Una sentenza penale di assoluzione, se basata sugli stessi fatti di un processo fiscale, può avere un impatto decisivo anche su quest’ultimo. In pratica, se un contribuente è assolto penalmente perché il fatto non sussiste o non l’ha commesso, questi stessi fatti non possono essere utilizzati contro di lui in ambito tributario. Ma cosa significa esattamente e quali sono le implicazioni pratiche di questa norma?
Il nuovo art. 21 bis del D.lgs. 74/2000 stabilisce che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi. I fatti posti alla base degli avvisi di accertamento impugnati devono essere gli stessi oggetto dell’imputazione penale dalla quale il contribuente sia stato definitivamente assolto.
Il caso: il valore dell’assoluzione penale
La Corte di Cassazione ha chiarito l’applicazione, anche temporale, della nuova disposizione, di cui all’art. 21 bis del D.lgs. 74/2000 che ha disciplinato gli effetti del giudicato penale nell’ambito del processo tributario.
Nel caso di specie, in seguito ad una indagine effettuata tra il 2012 e il 2013 su delega della Procura della Repubblica, la Guardia di Finanza aveva denunciato il titolare di u