Nel corso dell’attività economica l’imprenditore può procedere, in casi eccezionali, alla distruzione volontaria di beni aziendali ovvero alla loro trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico.
La distruzione o la trasformazione potrà avere per oggetto non solo beni strumentali dell’impresa, oramai in disuso, ma anche beni destinati alla produzione o alla vendita.
Esaminiamo le procedure che consentono di evitare la presunzione di cessione ai fini Iva.
Presunzione di cessione di beni: normativa di riferimento
Come noto, il D.P.R. 10/11/1997, n. 441, ha riordinato la disciplina delle presunzioni di acquisto e di cessione, sostituendo integralmente quella contenuta nell’art. 53, del D.P.R.26/10/1972, n. 633. In termini generali, gli effetti della presunzione (di acquisto e di cessione) conseguenti alla rilevazione fisica dei beni, operano al momento dell’inizio degli accessi, ispezioni e verifiche.
Quando opera la presunzione di cessioni dei beni
La regola fondamentale della cd. “presunzione di cessione” è enunciata dall’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 441 del 1997, secondo cui:
“… si presumono ceduti i beni acquistati, importati e prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni né in quelli dei suoi rappresentanti…”.
Al contrario, la presunzione legale relativa di cessione è perfettamente valida se la differenza quantitativa, in negativo, tra beni esistenti nei luoghi indicati e quelli acquistati, importati o prodotti risulti o a seguito della verifica fisica dei beni giacenti, oppure dal confronto – differenza inventariale – tra la consistenza delle rimanenze registrate e le risultanze delle scritture ausiliarie di magazzino, di cui all’art. 14, primo comma lettera d del DPR 600/1973 , o di altra documentazione obbligatoria (Cassazione, 13 giugno 2012, n. 9628).
Pertanto, in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all’azienda in forza di acquisto, importazione o produzione – per esempio, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino – determina l’applicabilità del richiamato art. 53, primo comma, D.P.R. n. 633/72, il quale pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe la prova contraria, fornisca spiegazioni in merito all’assenza degli stessi in sede di verifica.
La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 3435/2008, ha altresì stabilito che la “presunzione di cessione” opera non soltanto nei casi in cui il con