La notifica è nulla se non si prova l’irreperibilità

Cosa deve provare il messo notificatore in caso di irreperibilità assoluta del destinatario di un atto tributario? Esaminiamo un caso in cui l’omessa notifica della cartella travolge il successivo preavviso di fermo amministrativo.

In tema di notifica dell’atto impositivo l’ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica ex art. 60 Dpr n. 600/1973, deve svolgere ricerche finalizzate a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente; quest’ultimo per essere dichiarato irreperibile non deve avere l’abitazione o ufficio o azienda nel Comune dove ha sede il proprio domicilio fiscale.

Se dette ricerche non vengono effettuate e, conseguentemente, l’irreperibilità non viene documentata, la procedura di notifica di cui al citato art. 60 non può essere utilizzata, risultando nulla la notifica eseguita. (CGT, sez. 8, Lazio n. 729/2024)

 

Le regole generali di notifica degli tributari

La notifica degli atti tributari è disciplinata dagli articoli 137 e seguenti. del Cpc e 60 Dpr n. 600/1973, a cui si richiama l’art. 16, comma. 2, del D.lgs n. 546/1992.

La notifica è eseguita a mezzo dell’ufficiale giudiziario o messo comunale e può essere eseguita “brevi manu”, o mediante il servizio postale; in questo caso le parti possono effettuare le notifiche con spedizione dell’atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La notifica non si esaurisce con la spedizione dell’atto, perfezionandosi con la consegna del relativo plico da parte dell’agente postale al soggetto destinatario.

 

La notifica in caso di irreperibilità

In caso di irreperibilità (temporanea), incapacità o rifiuto da parte del destinatario dell’atto (art. 140 C.p.c.), l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa comunale dove sarà eseguita la notifica e ne dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. Cass. n. 26300/2022): in sostanza sono tre gli adempimenti previsti da detta norma ossia il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nel Comune, attesa l’irreperibilità del destinatario; l’affissione alla porta dell’avviso di deposito, ed infine l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito.

 

Attenzione alle notifiche via PEC

Il legislatore ha apportato alcune novità in materia di accertamento tributario (art. 1, co 2, lett. c), d.lgs. n. 13/2024, abrogativo dell’art. 60, co 7, Dpr n. 600/1973), in materia di notificazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ma con l’art. 60-ter, ha disciplinato con la successiva lett. d),  in modo nuovo, la procedura di “notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale” a decorrere dal 30.4.2024.

In particolare, ogni atto, compresi quelli che per legge devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente ufficio, anche in deroga a quanto è stabilito dall’art. 149-bis c.p.r. e alle modalità di notificazione di cui alle singole leggi di imposta non compatibili con l’art. 60-ter del Dpr n. 600/73,  a mezzo posta elettronica certificata (PEC), osservando il Dpr n. 68/2005.

Resta comunque ferma la disciplina del citato art. 60 ossia  la notificazione degli atti è eseguita dai messi comunali ovvero di messi speciali autorizzati dall’ufficio secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti Cpc con le modifiche stabilite dall’art. 60, compresa la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della legge n. 890/1982.

 

 

Il caso: omessa notifica della cartella e atti di riscossione successivi

Nella fattispecie in esame i giudici di prime cure hanno respinto il ricorso del contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo in relazione ad una cartella esattoriale, ritenendo sanata la notifica degli atti impositivi sottesi al preavviso di fermo in seguito al raggiungimento dello scopo.

Il contribuente ha proposto appello riaffermando l’omessa notifica della cartella sottesa al preavviso e la conseguente decadenza dell’azione per decorso del termine fissato dalla legge.

 

Notifica della cartella e irreperibilità del contribuente

mancata notificaLa Corte ha ritenuto preliminarmente che il messo notificatore constata l’irreperibilità assoluta ai sensi dell’art. 143 C.p.c. ed il suo trasferimento, adottando la procedura di cui all’art. 60, co. 1, lett. e), Dpr n. 602/1973 e depositando in Comune mediante affissione all’albo pretorio l’avviso di deposito, senza altra comunicazione.

Se l’irreperibilità assoluta non viene documentata, la notifica ex art. 60 non può essere utilizzata. Infatti in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di eseguire la notifica secondo l’art. 60, co. 1, lett. e), Dpr n. 600/73, il messo deve svolgere ricerche che possano avvalorare l’irreperibilità assoluta, ossia che questi non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.

Nel caso specifico l’ufficiale giudiziario non ha fornito alcuna informazione sulla effettività del trasferimento, mentre in giudizio il contribuente ha esibito il certificato storico di residenza che dimostrava il contrario e cha ha giustificato solo l’irreperibilità relativa e la conseguente inefficacia della notifica della cartella esattoriale.

I giudici hanno ritenuto che l’avvenuta successiva conoscenza dell’esistenza della cartella esattoriale, sottesa al preavviso di fermo amministrativo, non è idonea a sanare il vizio, atteso che è maturata nel frattempo la decadenza dell’azione che produce la nullità dell’atto, non supportato da un valido titolo esecutivo.

Ciò posto, la Corte ha accolto, in riforma della sentenza di primo grado, l’appello del contribuente, e, ritenendo inefficace la notifica della cartella esattoriale sottesa al preavviso di fermo, ha annullato il detto atto cautelare, condannando l’ufficio al pagamento delle spese di giustizia oltre accessori di legge.

 

La giurisprudenza di Cassazione sull’irreperibilità in caso di notifica

Il procedimento di notifica in caso di cosiddetta irreperibilità relativa prevede che la notifica degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell’art. 140 Cpc solo quando sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Se la notificazione degli atti tributari deve essere eseguita ai sensi dell’art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni volta che il notificatore non reperisce il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto deve eseguire preventive ricerche, attestate nella relata, a meno che (c.d. irreperibilità assoluta) il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass. n. 10356/2024).

In tema di notifica a mezzo posta, premesso che la notifica si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, il rapporto obbligatorio si instaura tra richiedente la notifica e l’ufficiale giudiziario (cfr. legge n. 890/1992), mentre l’agente postale è un ausiliario che deve rispondere all’ufficiale incaricato della notifica; nei confronti dei terzi, in caso di ritardo nella spedizione o nel recapito dell’atto notificato per posta, risponde ex art. 1228 c.c. solo l’ufficiale giudiziario o il messo che dell’agente postale si è servito come ausiliario (Cass. n. 1016/2024).

E’ illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi (cartella di pagamento) effettuata ex art. 60 Dpr n. 600/73, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario nel Comune ove è situato il domicilio fiscale del contribuente, senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all’interno dello stesso Comune. Pertanto la irreperibilità assoluta del destinatario ai sensi del citato art. 60, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto (Cass. n. 34038/2023).

La procedura di notifica in caso di irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ex art 140 Cpc. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. La notificazione degli atti tributari deve essere eseguita ex art. 60 lett. e), del Dpr n.600/1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia eseguito idonee ricerche attestate nella relata, e che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta). (Cass. n. 8193/2022).

Il messo notificatore, prima di procedere alla notifica dell’avviso di accertamento, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare l’eventuale sussistenza dei presupposti di irreperibilità assoluta dello stesso. Premesso che nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente essere compiute, l’irreperibilità assoluta del contribuente non emerge se le informazioni circa il trasferimento di quest’ultimo in una località non nota, raccolte dal custode dello stabile in cui era ubicato il suo domicilio fiscale, non possono essere ritenute sufficientemente idonee a sostanziare l’irreperibilità assoluta; nel caso di specie il contribuente, piuttosto che assolutamente irreperibile, si era semplicemente trasferito presso altro indirizzo nel medesimo comune (Cass. n. 33616/2022).

 

Una sentenza di merito sulla cartella notificata via PEC

La giurisprudenza di merito ha ritenuto che la copia informatica della cartella di pagamento, originariamente cartacea, è validamente notificata tramite PEC, senza che alla stessa sia necessario apporre la firma digitale e che l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento, inviatagli tramite PEC, rendesse inesistente la notificazione. L’esistenza dell’atto non dipende dall’apposizione di una sottoscrizione, ma dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, nonché dalla conformità dello stesso al modello approvato con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 25 del D.p.r. n. 602 del 1973 (CGT 2° gr Toscana n. 113/2024).

NdR. Notifica via PEC, attenzione ala validità dei files!

Se l’Ufficio notificante non dimostra l’irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, la stessa deve considerarsi “relativa” da cui consegue che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall’arti. 140 Cpc. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell’avvenuto deposito del plico presso la casa comunale (CTR Lombardia n. 1240/2018).

NdR. Notifica per irreperibilità relativa e prescrizione decennale debiti tributari

 

Martina Di Giacomo

Martedì 16 Luglio 2024