Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio.
Casi particolari di vincolo alla distribuzione degli utili, acconti su dividendi e problemi di copertura delle perdite d’esercizio
La riserva art. 2426, punto 5) del c.c.
A completamento del tema della distribuzione dei dividendi, va segnalato un caso particolare che impone l’adozione di una misura obbligatoria finalizzata a preservare l’integrità del capitale.
Si tratta dell’obbligo di accantonare una quota degli utili in una speciale riserva, fino a concorrenza dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca e di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale, non ancora completamente ammortizzati (art. 2426, punto 5 del codice civile), obbligo che può essere superato solo se in bilancio residuano riserve disponibili di qualunque natura, da porre a copertura dei predetti costi 1.
La norma aggiunge che l’iscrizione nell’attivo di bilancio richiede il consenso del Collegio sindacale, nel senso che l’organo di controllo dovrà e potrà esprimersi nel senso dell’accoglimento dell’iscrizione, solo se detti costi presentino quel requisito di utilità pluriennale, tipico degli investimenti dell’area B) dello Stato Patrimoniale Attivo e che in difetto di tale requisito, ricorrerebbe un’ ipotesi di annacquamento del capitale.
Vediamo con una tabella di spiegare meglio la questione.
Anno (a) |
Costi pluriennali in ammortamento
(b) |
Utile d’esercizio (c) |
Riserva Legale (d) |
Utile residuo (e) |
Variazione su Riserva Vincolata art. 2426 5) c.c.
(f) |
Utili Distribuibili (g) |
1 | 40.000 | 30.000 | 1.500 | 28.500 | 28.500 | 0 |
2 | 32.000 | 60.000 | 3.000 | 57.000 | 3.500 | 53.500 |
3 | 24.000 | 50.000 | 2.500 | 47.500 | -8.000 | 55.500 |
4 | 16.000 | 35.000 | 1.750 | 33.250 | -8.000 | 41.250 |
5 | 8.000 | 25.000 | 1.250 | 23.750 | -8.000 | 31.750 |
Come è facile notare la colonna (f) denominata : Variazione nella Riserva Vincolata art. 2426, punto 5) del c.c. mostra che il processo di accumulo degli utili, a copertura dei costi pluriennali non ancora completamente ammortizzati, è avvenuto solo nei primi due anni, fino a quando le variazioni aumentative di 28.500 e di 3.500, non hanno pareggiato i costi pluriennali in corso di ammortamento.
A partire dal 3° esercizio, la quota di utili netti annuali – nel caso specifico di Euro 47.500 – è stata incrementata – ed il segno negativo rappresenta infatti la diminuzione intervenuta sulla riserva indisponibile – della quota di riserva ex art. 2426 di € 8.000, che nel frattempo si è resa disponibile, a causa dell’eccedenza della riserva stessa, rispetto agli oneri pluriennali ancora da ammortizzare.
Scritture in P.D. relative allo alla costituzione e allo svincolo della riserva ex art. 2426, punto 5) del c.c.
Nel 1° esercizio a P.D. si avrà:
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n | SP P A-IX) | Utile d’esercizio | 30.000,00 | |
SP P – A IV ) | Riserva Legale | 1.500,00 | ||
SP P – A VII) | Riserva ex art. 2426, 5) c.c. | 28.500,00 | ||
Per destinazione utile d’esercizio |
Nel 2° esercizio a P.D. si avrà:
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n | SP P A-IX) | Utile d’esercizio | 60.000,00 | |
SP P – A IV ) | Riserva Legale | 3.000,00 | ||
SP P – A VII) | Riserva ex art. 2426, 5) c.c. | 3.500,00 | ||
SP P – D 14) | Azionisti c/dividendi | 53.500,00 | ||
Per destinazione utile d’esercizio |
Nel 3° esercizio a P.D. si avrà:
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n | SP P A-IX) | Utile d’esercizio | 50.000,00 | |
SP P – A IV ) | Riserva Legale | 2.500,00 | ||
SP P – A VII) | Riserva ex art. 2426, 5) c.c. | 8.000,00 | ||
SP P – D 14) | Azionisti c/dividendi | 55.500,00 | ||
Per destinazione utile d’esercizio |
Anologhe scritture dovranno essere composte nelle società a responsabilità limitata, sostituendo, ad esempio, alla voce contabile “Azionisti c/dividendi” la voce contabile “Soci c/dividendi”.
Gli acconti su dividendi
Nelle società per azioni quotate sui mercati regolamentati, che per legge devono sottoporre il proprio bilancio al controllo da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’Albo tenuto dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), ove lo statuto lo consenta, possono distribuire acconti su dividendi.
Ciò rappresenta un’indubbia opportunità per abbreviare i tempi di riscossione dei rendimenti azionari, specie in rapporto a quelle società ad azionariato diffuso. Il codice civile, all’art. 2433-bis, nel disciplinare il tema degli acconti su dividendi nelle S.p.A. quotate, così recita :
La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge alla certificazione da parte di società di revisione iscritte all’albo speciale. La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo la certificazione e l‘approvazione del bilancio dell‘esercizio precedente. Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall’ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all’esercizio o a esercizi precedenti.
L‘ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.
Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del collegio sindacale. Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio in corso.
I soci possono prenderne visione. Ancorché sia successivamente accertata l’inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.
Commentando la norma appaiono importanti i seguenti capisaldi:
- non è possibile distribuire acconti su dividendi se la società non è quotata in Borsa o in difetto di parere positivo della società di revisione contabile;
- non è possibile distribuire acconti su dividendi se non esiste un’apposita disposizione statutaria che ammetta tale possibilità;
- non è possibile distribuire acconti su dividendi, se dall’ultimo bilancio approvato risultano perdite d’esercizio o perdite di esercizi precedenti;
- è possibile distribuire un acconto su dividendi per la minor somma tra l’utile d’esercizio risultante dal bilancio infrannuale, diminuito degli accantonamenti a riserve obbligatorie per legge o per statuto e l’ammontare delle riserve disponibili;
- la distribuzione dell’acconto su dividendi postula che la delibera sia presa in base a bilancio infrannuale – sebbene la legge parli più propriamente di prospetto contabile – predisposto dall’organo amministrativo e redatto con i criteri previsti dall’art. 2426 del c.;
- il prospetto contabile con i relativi allegati resterà depositato presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale è stato deliberato l’acconto su dividendi e l’acconto percepito dagli azionisti in buona fede, non è mai
- il prospetto contabile con i relativi allegati resterà depositato presso la sede della società fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale è stato deliberato l’acconto su dividendi e l’acconto percepito dagli azionisti in buona fede, non è mai rimborsabile.
Nel punto d) si indica il meccanismo di liquidazione dell’acconto su dividendi stabilendo la seguente relazione matematica:
Acconto su dividendi =
< tra Utili d’esercizio da prospetto contabile meno accantonamenti a riserve obbligatorie e Riserve disponibili.
Vediamo con un esempio di illustrare meglio il problema:
Si supponga che la composizione della voce A) dello Stato Patrimoniale Passivo denominata: Patrimonio Netto sia la seguente:
Voce del Patrimonio Netto | Status | Importo |
Capitale Sociale | N/D | 40.000.000 |
Riserva Legale | Obbligatoria | 8.000.000 |
Riserva statutaria | Obbligatoria | 8.700.000 |
Riserva per sovrapprezzo azioni | Non Obbligatoria | 2.400.000 |
Riserva straordinaria | Non Obbligatoria | 1.300.000 |
Utili Portati a Nuovo | Non Obbligatoria | 50.000 |
Totale | 60.450.000 | |
Nota: N/D significa non disponibile |
Si supponga inoltre che l’utile risultante dal prospetto contabile – cioè dal bilancio infrannuale – sia pari a € 2.000.000, si avrà che l’importo dell’acconto utili distribuibile sarà pari a:
Prospetto di Calcolo del limite di distribuzione dell’acconto su dividendi
Voce del Patrimonio Netto | Note | Ipotesi A) | Ipotesi B) |
Utile da Prospetto contabile | Come da
Bilancio infrannuale |
2.000.000,00 | 0,00 |
Riserva Legale | Ha raggiunto il limite previsto
dall’art. 2430 |
0,00 | 0,00 |
Riserva statutaria 5% | Sempre
obbligatoria |
– 100.000,00 | 0,00 |
Riserva per sovrapprezzo azioni | Non
Obbligatoria |
0,00 | 2.400.000 |
Riserva straordinaria | Non
Obbligatoria |
0,00 | 1.300.000 |
Utili Portati a Nuovo | Non
Obbligatoria |
0,00 | 50.000 |
Totale | 1.900.000 | 3.750.000 |
Il limite di distribuzione è 1.900.000 Euro, poiché l’ipotesi A) espone in minor valore rispetto all’ipotesi B).
Scritture a P.D. relative alla rilevazione dell’acconto su dividendi
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
01/09/n | SP P A-IX) | Acconto su dividendi | 1.900.000,00 | |
SP P – D 14) | Azionisti c/acconto dividendi | 1.900.000,00 | ||
Per destinazione dell’acconto su dividendi |
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
01/09/n | SP P – D 14) | Azionisti c/acconto dividendi | 1.900.000,00 | |
SP P – D 12) | Erario c/ritenute operate | 237.500,00 | ||
SP P – D 4) | Banca c/c | 1.662.500,00 | ||
Per pagamento dell’acconto su dividendi al netto delle ritenute fiscali del 12,50% |
Ai fini della tassazione dell’acconto su dividendi, valgono tutte le regole previste per la tassazione degli utili delle società di capitali.
Le perdite d’esercizio e le modalità di copertura
L’eccedenza dei componenti negativi di reddito rispetto ai componenti positivi di reddito, determina l’evidenziazione di una perdita d’esercizio. Delle perdite si occupano gli artt. 2446 e 2447 del c.c. rubricati, rispettivamente, “Riduzione del capitale per perdite” e “Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale”, con effetti e adempimenti procedurali differenti, a carico degli amministratori.
Aspetti giuridici della riduzione del capitale di oltre 1/3
L’art. 2446 impone agli amministratori nel modello ordinario o al consiglio di gestione nel modello dualistico, sotto la vigilanza del Collegio sindacale nel primo e del Consiglio di Sorveglianza nel secondo, al verificarsi della perdita superiore ad 1/3 del capitale, di convocare senza indugio l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti, sottoponendo ad essa una relazione sulla situazione patrimoniale della società, contenente le osservazioni dell’organo di controllo.
La relazione deve restare depositata presso la sede della società, negli otto giorni che precedono l’assemblea.
Entro l’esercizio successivo, se la perdita non risulta diminuita al di sotto del terzo, l’assemblea dei soci o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in ragione delle perdite accertate.
Ove non si provveda in tal senso, gli amministratori, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza deve chiedere che la riduzione sia disposta con decreto del Tribunale, che verrà successivamente iscritto nel Registro delle Imprese.
Aspetti giuridici della riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
L’art. 2447 del c.c. impone misure più drastiche quando la perdita d’esercizio intacca il minimo legale imponendo agli amministratori o al consiglio di gestione e in caso di loro inerzia al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza, di convocare senza indugio l’assemblea affinché la stessa deliberi:
- la riduzione del capitale sociale;
- il contemporaneo aumento del capitale sociale al di sopra del minimo legale ( ricapitalizzazione );
- in mancanza la trasformazione della società.
Come è stato acutamente e ripetutamente osservato la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, impone un’azione amministrativa non procrastinabile, avente come obiettivo primario la ricapitalizzazione della società. La giurisprudenza della Corte di Cassazione in passato, pronunciandosi sulla condizione propedeutica all’obbligo di ricapitalizzazione, ebbe a statuire che il parametro che andava assunto ai fini della verifica dell’eccedenza rispetto al limite di legge – cioè il capitale – doveva coinvolgere non solo il capitale nominale, ma anche le riserve.
Per cui esemplificando, posto pari a 25.000 Euro la perdita di esercizio dell’anno (n) e 10.000 Euro il capitale sociale della S.r.l. e 250.000 Euro il patrimonio netto esclusa la perdita – con riserve patrimoniali iscritte in bilancio, quindi, per 240.000 Euro – il disposto dell’art. 2447 del c.c. rimaneva inoperante, dato che la perdita restava al sotto il limite di 1/3 rispetto al valore del Patrimonio Netto, esclusa la perdita stessa.
Scritture a P.D. relative alla copertura della perdita d’esercizio
Le perdite possono essere coperte mediante:
- rinvio a futuro esercizio;
- riduzione delle riserve patrimoniali;
- riduzione del capitale sociale;
- per reintegro da parte dei soci con versamenti dei soci in conto copertura perdite;
- combinando le modalità in precedenza indicate.
Esempio di rilevazione di una perdita d’esercizio di € 50.000
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
31/12/n | SP P – A IX) | Perdita d’esercizio | 50.000,00 |
Conto
transitorio |
Conto Economico | 50.000,00 | ||
Per rilevazione della perdita d’esercizio |
Esempi di modalità di copertura della perdita
a) copertura della perdita per rinvio a futuro esercizio
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n+1 | SP P – A VIII) | Perdite a nuovo | 50.000,00 | |
SP P – A IX) | Perdita d’esercizio | 50.000,00 | ||
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante rinvio a futuro esercizio |
Trattasi di una modalità utilizzabile solo nei casi di perdita che non incide sul limite di capitale minimo, determinando un decremento di oltre 1/3 del capitale sociale.
Violando questi limiti, si pone il problema della ricapitalizzazione obbligatoria, che nelle S.r.l. per effetto dell’art. 2482- quater2 , deve investire obbligatoriamente tutti i soci, pena la messa in liquidazione della società3, poiché non è possibile in questa circostanza modificare né le quote di partecipazione, né i diritti dei soci. Ricordiamo, inoltre, che le operazioni di compensazione delle perdite all’interno delle poste del patrimonio netto si atteggiano come variazioni virtuali di capitale, essendosi verificata la riduzione reale del patrimonio netto, già all’atto del calcolo e della rilevazione della perdita di bilancio.
b) copertura della perdita per riduzione delle riserve
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n+1 | SP P – A IV) | Riserva Legale | 25.000,00 | |
SP P – A V) | Riserva Statutaria | 25.000,00 | ||
SP P – A IX) | Perdita d’esercizio | 50.000,00 | ||
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante utilizzazione delle riserve |
Nel caso di utilizzazione di riserve cosiddette di prima linea quali le riserve obbligatorie è necessario provvedere alla ricostituzione prioritaria delle stesse, prima di procedere a qualunque distribuzione di dividendi.
c) copertura della perdita per riduzione del capitale sociale
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n+1 | SP P – A I) | Capitale sociale | 25.000,00 | |
SP P – A IX) | Perdita d’esercizio | 25.000,00 | ||
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante riduzione del capitale
sociale |
Nel caso di utilizzazione del capitale sociale si pone il problema della modifica dell’atto costitutivo, che richiede l’intervento notarile.
d) copertura della perdita mediante versamenti infruttiferi in conto copertura perdita
Data Op. | BilCEE | Sottoconti | Dare | Avere |
26/04/n+1 | SP A – C IV 1) | Banca c/c | 25.000,00 | |
SP P – A VII) | Riserva per versamento soci in | 25.000,00 |
c/ copertura perdita | ||||
26/04/n+1 |
SP P – A I) |
Riserva per versamento soci in
c/ copertura perdita |
25.000,00 |
|
SP P – A IX) | Perdita d’esercizio | 25.000,00 | ||
Per rilevazione della copertura della perdita d’esercizio mediante riduzione del capitale
sociale |
Questa modalità è nella prassi societaria la più seguita per l’estrema elasticità gestionale.
A cura di Enrico Larocca
Aprile 2006
vedi anche:
Dividendi: aumenta la quota imponibile IRPEF della distribuzione di utili
NOTE
1 art. 2426, punto 5) del c.c. : i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati
2 art. 2482 – quater del c.c.: In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.
3 L. De Angelis e B. Pagamici in S.R.L. : Guida operativa completa alla gestione societaria e alla predisposizione del Bilancio e della Nota Integrativa, ed. SE Sistemi Editoriali, 2004, pag. 167.