L’esame di una recente sentenza della Suprema Corte sulle sanzioni afferenti all’inversione contabile, o reverse charge, fornisce lo spunto per fare alcune riflessioni sulla corretta applicazione delle sanzioni amministrative, anche alla luce delle posizioni prese dalla giurisprudenza e dal legislatore in tema di favor rei.
Reverse charge: il meccanismo, gli obblighi e le sanzioni
Cosa si intende per reverse charge?
L’inversione contabile, o reverse charge, è un metodo di assolvimento dell’IVA attraverso cui il debitore dell’imposta è il cessionario/committente, anziché il soggetto che emette la fattura, ed è utilizzato dal legislatore prevalentemente per contrastare fenomeni di evasione.
Esso si distingue in:
- reverse charge interno, per le cessioni di beni e servizi di cui all’art. 17, commi 5 e 6 lett. a), a bis), a ter) e art. 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972. L’art. 22, D.L. 73/2022 ha prorogato, fino al 31 dicembre 2026, il reverse charge interno per le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, nonché i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- reverse charge esterno, per tutte le operazioni territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia nei confronti di soggetti passivi d’imposta stabiliti (art. 17, comma 2, DPR 633/1972). Sono ricompresi anche gli acquisti intracomunitari di beni, per i quali, a norma dell’art. 44, DL 331/1993, il cessionario è il debitore d’imposta.
Obblighi e adempimenti
Per le operazioni soggette ad inversione contabile, il cedente/prestatore soggetto passivo IVA emette fattura non indicando l’IVA, poiché l’operazione è soggetta a reverse charge, mentre, il cessionario/committente soggetto passivo IVA procede all’integrazione della fattura ricevuta, riportando la corretta aliquota IVA (ovvero all’emissione di autofattura, nel caso in cui il cedente o prestatore sia stabilito al di fuori dell’Unione Europea), registrando il documento integrato c