Lettere di compliance sulla dichiarazione IVA 2022: cosa fare?

Nuove lettere di compliance per l’IVA 2023 (periodo d’imposta 2022): l’Agenzia delle Entrate segnala anomalie, con focus su reverse charge e vecchie regole di ravvedimento. Ma cosa c’è dietro questi controlli? Un’analisi delle casistiche meno note rivela aspetti da non sottovalutare. Vediamo come rispondere…

Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate sta inviando le lettere di compliance relative a talune incoerenze rilevate nella dichiarazione Iva. Le lettere sono riferite all’anno di imposta 2022 (Dichiarazione IVA 2023), ed hanno lo scopo, ormai noto, di promuovere l’adempimento spontaneo, ossia la rimozione della irregolarità e l’eventuale (ma opportuno) ravvedimento operoso.

Con il Provvedimento dello scorso 11 aprile 2025, n. 176284, l’Agenzia Entrate ha stabilito le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni relative alla citata anomalia. Vediamo di entrare nel merito un po’ di più, in merito ai controlli effettuati.

 

Le lettere di compliance per la dichiarazione IVA 2022

compliance dichiarazione IVAIn questo contributo, tuttavia, non vogliamo illustrare quanto già detto in altre occasioni, ossia come trovare le lettere, nonché le possibili risposte del contribuente, ma analizzare alcune fattispecie non così infrequenti, alla base dell’invio di tali lettere.

 

Attenzione al reverse charge

Possiamo infatti notare come, analogamente a quanto già avvenuto per l’analoga anomalia riscontrata sull’annualità 2021, anche quest’anno non sono presi in considerazione i dati relativi alle operazioni attive fatturate in esenzione Iva o in reverse charge, in quanto esse non attribuiscono un debito per IVA; inoltre, il reverse charge rileva per le sole operazioni passive, in quanto potrebbe attribuire un debito per IVA in caso di indetraibilità, totale o parziale, dell’Iva annotata sugli acquisti.

Sempre in tema di reverse charge, ricordiamo che l’Agenzia procede a controllarne l’effettuazione solo per quello “interno”, ossia per tutte le fattispecie del comma 6 dell’art. 17, DPR 633/72, nonché per le cessioni di rottami o di oro da investimento.

I dati da cui estrapola le operazioni riguardano quelli della integrazione elettronica del documento ricevuto, a nulla rilevando se effettuato sia ai fini Iva sia dell’esterometro, oppure ai soli fini dell’esterometro.

Non è quindi oggetto di controllo il reverse chargeesterno, come gli acquisti intraUE, servizi ricevuti da soggetto extraUE, ecc..

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Ravvedimento ancora vecchia versione

Concludiamo ricordando che per le violazioni derivanti da anno di imposta 2022, valgono ancora le vecchie regole del ravvedimento; pertanto, la sanzione da applicare in caso di regolarizzazione sarà del 15% (pari a 1/6 del minimo edittale del 90%), invece della odierna più favorevole regolarizzazione; inoltre, continua a non essere applicabile l’istituto del cumulo giuridico, a differenza di quanto accadrà per le infrazioni commesse dopo l’1/9/2024 e ravvedute.

Il tutto, lo ripetiamo, per l’assurda disapplicazione del principio noto come favor rei.

 

Danilo Sciuto

Venerdì 18 Aprile 2025