Dal prossimo 1 aprile le provvigioni erogate ad agenti e mediatori di assicurazione verranno sottoposte a ritenuta di acconto del 23%. Alla scoperta del nuovo obbligo della Legge di Bilancio.
La legge di bilancio 2024 ha introdotto la ritenuta d’acconto per le provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione e dai mediatori di assicurazione.
La nuova ritenuta sulle provvigioni di agenti e mediatori di assicurazioni
I sostituti d’imposta (escluse le imprese agricole) che corrispondono provvigioni per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, devono operare, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo di acconto del 23% (primo scaglione di reddito).
La norma (art. 25-bis comma 5) prevede(va) alcune eccezioni, ossia ipotesi in cui la suddetta ritenuta non deve essere applicata.
I soggetti incisi dalla ritenuta
Il riferimento è alle provvigioni percepite dai seguenti soggetti:
- dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva;
- dalle agenzie di viaggio e turismo,
- dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone,
- dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli ed ittici e di imprese esercenti la pesca marittima,
- dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame,
per citare i principali, e da altri esplicitamente menzionati dallo stesso comma 5.
La decorrenza
La legge di bilancio 2024 (art. 1 commi 89-90 L. 213/2023) elimina tali eccezioni, ma con decorrenza 1° aprile 2024.
Pertanto, da tale data (o meglio, dalle provvigioni corrisposte da tale data), la ritenuta dovrà essere operata anche sulle provvigioni corrisposte ai citati soggetti, in base alla regola generale indicata all’inizio del presente contributo.
Naturalmente, la ritenuta potrà essere scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale, o, alternativamente, dall’imposta relativa al periodo di imposta nel quale è stata operata.
Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa verrà scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta in cui è stata effettuata.
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Danilo Sciuto
Venerdì 12 Gennaio 2023