È in corso di approvazione la normativa che aggancia alla fruizione del CPB la possibilità di sanare le infedeltà commesse per gli esercizi dal 2018 al 2022: vediamo i principali contenuti.
Introduzione del Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Ormai è solo questione di giorni, ma l’integrazione della disciplina del Concordato Preventivo Biennale è certa. Non possiamo non stigmatizzare la assoluta tardività delle ultime modifiche, che impongono una valutazione in tempi strettissimi (considerato che verosimilmente il termine per l’accettazione non verrà slittato), ma tant’è.
Viene introdotto un condono travestito da ravvedimento speciale, riservato ai soli soggetti ISA che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale (anche se è facile prevedere che, dopo che la partita del Concordato Preventivo Biennale verrà chiusa, esso verrà esteso a tutti).
I periodi di imposta di riferimento sono quelli che vanno dal 2018 al 2022 (anche in questo caso è facile prevedere che, dopo che la partita del Concordato Preventivo Biennale verrà chiusa, esso verrà esteso nel tempo anche al 2023), che potranno essere “ravveduti” anche singolarmente. La condizione è che per quegli anni occorre che siano stati applicati gli ISA (poiché il costo del condono è funzione del punteggio ISA).
Vediamo gli step.
Calcolo del reddito e imposta sostitutiva nella sanatoria 2018-2022
Innanzitutto, il reddito da “ravvedere” sarà calcolato come funzione del punteggio ISA: si andrà da un +5% per punteggio 10 a un +50% per un punteggio inferiore a 3. Esemplificando, un contribuente che in un esercizio ha dichiarato 10.000 ed ha riportato 10 ai fini ISA avrà quindi un maggior imponibile di 500.
Su tale maggior reddito verrà applicata una imposta sostitutiva, anche essa funzione del punteggio ISA. Il 10% se esso è pari o superiore a 8, 12% se compreso tra 6 ed 8, 15% se il punteggio ISA è inferiore a 6. Nel caso di cui all’esempio precedente, sul maggior reddito di 500 andrà applicata l’imposta del 10%.
Per l’IRAP, invece, non ci sarà alcuna imposta sostitutiva, per cui alla base imponibile (la differenza tra il valore della produzione netta dichiarato e l’incremento calcolato con le stesse percentuali prima indicate) si applicherà il 3,9%.
Per i periodi d’imposta 2020 e 2021, per tenere conto degli effetti negativi del Covid, è previsto che l’imposta come su determinata venga ridotta del 30%. Pertanto, se un contribuente nel 2020 dovrà scontare l’aliquota del 15% (avendo avuto per il 2020 un punteggio ISA inferiore a 6), essa sarà ridotta al 10,5%.
Più nel dettaglio, la tabella per il calcolo della base imponibile è la seguente:
- punteggio ISA del singolo anno = 10: aliquota aumento base imponibile 5%;
- punteggio ISA tra 8 e 10: aliquota aumento base imponibile 10%;
- punteggio ISA tra 6 e 8: aliquota aumento base imponibile 20%;
- punteggio ISA tra 4 e 6: aliquota aumento base imponibile 30%;
- punteggio ISA tra 3 e 4: aliquota aumento base imponibile 40%;
- punteggio ISA inferiore a 3: aliquota aumento base imponibile 50%.
La tabella dell’imposta sostitutiva per la sanatoria 2018-2022:
- punteggio ISA pari o superiore a 8: imposta sostitutiva 10%;
- punteggio ISA pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: imposta 12%;
- punteggio ISA inferiore a 6: imposta 15%;
Per i soli periodi 2020 e 2021 (gli anni della pandemia da Covid19) le imposte sostitutive sono diminuite del 30%.
Termini di pagamento e preclusioni del ravvedimento
È previsto che per ciascuna annualità, l’importo minimo da versare debba essere pari a 1.000 euro. Il versamento dell’imposta sostitutiva è il 31 marzo 2025, per il pagamento in unica soluzione o per la prima di 24 rate mensili.
Il ravvedimento è precluso se, prima del versamento della prima o unica rata, sono già stati notificati PVC, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti per le annualità pregresse interessate.
Coperture da accertamenti e proroga termini
Vediamo adesso le coperture da accertamenti.
Durante i periodi “ravveduti”, le rettifiche di cui all’art. 39 del DPR 600/73 (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA di cui all’art. 54 comma 2 secondo periodo del DPR 633/72 (ossia quelle presuntive) restano possibili in caso di decadenza dal concordato preventivo, oltre che ovviamente per decadenza da rateizzazione del ravvedimento speciale in commento.
Il buon esito del Concordato Preventivo Biennale è dunque strettamente connesso al ravvedimento.
Per i soggetti che aderiscono al CPB e adottano la sanatoria 2018-2022 per una o più annualità, di contro, i termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati, indifferentemente dagli anni condonati, al 31 dicembre 2027.
Per i soggetti che aderiscono al CPB ma non al ravvedimento, invece, i termini di decadenza (per il solo esercizio 2018, in scadenza il 31/12/2024) sono prorogati al 31 dicembre 2025.
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Danilo Sciuto
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