Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, in mancanza degli adempimenti prescritti, non si configura l’ipotesi di inesistenza, ma di mera nullità della notifica, sanabile in caso di raggiungimento dello scopo. Il termine prescrizionale dei tributi erariali è quello ordinario decennale, non potendosi applicare quello quinquennale, previsto dal codice civile. In tema di spese di giudizio, il giudice non può attribuire una somma di entità superiore a quella richiesta, non potendo operare una liquidazione ultra petita, che vada cioè oltre quanto richiesto dalle parti.
La Corte di Cassazione ha chiarito alcune rilevanti questioni in ordine a una controversia su intimazioni di pagamento, con particolare attenzione alle questioni di notifica per irreperibilità relativa, prescrizione dei tributi erariali e spese di giudizio.
Notifica per irreperibilità relativa
Il caso di Cassazione: controversia su intimazioni di pagamento
Nel caso di specie, oggetto di controversia erano le pretese relative a quattro intimazioni di pagamento, rispetto alle quali la Commissione Tributaria Regionale aveva dichiarato:
- il proprio difetto di giurisdizione in relazione ai crediti previdenziali ed assicurativi (Inps – Inail) ed a quelli concernenti le sanzioni per le contravvenzioni al codice della strada, non avendo natura tributaria;
- il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle eccezioni che riguardavano le notifiche degli atti propri dell’agente della riscossione;
- la tempestività e ritualità delle notifiche delle cartelle;
- l’infondatezza della eccezione di prescrizione relativa ai crediti erariali (Irpef, Ires, Irap ed IVA), essendo per tali pretese il relativo termine decennal