La gestione IVA delle tabaccherie – Guida di 28 pagine

Pubblicato il 14 giugno 2014

La tabaccheria è un'attività un po' ostica dal punto di vista della gestione dell'IVA; presentiamo una guida di 28 pagine che tratta delle principali difficoltà: la vendita di generi di monopolio, giochi e lotterie, gli aggi e le accise, il calcolo del pro-rata e della detrazione IVA.

Tabaccherie e Imposta sul Valore Aggiunto

gestione iva delle tabaccherieDal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, il settore in questione è davvero complicato, in quanto a seconda del genere di prodotto da monopolio si ha una disciplina diversa.

Quando sono presenti

  • il lotto e le lotterie,
  • la vendita di tabacchi,
  • fiammiferi
  • nonché altri beni non appartenenti a settori speciali

il calcolo diviene complesso poiché va calcolato, come vedremo, il pro rata.

Il regime “monofase” previsto per la commercializzazione dei tabacchi lavorati si applica in capo al distributore autorizzato, che deve liquidare e versare l’Iva calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico.

Conseguentemente, i passaggi a monte di tale fase, vale a dire le cessioni effettuate dal produttore al distributore avvengono in regime di esclusione da Iva.

È irrilevante la circostanza che i tabacchi siano trasferiti dal deposito doganale del produttore al deposito fiscale del distributore, in quanto per tali trasferimenti non trova applicazione il regime di non imponibilità.

Con la risoluzione 3 marzo 2010, n. 14/E, l’Agenzia delle entrate è intervenuta in merito al trattamento fiscale ai fini Iva previsto per la commercializzazione dei tabacchi lavorati, per quanto concerne il passaggio dei beni tra i produttori ed i distributori.

Fino al 1998 le attività di produzione, distribuzione e commercializzazione dei tabacchi lavorati erano svolte in regime di monopolio dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. A seguito del processo di privatizzazione del settore attuato con il d.lgs. n. 283/1998, le attività di produzione,  importazione e distribuzione dei tabacchi lavorati non sono più sottoposte al regime di monopolio, che rimane, invece, per le attività di vendita, che sono effettuate da soggetti espressamente autorizzati (rivenditori).

Il presente lavoro vuole essere un viatico per coloro che operano nel settore e per i consulenti che si apprestano a seguire i soggetti economici appartenenti a tali categorie, e, ove possibile, rendere la normativa la più semplice ed intelligibile possibile.

 

Imposta sul valore aggiunto: caratteri generali

Verifichiamo, attraverso le singole norme del decreto istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto (d.P.R. n. 633/1972), le operazioni che possono essere presenti nella vendita di generi di monopolio.

Dal punto di vista normativo, le stesse possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie di esenzione/non applicabilità della norma disciplinate dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:

1) la vendita di valori bollati rappresenta un’operazione esclusa da Iva ex art. 2, comma 3, lett. i);

2) le giocate al lotto e ad altre lotterie nazionali (ivi compresa la lotteria “gratta e vinci”) sono operazioni esenti ex art. 10, comma 1, n. 6;

3) la vendita di biglietti per trasporti pubblici urbani di persone e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è operazione non soggetta all’imposta ex art. 74, comma 1, lett. e) (si veda anche, in proposito, il d.m. 30 luglio 2009);

4) la vendita di generi di monopolio (tabacchi e fiammiferi) è un’operazione non soggetta ex art. 74, comma 1, lett. a) e b);

5) le giocate relative al Totocalcio ed al Totip rappresentano operazioni non soggette ad Iva ex art. 10, comma 1, n. 6 (2).

Per determinare il regime di detrazione Iva applicabile, occorre preliminarmente distinguere se le fattispecie sopra indicate, così come definite, danno diritto alla detrazione dell’Iva (vedi paragrafo 8.7).

Infatti, il diritto alla detrazione compete soltanto per quei beni o servizi utilizzati per realizzare operazioni imponibili, mentre viene escluso per i beni o servizi connessi alla realizzazione di operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta salvo il disposto della rettifica della detrazione (art. 19, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972).

A tale regola, di carattere generale, vengono, però, poste alcune eccezioni. Il successivo comma 3 dello stesso art. 19 esemplifica, infatti, alcune operazioni che, seppur non soggette ad imposta, danno, comunque, diritto alla detrazione, risultando, quindi, praticamente assimilate – a tale fine – alle operazioni imponibili.

Da un’interpretazione sistematica del predetto comma 3, con riferimento alle attività che ci interessano, risulta che:

  • danno diritto alla detrazione, oltre che le operazioni imponibili, quelle disciplinate dal primo comma dell’art. 74 (quindi le vendite di generi di monopolio, le vendite di biglietti per trasporti pubblici urbani e dei documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari);
  • non danno diritto alla detrazione le altre operazioni derivanti da vendita di valori bollati, le giocate al lotto e ad altre lotterie nazionali e le giocate relative al Totocalcio ed al Totip.

A questo punto, ai fini Iva va verificata quale sia l’attività commerciale principale del soggetto.

Se l’attività sviluppata dal contribuente comporta “abitualmente” lo svolgimento delle operazioni che non danno diritto alla detrazione, fermo restando il principio della limitazione alla detrazione dell’Iva sugli acquisti, la stessa non andrà determinata in applicazione del principio della indetraibilità specifica della quota di beni o servizi oggettivamente riferibile alle operazioni senza diritto alla detrazione (disposto dai commi 2 e 4 del predetto art. 19). (...continua nel PDF scaricabile

(A cura di De Feo Ernesto - Giordano Salvatore).

 

SCARICA LA GUIDA SULLA GESTIONE IVA DELLE TABACCHERIE 

Scarica il documento