La riforma fiscale ha inciso anche sulla determinazione forfettaria del reddito delle società agricole, ampliando le attività ammesse alla tassazione semplificata. Tra le novità più rilevanti, il riconoscimento delle nuove modalità di coltivazione come vertical farm e idroponica. Ma quali società possono accedere al regime e con quali vincoli? Una guida per orientarsi tra requisiti, opzioni e nuove opportunità fiscali.
Dopo aver illustrato in un precedente lavoro i requisiti civilistici che la società che esercita attività agricole deve possedere per avere la qualifica di “società agricola”, analizziamo in questo contributo le agevolazioni in termini di determinazione forfetaria del reddito che, ai fini delle imposte sui redditi, discendono dall’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 1, comma 1093, della Legge n. 296 del 2006.
A seguito alle modifiche apportate alla disciplina dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192 del 2024, le modalità di determinazione forfetaria del reddito sono state estese a diverse altre attività agricole. Deve comunque essere tenuto presente che, nonostante le modalità di determinazione su base catastale o forfetaria, il reddito delle società agricole è sempre considerato reddito d’impresa e mai reddito agrario.
Società agricole: presupposto per la determinazione forfetaria del reddito
La qualifica di “società agricola”, ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs. n. 99 del 2004, di per sé, non attribuisce alcuna agevolazione ai fini delle imposte sui redditi.
Per le società, ancorché esse esercitino un’attività agricola, le modalità di determinazione del reddito sono, in linea generale, quelle ordinarie (o semplificate per i soggetti di cui all’articolo 66 del TUIR – contabilità per cassa).
Le società agricole, tuttavia, esercitando la specifica opzione prevista dall’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono applicare modalità di determinazione forfetarie del reddito di talune attività agricole analoghe a quelle dell’imprenditore agricolo.
Non tutte le società agricole possono esercitare l’opzione prevista dal citato comma 1093. Senonché, la disposizione consente l’accesso alle modalità semplificate di determinazione del reddito d’impresa derivante dall’esercizio delle attività agricole alle sole società di persone (S.n.c. e S.a.s.), alle S.r.l. e alle società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99. Restano, dunque, escluse dall’opzione le S.p.A., che al ricorrere dei requisiti pur possono essere qualificate “società agricole” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 99 del 2004.
Articolo 1, comma 1093, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
1093. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
Le società agricole che non esercitano l’opzione non possono determinare il reddito delle suddette attività con modalità forfetarie, bensì devono applicare le ordinarie modalità di determinazione del reddito d’impresa.
Esercizio dell’opzione per la determinazione forfetaria del reddito
La società agricola che vuole optare per la tassazione su base catastale e forfetaria:
- deve possedere i requisiti richiesti (oggetto sociale costituito esclusivamente dall’esercizio di attività agricole di cui all’articolo 2135 c.c. e indicazione di “società agricola” nella ragione o denominazione sociale) fin dall’inizio del periodo d’imposta;
- comunicare la propria scelta nella prima dichiarazione (IVA o dei redditi) da presentare.
Le società agricole che intendono optare per la tassazione catastale e forfetaria sono tenute, in base all’articolo 2, comma 1, del decreto n. 442 del 1997, a comunicare l’opzione nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata.
Ai sensi del successivo comma 2 dello stesso