In vista della scadenza del 31 Ottobre 2024 proponiamo un ripasso della compilazione del quadro LM per la proposta di concordato preventivo annuale ai contribuenti forfettari. Nell’articolo puntiamo il mouse anche sulle problematiche previdenziali per chi aderirà al concordato.
Per i contribuenti forfettari di cui all’art. 1, commi 54-89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, che hanno iniziato l’attività prima del periodo d’imposta 2023, hanno la possibilità di aderire al concordato preventivo, con regole e modalità diverse rispetto ai soggetti Isa, in quanto nei loro confronti e per il solo periodo di imposta “2024”, l’istituto è stato previsto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in via sperimentale.
Per i contribuenti forfettari, arrivati a metà Ottobre 2024, la valutazione di convenienza sull’adesione per l’anno in corso al concordato preventivo appare decisamente più semplice…
Il concordato preventivo annuale per i forfettari
Ne deriva, di conseguenza, che:
- non possono accedere al concordato preventivo, a norma dell’art. 24 comma 1, del D.Lgs. 13/2024, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (cioè, per quanto concerne l’anno “2024”, che hanno iniziato l’attività nel “2023”;
- possono aderire al concordato preventivo i soggetti che, a titolo meramente indicativo, sono transitati dal regime forfetario a quello ordinario, compresa l’applicazione del regime di “contabilità semplificata”, che successivamente sono rientrati regime forfetario, purché l’attività risulti, come detto, effettivamente iniziata prima dell’anno “2023”.
Si ritiene opportuno rammentare che il regime in argomento è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa oppure arti o professioni che, nel corso dell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, di entità non superiore a € 85.000,00 tenendo in considerazione che nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di attivit