L’analisi delle problematiche amministrativo‐contabili delle rivendite di generi di monopolio, è sempre abbastanza complessa, sia per l’esistenza di una normativa specifica che disciplina il settore ( L. 22/12/1957 n. 1293) sia per la presenza di attività che si pongono in parte escluse dal regime IVA e in parte rientranti sia come operazioni imponibili, sia come operazioni esenti, con problemi di gestione del pro‐rata di detraibilità dell’IVA. Da un punto di vista IVA l’art. di riferimento è l’art. 74 DPR 633/72.
La vendita di generi di Monopolio:
aspetti generali
La regolamentazione relativa ai servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio è contenuta nella L. 22/12/1957 n. 1293.
Un passaggio importante della normativa, è la gestione personale della rivendita di generi di monopolio, frutto dell’impostazione secondo la quale, il reddito della rivendita di generi di monopolio, deve integrare il reddito personale o familiare del titolare di un esercizio commerciale di altri generi
Alla luce degli obiettivi della normativa emergono due aspetti salienti:
- la gestione personale (art. 28 L. 1293/57), che potrebbe essere incompatibile con le forme più moderne di esercizio delle attività commerciali, spesso svolte a mezzo di società di capitali;
- le rivendite di generi di monopolio producono redditi integrativi dei redditi prodotti con l’esercizio di altre specialità commerciali.
In sostanza, lo Stato si riserva la produzione, distribuzione e vendita dei generi di monopolio, fissando mediante apposite norme: il prezzo, i criteri di distribuzione e i margini di vendita spettanti ad ogni soggetto della catena distributiva.
Va anche detto, che le tabaccherie sono anche punti di riferimento per i servizi di distribuzione di gratta e vinci, biglietti delle lotterie nazionali e dei servizi relativi del gioco del lotto e del superenalotto e ancora delle scommesse sportive, per le rivendite abilitate.
La vendita di generi di Monopolio:
aspetti giuridici
La vendita di generi di monopolio sul territorio nazionale può essere attuata attraverso queste forme:
a) rivendite ordinarie: rappresentate dalla normali tabaccherie, accessibili al pubblico, che si contraddistinguono con il numero della concessione e l’insegna con la “T”;
b) rivendite speciali: rappresentate dai punti di vendita situati in stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stazioni metropolitane, aree di servizio autostradali, caserme e altre strutture specificamente individuate;
c) patentini: rappresentati dagli esercizi di somministrazione di rilevante frequentazione, che fanno riferimento, per quanto concerne l’approvvigionamento dei generi di monopolio, alla rivendita ordinaria più vicina;
d) distributori automatici: si tratta di apparecchiature elettroniche, installate sulla parte esterna della tabaccheria, che assicurano la vendita dei tabacchi e di altri prodotti, anche nelle ore notturne.
I servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio sono effettuati:
- dagli Uffici regionali dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (in sigla AAMS);
- dai depositi, dai magazzini di vendita, dalle rivendite.
In particolare, le rivendite sono istituite e soppresse con provvedimenti degli Uffici regionali dell’ AAMS2.
Condizioni per istituire una tabaccheria
Per istituire una rivendita di tabacchi e altri generi di monopolio occorrono le seguenti condizioni:
1) in primo luogo la distanza minima dalla rivendita più vicina:
- nei Comuni con popolazione superiore a 000 abitanti, non inferiore a 200 Mt.;
- nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti, non inferiore a 250 Mt.;
- nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, non inferiore 30.000 abitanti non inferiore a 300 Mt;
- nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, non inferiore a 200 Mt, osservando però un rapporto proporzionale tra popolazione residente e numero delle rivendite, che deve essere pari ad 1 rivendita ogni 1.500 abitanti o frazione non inferiore a 800 abitanti;
- nelle località sparse e distanti almeno 1,5 Km dal centro abitato e Mt. 600 dalla rivendita più vicina, è a discrezione dell’AAMS procedere all’istituzione di nuove rivendite, anche in assenza del requisito di produttività minima.
La misurazione della distanza minima deve avvenire tenendo conto del percorso pedonale più breve utilizzabile.
2) la produttività della rivendita: per produttività della rivendita da istituire si intende la potenzialità economica elaborata dagli Uffici regionali dell’AAMS, sulla base degli aggi realizzati nell’anno precedente la richiesta di nuova istituzione, dalle 3 rivendite più vicine, fatto condizionato anche dalla popolazione residente nel Comune.
L’istituzione di una rivendita di generi di monopolio nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 avviene per asta pubblica; mentre nei Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, avviene con un concorso riservato a particolari categorie di soggetti, quali:
- profughi già intestatari di licenza dai territori di provenienza;
- invalidi e vedove di guerra e categorie equiparate;
- decorati al valor militare;
- invalidi civili e del lavoro, con riduzione della capacità lavorativa di almeno il 40 %.
La vendita di generi di Monopolio:
aspetti fiscali
Una prima osservazione sulla rivendita di generi di monopolio, attiene alla presunzione di relativa semplicità degli adempimenti fiscali di soggetti che lavorano con reddito certificato dallo Stato, attraverso il meccanismo degli aggi.
Non dobbiamo dimenticare che in genere le rivendite di generi di monopolio, abbinano alla vendita dei beni in regime di privativa, quella di beni in regime di concorrenza con altri esercizi commerciali, circostanza che complica la gestione amministrativo‐contabile delle rivendite, anche se gestite con contabilità semplificata.
Non dobbiamo dimenticare inoltre che le tabaccherie, oggi si occupano di una serie di servizi di riscossione che riguardano: il bollo auto, i valori bollati telematici, le carte telefoniche, le carte per i servizi di paytv, il pagamento di utenze telefoniche ed energetiche, il pagamento di multe.
Problematiche ai fini delle imposte dirette
Per quanto riguarda le imposte dirette, va subito sottolineato che l’Agenzia delle Entrate, con la
C.M. 17/05/2000, n. 98/E, ebbe modo di chiarire che ai fini delle vendite e degli acquisti di generi di monopolio rilevi l’intero corrispettivo di vendita o di acquisto e non solo l’aggio.
Ne consegue, l’obbligo di rilevare i costi di acquisto dei generi di monopolio e i ricavi di vendite degli stessi3.
Va anche detto però, che secondo la precedente circolare 20/05/1991 n. 22 (mai superata), i soggetti in contabilità semplificata (e non riusciamo a capire perché la stessa regola non dovrebbe valere anche per le tabaccherie in contabilità ordinaria, visto che le regole di determinazione del reddito d’impresa sono le stesse se parliamo della stessa tipologia di soggetti), potrebbero gestire la rilevazione della vendita dei generi di monopolio, annotando il solo aggio.
Ricordiamo che l’aggio è la differenza tra il prezzo di vendita del genere di monopolio e il prezzo di acquisto corrisposto al fornitore AAMS.
Considerato che ‐ come abbiamo già sottolineato ‐ la disposizione ministeriale n. 22/1991 sopra citata, non è mai stata dichiarata come superata dalla C.M. n. 98/E/2000, ne discende che agli effetti della determinazione del reddito delle tabaccherie, risulterebbe possibile gestire la contabilità, indipendentemente dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato), rilevando solo l’aggio.
Forse sulla scorta di questo principio una certa dottrina4 che considera i generi di monopolio beni di terzi ha ritenuto corretta la registrazione, anche in P.D. dei soli aggi, con movimentazione dei costi di acquisto dei generi di monopolio in conti transitori.
Riteniamo, tuttavia, tale ultima impostazione non condivisibile, perché la vendita dei generi di monopolio, a differenza della vendita dei prodotti editoriali, (regolata dal contratto estimatorio previsto dall’ art. 1556 del cod. civ.) non prevede, il diritto di restituzione, entro un certo termine, dei prodotti acquistati e la conseguente rifusione delle somme pagate ai depositi AAMS, per cui l’acquisto dei generi di monopolio deve considerarsi, a titolo definitivo, sin dal prelievo dal magazzino gestito dall’AAMS, imponendo così una gestione a costi, ricavi e rimanenze dei generi di monopolio.
L’ammortamento del canone di concessione della rivendita
Altra questione di rilevante importanza, attiene alla deducibilità del canone di concessione della rivendita. La legge n. 1293/1957, all’art. 25, stabilisce che la durata della concessione è novennale e si può rinnovare, senza soluzione di continuità, al termine di ogni novennio.
E’ evidente che al canone d’ingresso dovuto all’AAMS, risulti applicabile l’art. 103 co. 2 del TUIR che stabilisce: le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Dal disposto normativo emerge che, supposto dovuto un canone di concessione di 9.000 Euro, decorrente dall’anno 2009, ogni anno si potrà fiscalmente spesare la quota di ammortamento di 1.000 Euro fino all’azzeramento del costo.
Problematiche IVA
Da un punto di vista IVA, la gestione di una rivendita di generi di monopolio si presenta particolarmente complessa, per il diverso trattamento delle molteplici operazioni poste in essere dalle tabaccherie, che oggi svolgono anche molti servizi di riscossione per conto di Enti pubblici e di primarie società di capitali.
Volendo riepilogare il trattamento IVA delle varie tipologie di operazioni, possiamo sintetizzarle nella seguente tabella5:
Operazione |
Importo da contabilizzare |
IVA |
IVA – Detrazione pro/rata |
Dolciumi6 | Corrispettivo di vendita | 10 % | SI/SI |
Giocattoli | Corrispettivo di vendita | 20% | SI/SI |
Cancelleria | Corrispettivo di vendita | 20% | SI/SI |
Giornali, riviste e libri | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Carburanti | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Compensi per riscossione tasse automobilistiche | Compenso dovuto all’esercente | Esente da IVA art. 10 | NO/SI |
Schede telefoniche | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Biglietti del parcheggio | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Cessione di tabacchi | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Cessione fiammiferi,valori bollati | Corrispettivo di vendita | Fuori Campo IVA art. 74 | SI/SI |
Lotto, lotterie nazionali, raccolta giocate | Corrispettivo di vendita | Esente da IVA art. 10, n.6) | NO/SI |
Totocalcio, Totogol, Superenalotto, Tris, Scommesse, altre prestazioni relative all’esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici |
Corrispettivo di vendita | Esente da IVA art. 10, n.6) | NO/SI |
Biglietti tram e autobus | Corrispettivo di vendita |
Escluso daIVA art. 74 |
Caso contabile di prorata di detraibilità
Si supponga che un bar‐ tabacchi abbia registrato i seguenti corrispettivi:
TIPOLOGIA DI INCASSO |
TRATTAMENTOIVA |
(PD) |
IMPORTO |
GIOCO DEL LOTTO |
ART. 10 , N.6) | SI | 250.000,00 |
RISCOSSIONE TASSEAUTOMOBILISTICHE |
ART. 10 , N.5) | SI | 3.000,00 |
AGGI DEI GENERI DIMONOPOLIO |
ART. 74 CO. 1 LETT. a) e b) | NO | 50.000,00 |
VENDITA DI GIORNALI ERIVISTE |
ART. 74 CO. 1 LETT. c) | NO | 620.000,00 |
VENDITA DI SCHEDETELEFONICHE |
ART. 74 CO. 1 LETT. d), e) | NO | 30.000,00 |
AGGI TOTOCALCIO E ALTRICONCORSI |
ART. 10 , co. 1 n.6 | SI | 90.000,00 |
CORRISPETTIVI BAR |
IMPONIBILI | SI | 277.000,00 |
TOTALE INTROITI | 1.320.000,00 |
IL VOLUME D’AFFARI = ( 250.000 + 3.000 + 90.000 + 277.000 ) = 620.000
OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA ART. 74 = (50.000 + 620.000 + 30.000) = 700.000
TOTALE INTROITI
= 1.320.000
PRO‐RATA DI DETRAIBILITA’ | 977.000,00 | 74,01 %arrotondato a 74 % |
1.320.000,00 |
La percentuale rappresentativa del pro‐rata di detraibilità, sarà arrotondata all’unità superiore o inferiore a seconda che la parte decimale sia superiore o inferiore a 5 decimi, facendo riferimento a i primi 3 decimali.
La vendita di generi di Monopolio:
aspetti contabili
Acquisto di tabacchi e altri generi di monopolio
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Tabacchi c/acquisti | CE – B 6) | 10.000,00 | |
Banca c/c | A – C IV 1) | 10.000,00 |
Vendita di tabacchi e altri generi di monopolio
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 11.000,00 | |
Tabacchi c/vendite | CE – A 1) | 11.000,00 |
Rilevazione delle esistenze iniziali di tabacchi e altri generi di monopolio
Tabacchi c/esistenze iniziali | CE – B 11) | 3.000,00 | |
Tabacchi c/rimanenze | A – C I 1) | 3.000,00 |
Rilevazione delle rimanenze finali di tabacchi e altri generi di monopolio
Tabacchi c/rimanenze | A – C I 1) | 4.000,00 | |
Tabacchi c/rimanenze finali | CE – B 11) | 4.000,00 |
Acquisto di “gratta e vinci”
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Gratta e vinci c/acquisti | CE – B 6) | 100.000,00 | |
Banca c/c | A – C IV 1) | 100.000,00 |
Vendita di tabacchi e altri generi di monopolio
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 1.500,00 | |
Gratta e vinci c/vendite | CE – A 1) | 1.500,00 |
Rilevazione del debito per il canone di concessione novennale
Diritti di concessione su rivendita | A – B I 4) | 90.000,00 | |
Debiti diversi | P – D 14) | 90.000,00 |
Pagamento rateizzato del canone di concessione novennale
Debiti diversi | P – D 14) | 10.000,00 | |
Banca c/c | A – C IV 1) | 10.000,00 |
Incassi del gioco del lotto
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 1.000,00 | |
Debiti verso Erario | P – D 12) | 920,00 | |
Aggi su gioco del lotto | CE – A 1) | 80,00 |
Pagamento delle vincite
Debiti verso Erario | P – D 12) | 250,00 | |
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 250,00 |
Pagamento quota all’Erario degli incassi del gioco del lotto al netto degli aggi e delle vincite
Debiti verso Erario | P – D 12) | 670,00 | |
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 670,00 |
Incassi da concorsi pronostici
Sottoconti | BilCEE | Dare | Avere |
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 10.000,00 | |
Debiti verso gestori concorsi pronostici | P – D 7) | 10.000,00 |
Aggi su concorsi pronostici
Debiti verso gestori concorsi pronostici | P – D 7) | 800,00 | |
Aggi su concorsi pronostici | CE – A 1) | 800,00 |
Pagamento vincite su concorsi pronostici
Debiti verso gestori concorsi pronostici | P – D 7) | 2.000,00 | |
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 2.000,00 |
Versamento incasso concorsi pronostici al netto aggi e vincite
Debiti verso gestori concorsi pronostici | P – D 7) | 7.200,00 | |
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 7.200,00 |
Proventi su servizi Lottomatica
Denaro e valori in cassa | A – C IV 3) | 100,00 | |
Debiti verso Lottomatica | P – D 7) | 92,00 | |
Proventi su servizi Lottomatica | CE – A 1) | 8,00 |
Costi su servizi Lottomatica
Costi per servizi Lottomatica | CE – B 7) | 100,00 | |
IVA ns/credito | A – C II 4-bis | 20,00 | |
Debiti verso Lottomatica | P – D 7) | 120,00 |
Canone di concessione del macchinario utilizzato per i servizi Lottomatica
Canone di utilizzo macchinarioLottomatica | CE – B 7) | 1.000,00 | |
IVA ns/credito | A – C II 4-bis | 200,00 | |
Debiti verso Lottomatica | P – D 7) | 1.200,00 |
Regolamento dei debiti con Lottomatica
Debiti verso Lottomatica | P – D 7) | 1.412,00 | |
Banca c/c | A – C IV 3) | 1.412,00 |
Analoghe scritture potranno essere composte per la contabilizzazione di acquisti e vendite di biglietti di trasporto, schede telefoniche, ricariche telefoniche, valori bollati.
La vendita di generi di Monopolio:
aspetti di Bilancio
Per quanto riguarda le appostazioni nello Stato Patrimoniale appaiono rilevanti per le rivendite di generi di monopolio, le seguenti appostazioni:
Appostazione dei debiti verso l’Erario, verso i gestori di concorsi pronostici, verso Lottomatica
STATO PATRIMONIALE | |||
Attivo | Passivo | ||
D 12) – DEBITI VERSO ERARIOD – 7) DEBITI VERSO GESTORI CONCORSI PRONOSTICID – 7) DEBITI VERSO
LOTTOMATICA |
xx,xxxx,xxxx,xx |
Appostazione del ricavo
CONTO ECONOMICO | |
Valore della Produzione: | |
A 1) Ricavi di vendita e per prestazioni di servizi:- Vendite di generi di monopolio, aggi su concorsi pronostici | xx,xx |
Appostazione del costo
CONTO ECONOMICO | |
Costo della Produzione: | |
B 6) Acquisti di generi di monopolio | xx,xx |
B 7) Costi per servizi | xx,xx |
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A cura di Enrico Larocca
20/04/2010
NOTE
1 Cfr. E.De Feo e S. Giordano in Rivendite tabacchi, ricevitorie lotto e lotterie, ed. Maggioli, 2005, pag. 73
2 Cfr. V. Antonelli e R. D’Alessio in Summa Contabile, ed. Il Sole 24 Ore, 2010, pag. 1501 e ss.
3 Cosi si esprime l’Agenzia delle Entrate in relazione al quesito 3.2.2: Detrazione IVA per operazioni di cui all’art. 74, comma 1, del DPR n. 633 del 1972 D. Nella categoria delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 633 del 1972, sono comprese anche le operazioni non soggette all’imposta di cui all’art. 74, primo comma, stesso decreto. Di tali operazioni, ancorché non soggette a registrazione e dichiarazione ai fini IVA, deve pertanto, tenersi conto nella determinazione della percentuale di detraibilità di cui all’art. 19‐bis. Ciò premesso, si chiede di sapere se ai predetti fini il contribuente debba assumere l’ammontare dei corrispettivi oppure un diverso importo, in considerazione della particolarità dell’operazione di specie (ad esempio, l’aggio per la rivendita dei generi di monopolio; il margine per la rivendita di prodotti editoriali.) Nella seconda ipotesi si chiede di voler indicare quale sia l’importo da assumere per ciascuna delle categorie delle operazioni indicate nel primo comma dell’art. 74, inclusa la rivendita di schede telefoniche, in relazione alla quale si desidererebbe conoscere anche il criterio di contabilizzazione agli effetti delle imposte sui redditi (aggio oppure costi/ricavi). R. Le operazioni di cui all’art. 74, primo comma, del DPR n. 633 del 1972, assoggettate al regime IVA monofase (commercio di generi di monopolio, commercio di tabacchi, commercio di schede telefoniche, commercio di giornali, ecc.) non limitano il diritto alla detrazione dell’imposta anche se esse non sono soggette agli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione. Pertanto, in presenza di effettuazione anche di operazioni esenti non occasionali, il rivenditore dei suddetti beni dovrà operare il calcolo del pro‐rata di detraibilità di cui all’art. 19‐bis del DPR n. 633 del 1972 computando le suddette operazioni tra quelle che danno diritto alla detrazione dell’imposta in base ai dati risultanti dalla propria contabilità aziendale, anche se tali dati non verranno poi evidenziati nella dichiarazione IVA. Le suddette operazioni ai fini del calcolo del pro‐rata devono essere computate in base al corrispettivo che, sulla base degli accordi contrattuali, e’ dovuto al rivenditore. A seconda dei casi questo può essere costituito da un aggio sulle vendite, ovvero dall’intero prezzo di rivendita praticato al pubblico. Ai fini delle imposte dirette, le operazioni di rivendita dei prodotti in questione vanno contabilizzate a costi e ricavi. Assume quindi rilievo l’intero corrispettivo della rivendita e non l’aggio.
4 D. Balducci in 5000 rilevazioni in partita doppia, ed. Maggioli, 2008, pag. 1145 e ss. sottolinea che le tabaccherie rivendono beni di terzi, per cui per i generi di monopolio occorrerebbe utilizzare dei conti transitori in luogo dei conti economici, aprendo per le ditte in contabilità ordinaria la strada di rilevazioni in cui la componente economica e solo l’aggio; mentre il prezzo d’acquisto verrebbe gestito con un conto patrimoniale attivo, che viene stornato con l’accredito in fase di vendita del genere di monopolio.
5 Cfr. V. Antonelli e R. D’Alessio, ibidem
6 L’aliquota ivi indicata è solo esemplificativa, potendo la macroclasse “dolciumi” contemplare eccezioni all’applicazione dell’aliquota del 10 % in relazione al contenuto materiale del prodotto venduto. Per cui, ai fini dell’individuazione della corretta aliquota IVA si rimanda al contenuto della tabella A allegata al D.P.R. n. 633/72.