Continua il contenzioso sulle notifiche via PEC. Analisi di una recente sentenza dei giudici di Siracusa, secondo i quali la notifica via PEC deve avvenire da indirizzi ufficiali e verificabili pubblicamente e la validità della notifica richiede la presentazione dell’atto in formati digitali specifici.
È invalida la notifica dell’ufficio finanziario che ha prodotto copia dell’avviso di consegna della notifica via Pec in formato .pdf, atteso che non consente di comprendere se il messaggio contiene effettivamente l’atto e che la notifica sia avvenuta regolarmente
La prova dell’avvenuta notifica via pec deve essere resa o a mezzo deposito telematico dell’atto notificato, delle ricevute e consegna in “.eml” o “.msg”, nonché della ricevuta “DatiAtto.xml” contenente i dati identificativi di dette ricevute[1].
Il caso: notifica via pec di cartella esattoriale
In tema di notifica della cartella via Pec l’Agenzia delle entrate-Riscossione (Ader), oltre alla casella istituzionale protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, che risulta essere quella ufficiale (presente sul sito istituzionale), è emerso che finora ha utilizzato indirizzi pec per inviare le notifiche non presenti nei pubblici registri.
Per questo se ne sono col tempo aggiunte altre, non presenti negli indirizzari ufficiali; al fine di porre un argine a questa situazione l’amministrazione ha inserito Pec, che risultano essere:
- notifica.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
- pterzi.acc.(REGIONE)@pec.agenziariscossione.gov.it;
- noreply.(REGIONE).ipol@pec.agenziariscossione.gov.it.
In molte decisioni della giurisprudenza di merito, emerse negli ultimi tempi, è stata dichiarata inesistent