazione Finanziaria.

Lo Statuto del Contribuente e la Carta dei Servizi dell'Agenzia Entrate

statuto del contribuente e diritti dei contribuenti

Lo Statuto che fissa i diritti del contribuente ed i doveri della Amministrazione Finanziaria è racchiuso in un più ampio sforzo della Agenzia delle Entrate, ovvero nella Carta dei Servizi (impegni) già approvata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con provv. n. 38812 del 5 aprile 2005 e condivisa con il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) istituito presso il Ministero delle Attività Produttive e già in distribuzione da alcuni mesi presso gli uffici locali della Agenzia, proprio a dimostrazione dell’impegno incondizionato con i contribuenti.

Peraltro anche la giurisprudenza ha dato notevole impulso allo Statuto del Contribuente, ove la Suprema Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7080/2004 ha chiarito che lo Statuto ha assunto un ruolo gerarchico superiore alle norme fiscali ed i principi introdotti sono validi non soltanto per il Legislatore ma dovrebbero ispirare l’attività dell’Autorità Giudiziaria.

Un quadro generale quindi confortevole, eppure alcuni Uffici violano a volte questo patto ed i rimedi purtroppo in genere si concretizzano nell’interessare il Giudice Tributario, anche se il Garante del Contribuente dovrebbe intervenire.

Diciamo "dovrebbe" perché in realtà nel caso di mancata applicazione da parte della A.F. dello Statuto, il contribuente è costretto a proporre Ricorso, generalmente, entro i fatidici 60 giorni, e se interpellato il Garante, per la mancata applicazione dell’autotutela da parte dell’Ufficio fiscale, è probabile come già accaduto che risponda con una lettera del tono :

“ Le comunico che, in esito alla nota dell’Ufficio di ……. quest’Ufficio ha deliberato in data odierna di non poter intervenire nella situazione da Lei rappresentata.

La  Legge, difatti, non attribuisce al Garante del contribuente il potere di interferire in vicende e questioni che già formano oggetto di giudizio dinanzi ad Organi giurisdizionali; né il Garante può sindacare l’esercizio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del diritto di proporre impugnazione avverso una sentenza ad essa favorevole.

Nel caso di specie si lamentava non soltanto una impugnazione da parte dell’ Ufficio ritenuta illegittima dal contribuente, ma una mancata autotutela per una questione i cui diritti erano stati violati, tanto che poi la stessa Commissione Tributaria Regionale dava ragione al contribuente stesso.

E’ chiaro quindi, che anche per limitazione legislativa, i poteri del Garante non risultano così ampi come ragionevolezza richiede, e che il contribuente spesso, unico destinatario di diritti violati, può far valere le proprie ragioni soltanto in sede giudiziaria.

Ma quali sono in sintesi i diritti del contribuente ed i compiti affidati al Garante del contribuente?

 

Diritti del Contribuente

1)    Diritto all’informazione ;
2)    Diritto alla conoscenza degli atti e alla trasparenza;
3)    Diritto alla “rimessione” in termini;
4)    Diritto alla chiarezza e alla motivazione degli atti;
5)    Diritto all’integrità patrimoniale;
6)    Diritto alla compensazione;
7)    Diritto al rispetto della buona fede;
8)    Diritti del contribuente sottoposto a verifica;
9)    Diritto all’Interpello.

 

 

Compiti del Garante del Contribuente

Si tratta di un Organo con il compito di tutelare il contribuente e difenderne i diritti, istituito presso ogni Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate e presso le analoghe strutture delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 

Il Garante:

  1. sollecita gli uffici a esercitare il potere di autotutela per l’annullamento  e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;
  2. vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali;
  3. verifica che sia assicurata  la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni;
  4. presenta una relazione semestrale al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

Un auspicio: che il Garante possa davvero garantire i contribuenti evitando inutili liti e che gli Uffici sappiano garantire ai contribuenti onesti e che rispettano i propri doveri, tutti i diritti nella maniera più ampia possibile. (Aggiornamento Garante del contribuente ora organo monocratico. Quali sono le sue funzioni?)

 

Per approfondire:

Statuto del Contribuente: alcune riflessioni

Lo Statuto del contribuente: una rassegna di giurisprudenza 

La continua violazione dello Statuto del contribuente durante le verifiche tributarie

Statuto del contribuente: per i controlli a tavolino non esiste obbligo di contraddittorio

 

A cura del Dott. Fabrizio Fava – info@favaconsulting.net

Segretario Nazionale Associazione Nazionale Italiana Difensori Tributari – www.difensoritributari.org

marzo 2006