Anagrafe tributaria delle holding di partecipazioni

Tra i numerosi interventi legislativi il D.L. 223/2006 (successivamente convertito dalla L. 248/2006) ha operato la modifica dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 introducendo l’obbligo della comunicazione dei rapporti intrattenuti dagli operatori finanziari.
Nel novero dei soggetti sul quale grava tale adempimento, sono state ricomprese anche le holding di partecipazioni comunemente dette “casseforti di famiglia”.

N.d.r. alla fine di questo contributo trovi anche un suggerimento di lettura aggiornato.

Anagrafe tributaria delle holding di partecipazioniCome noto, il precedente esecutivo ha incentrato la propria politica economica sull’inasprimento della lotta all’evasione fiscale.

Tra i numerosi interventi legislativi il D.L. 223/2006 (successivamente convertito dalla L. 248/2006) ha operato la modifica dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973 introducendo l’obbligo della comunicazione dei rapporti intrattenuti dagli operatori finanziari.

Nel novero dei soggetti sul quale grava tale adempimento, sono state ricomprese anche le holding di partecipazioni comunemente dette “casseforti di famiglia”.

Per tali soggetti, che a differenza degli altri obbligati quali Banche, Poste Italiane, società di gestione del risparmio ed altri intermediari finanziari non operano nei confronti del pubblico, si è trattato, di un oneroso appesantimento della “burocrazia” fiscale.

Tali soggetti svolgono prevalentemente od esclusivamente (nella forma delle cosiddette holding “pure”) attività di assunzione di partecipazioni, assunzione e/o concessione di finanziamenti ed altre prestazioni di servizi con i  soci  e  le partecipate.

Si rammenta che ai sensi dellʹart. 6 del DM 6 luglio 1994

“Per assunzione di partecipazioni si intende lʹattività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese.

Lʹassunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dellʹattività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì lʹimpiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nellʹassemblea ordinaria”.

 

L’occasione per riepilogare gli adempimenti in vigore, ci viene data da una recente massiccia attività di inviti alla regolarizzazione avviata dall’Agenzia delle Entrate, dirette ai soggetti che non hanno adempiuto nei termini, consentendo probabilmente una sorta di “ultima chiamata” ad ottemperare onde evitare  le onerose sanzioni previste per i trasgressori.

Di seguito sintetizziamo pertanto gli adempimenti  base  previsti  per  le Holding di nuova costituzione, e le modalità di regolarizzazione per i soggetti già esistenti che non hanno definito nei termini ormai trascorsi.

Adempimenti per le holding di partecipazione di nuova costituzione

  1. Iscrizione nell’elenco di cui all’art. 113 Testo Unico Bancario
  2. Acquisizione firma digitale
  3. Attivazione PEC
    • Comunicazione PEC all’Agenzia delle entrate
  4. Comunicazioni all’anagrafe tributaria
    • Riscontri alle indagini finanziarie

 

1) Obbligo di iscrizione nell’elenco tenuto da Banca d’Italia

holdingDall’obbligo di iscrizione nell’apposita sezione dell’elenco generale tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 113 TUB (Testo Unico Bancario) discendono tutti gli altri adempimenti oggetto della presente trattazione.

L’iscrizione negli elenchi deve avvenire entro  60  giorni  dalla  data  di iscrizione al Registro delle Imprese (decorrenza differita dalla data di approvazione del secondo bilancio di esercizio nel caso di holding con attività “prevalente” e non esclusiva).

Si segnala che con provvedimento della Banca d’Italia dello scorso mese di giugno, si è avviata la consultazione per l’istituzione di un T.U. circa le modalità di iscrizione e cancellazione nel su menzionato elenco, pertanto a partire dalla fine del corrente mese di Luglio potrebbero verificarsi variazioni delle procedure attuative.

2) Acquisizione firma digitale

Il secondo passo è dotarsi di firma digitale presso uno dei certificatori autorizzati   al   rilascio.    L’Infocert    tramite    il    sistema    Infocamere    della Camera di Commercio locale, rappresenta una soluzione rapida (ma non è l’unica) in quanto è possibile per il legale rappresentante, prenotare la richiesta online e recarsi presso il punto di distribuzione di zona, esclusivamente per il ritiro, dietro presentazione di valido documento di identità. Infocert inoltre è tenuta a rilascia la prima smart-card per ciascuna società, gratuitamente.

L’utilizzo di tale dispositivo, è ovviamente attuabile dotandosi dell’indispensabile hardware (lettore di smart-card) e software (gratuitamente distribuito dalla Infocamere) necessari alla gestione del documento di firma ed all’utilizzo della stessa.

Non è superfluo rammentare che le card rilasciate hanno  un  termine  di validità (solitamente due-tre anni), è opportuno pertanto “scadenzare” tali termini onde provvedere per tempo al rinnovo della validità dei certificati (operazione eseguibile direttamente con la già descritta dotazione hardware e software).

3) Attivazione PEC

L’atto successivo si concretizza con l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata.

L’indirizzo ottenuto, utilizzabile comunemente secondo i canali Webmail o tramite il proprio software di gestione della posta elettronica, ha la pecularietà di costituire transazione elettronica sicura e con piena validità legale.

Il complesso sistema di ricevute di presa in consegna e di recapito consentono un monitoraggio puntuale e, come detto, validità legale al pari (e più) della raccomandata postale.

La stessa Infocert, tramite il proprio servizio Legalmail, è uno dei gestori regolarmente accreditati. Al solo scopo di indicare ulteriori gestori regolarmente accreditati tra i più si citano altri certificatori come Poste  Italiane  Spa,  Fastweb, Sogei ecc..

3.1) Comunicazione PEC all’Agenzia delle entrate

Una volta attivata la casella di posta elettronica certificata, è necessario comunicarne   gli   estremi   all’Agenzia    delle    Entrate.    Il    provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate del 22/12/2005 stabilisce le modalità per la trasmissione che deve avvenire in formato “XML”.

L’Agenzia delle entrate purtroppo non ha ritenuto di dover rilasciare un software per la generazione del formato elettronico dei dati richiesti, mettendo a disposizione unicamente le procedure  per  il  controllo  preliminare  la  spedizione che dovrà avvenire secondo i consueti canali “Entratel” o “Fisconline”.

E’ inevitabile pertanto procurarsi un ulteriore software (purtroppo una utilità fino a qualche mese fa fornita gratuitamente dalla Infocamere sul proprio sito non è più fruibile) tra quelli disponibili sul mercato.

Una volta acquisito nel previsto “registro degli indirizzi elettronici” tramite la procedura sopradescritta, la casella di Pec diverrà lo strumento con il quale l’Amministrazione Finanziaria (o la Guardia di Finanza) potrà colloquiare con la società, ed avviare le procedure di indagini finanziarie.

4) Comunicazioni all’anagrafe tributaria

Non finisce qui, l’ulteriore adempimento sancito dall’art 7 del DPR 605/1973, e regolamentato dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate del 19/1/2007 e del 29/2/2008, obbliga i soggetti finanziari a comunicare, entro la fine del mese successivo, gli estremi identificativi  dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) con le quali vengono ad intrattenersi (o successivamente a cessare) rapporto finanziari.

La circolare 18/E dell’Agenzia delle entrate, datata 4/4/2007, ci viene incontro specificando al punto 4.2 quali tipologie di rapporti vanno comunicati dalle holding di partecipazioni. Si tratta delle partecipazioni, dei finanziamenti ricevuti od erogati alle società partecipate, del rilascio di garanzie a terzi o da terzi e del c.d. cash pooling (gestione finanziaria accentrata).

Vien da se che per le holding di partecipazioni, il primo adempimento (le partecipazioni appunto) viene a scadere già entro la fine del mese successivo alla costituzione.

Le informazioni richieste sono quelle anagrafiche (compreso il codice fiscale) del soggetto con il quale si è instaurato il rapporto,  eventuali  contitolari  del rapporto, la tipologia (codificata dal provvedimento attuativo del 19/1/2007) e la data di apertura o chiusura del detto rapporto.

Anche per questa attività pretesa dall’Amministrazione finanziaria, non vi è supporto software distribuito gratuitamente, la Sogei mette a disposizione esclusivamente i controlli per la verifica della congruenza dei dati comunicati con le specifiche tecniche di norma.

Queste informazioni andranno a  costituire  una  banca  dati  in  apposita sezione dell’Anagrafe Tributaria, e quindi, di  fatto,  entrano  nella  immediata  e diretta disponibilità dell’Amministrazione  Finanzaria  ed  utilizzabili  per  le  attività di accertamento.

La mancata comunicazione è punita con sanzioni amministrative comprese tra Euro 103,29 ed Euro 5.164,57.

4.1) Riscontri alle indagini finanziarie

Le risposte alla richieste informative (c.d. Indagini Finanziarie) che dovessero pervenire tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata
comunicato, richiedono una pronta risposta, da fornire entro 30 giorni con il medesimo strumento di trasmissione, in formato “XML” e pertanto da predisporre con apposito software (anche questo non distribuito dai canali dell’Agenzia delle Entrate).

Si sottolinea l’importanza del sollecito riscontro (che si considera omesso se non eseguito nel termine prescritto) poiché l’art. 10 del D.Lgs. 471/1997 stabilisce sanzioni amministrative particolarmente elevate (da un minimo di Euro 1.032,91 e fino ad Euro 20.626,32).

A parziale conforto, tuttavia, è da rilevare che per le holding di partecipazioni, è stato abolito dal 29/12/2007 l’obbligo di tenuta dell’Archivio Unico Informatico ai fini della normativa Antiriciclaggio e delle relative segnalazioni alla UIF (ex UIC).

Si tratta di uno “sgravio” non di poco conto, nella considerazione che le sanzioni  previste  abbracciavano  anche  il carattere penale. La semplificazione ed è stata introdotta dal D.Lgs 231/2007 che abrogando il D.Lgs.56/2004, non ha ricompreso (nell’articolo 11) tali soggetti tra quelli obbligati.

Soggetti già esistenti che non hanno ottemperato nei termini

Nel fissare un preciso calendario di scadenze per i soggetti esistenti, con riguardo ai termini per la comunicazione  della  casella  di  posta  elettronica certificata attivata, e per le comunicazioni all’anagrafe tributaria, l’impianto normativo vigente non tratta la possibilità e l’eventuale modalità di una “regolarizzazione” tardiva, ma solamente una riduzione delle sanzioni per una esecuzione avvenuta nei quindici giorni successivi la scadenza.

Tuttavia, come detto in premessa, in questi giorni molti soggetti si sono visti recapitare una “richiesta di motivazioni” da parte dell’Agenzia delle Entrate (Centro Servizi di L’Aquila) riscontrando la mancanza di dati nel proprio database informatico.

Con tutta probabilità l’intento è quello di  invitare  definitivamente  gli operatori  finanziari  obbligati  ad  uniformarsi,  giacchè   l’Amministrazione finanziaria sarebbe già legittimata all’irrogazione delle aspre  sanzioni amministrative.

Come fornire queste notizie tardivamente?

In mancanza di indicazioni da parte dell’Amministrazione  Finanziaria,  si ritiene di dover “ricostruire” puntualmente le trasmissioni omesse.

Andrà pertanto creato un primo file con la causale “impianto iniziale” ed Anno 2006, nel quale ricomprendere tutti i rapporti esistenti (ancorchè cessati) nel periodo 1/1/2005 – 30/12/2006, allo stesso modo si provvederà alla creazione di uno secondo file di comunicazione per le instaurazioni o cessazioni dei rapporti relativi al periodo 1/1-30/4/2007, e quindi andranno predisposti i singoli file per le trasmissioni mensili relativi alle eventuali modifiche intervenute successivamente il 31/05/2007.

A parere di chi scrive  (ma  ripeto  in  mancanza  di  alcuna  indicazione  da parte degli organi ufficiali),  non  sarebbe  necessario  effettuare  le  trasmissioni  di cui alle scadenze del 30/6/2008 e 31/07/2008, stante la natura di carattere integrativo (dei dati che avrebbero dovuto essere già trasmessi nei periodi precedenti), a condizione che i file  predisposti  come  sopradetto  siano  stati elaborati con software aggiornati alla data odierna  (ricettivi  quindi  delle integrazioni informative richieste dal provvedimento del 29/2/2008)  e  verificato con la ultima procedura di controllo rilasciata.

 

Leggi anche: Le comunicazioni delle holding all’anagrafe dei rapporti (2023)

 

Massimiliano De Bonis

24  Luglio 2008

 

 

 

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