Presunzione di cessione della merce evitata dimostrando disponibilità locali

Presunzione di cessione della merce non comunicato al Fisco: vale il comportamento concludente, in sede di verifica basta esibire il contratto.

Presunzione di cessione della merce evitata dimostrando disponibilità localiDeposito merce non comunicato al Fisco: vale il comportamento concludente

In caso di deposito merce non comunicato al Fisco vale il comportamento concludente, che da luogo a presunzione di cessione, ma in sede di verifica basta esibire il contratto.

E’ salva la contribuente che, senza aver comunicato al Fisco l’esistenza del deposito in cui si trovava la merce, ha prontamente esibito ai verificatori il contratto di comodato relativo al deposito.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1217 del 21 gennaio 2020, ha, infatti, accolto il ricorso presentato da una commerciante (siciliana) di elettrodomestici (al dettaglio).

A seguito di una verifica fiscale è stata reperita della merce in un deposito non dichiarato al Fisco, e così a causa della mancanza della merce nei luoghi dichiarati si è proceduto alla presunzione legale di cessione della merce senza fattura.

Grazie al cd. comportamento concludente, ovvero l’esibizione di contratto di comodato per l’utilizzo del deposito al momento dell’accesso degli ispettori, sono cadute tutte le presunzioni, e viene fatta salva anche la deducibilità dei costi delle utenze intestate al proprietario del deposito.

Come rilevato dalla Corte Suprema, in tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni risultanti in carico all’azienda in forza di acquisto, importazione o produzione – nella specie, rilevati sulla base di annotazioni provvisorie contenute nelle schede di magazzino – determina l’applicabilità dell’art. 53, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

 

L’esibizione del contratto di comodato quale prova dell’assenza di merce in sede di verifica

L’art. 53, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972, pone la presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, salvo che il contribuente, su cui incombe prova contraria, fornisca spiegazioni circa l’assenza degli stessi in sede di verifica, e non, invece, dell’art. 54, secondo comma, ultimo inciso, del D.P.R. citato, che legittima il ricorso al metodo induttivo anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cass., 16 dicembre 2011, n. 27195; Cass., 30 luglio 2014, n. 17298).

Tuttavia, nel caso di specie, la contribuente, pur non avendo comunicato l’esistenza del deposito in cui si trovava la merce, ha però immediatamente esibito il contratto di comodato relativo a tale deposito, al momento dell’accesso nei locali dell’impresa.

Nonostante ciò, l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’art. 53 dello stesso decreto, presumeva ceduta la merce con una percentuale di ricarico del 23,648%, invece che del 13%.

Non si riconoscevano come tali i costi relativi alle fatture emesse per le utenze Enel e Telecom, intestate al proprietario del deposito, concesso in comodato, e non alla contribuente.

E’ bastato questo per fare cadere l’accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, sia per omessa registrazione di ricavi, sia per mancato riconoscimento di costi di gestione dell’immobile.

La Commissione tributaria regionale della Sicilia ha accolto in parte l’appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina che, invece, aveva accolto integralmente il ricorso della contribuente.

Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

E la Corte di Cassazione, fondando la sentenza sulla immediata esibizione da parte della contribuente del contratto di comodato (seppure non comunicato al Fisco, considerando questa mancanza evidentemente una pura formalità) ha avvalorato la tesi della contribuente sia in relazione alla presunta vendita in evasione di imposta della merce rinvenuta nei locali non dichiarati, sia in ordine alla indebita detrazione d’imposta.

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Sabato 15 febbraio 2020

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato su CommercialistaTelematico