Per il ravvedimento della CU arriva ulteriore conferma della fattibilità

Dopo nove anni di dibattiti, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l’applicabilità del ravvedimento operoso alla Certificazione Unica. Inizialmente negato per motivi di compatibilità temporale, ora è confermato che il ravvedimento è sempre possibile in ambito tributario. Le sanzioni variano in base ai tempi di regolarizzazione, con importi distinti per ogni periodo di ritardo.

L’evoluzione normativa del ravvedimento operoso per la Certificazione Unica: una svolta attesa

ravvedimento cuÈ (stato) uno dei dibattiti tributari più banali di sempre, ma dopo nove anni è arrivata la definitiva presa d’atto da parte dell’Agenzia: il ravvedimento operoso è applicabile anche alla Certificazione Unica.

Si tratta, lo ripeto, della semplicissima applicazione di un principio base: il ravvedimento è sempre possibile nell’ambito tributario, salvo che vi sia una norma che lo vieti; e per le CU non c’è mai stata.

Purtroppo, l’agenzia delle entrate nel 2015 (circolare 19 febbraio 2015 n. 6, § 2.6) era riuscita a negare l’evidenza, ma non potendo argomentare su una norma giuridica (inesistente, come detto), l’aveva fatto nell’unico modo possibile, ossia arrampicandosi sugli specchi, mettendo in campo una motivazione basata sul fatto che:

“la tempistica prevista per l’invio delle certificazioni uniche e il loro utilizzo per l’elaborazione della dichiarazione precompilata, che deve essere resa disponibile ai contribuenti entro il 15 aprile, non sono compatibili con i tempi normativamente previsti per il ravvedimento”.

Una motivazione, come si vede, senz’altro logica, ma del tutto infondata: è noto infatti (altro principio base) che la logica non può sostituire una norma.

Ci sono voluti sette anni per far sì che, con risoluzione del 23 maggio 2022 n. 22, l’Agenzia ammettesse che il ravvedimento fosse possibile per le violazioni riguardanti la trasmissione al Sistema tessera sanitaria (e quindi, per la stessa ratio, anche per le CU. In tal senso, si veda quest’altro mio contributo (“Ammesso il ravvedimento operoso dei dati inviati al Sistema Tessera Sanitaria”).

Ovviamente, il ravvedimento viene precluso dalla notifica dell’atto di contestazione della sanzione ex art. 16 del D.Lgs. n. 472/97.

 

Regole e costi del ravvedimento operoso 

Nel rinviare a questo contributo per contenuti di corollario alla CU, prime tra tutte le sanzioni edittali previste per l’infrazione, riassumiamo quindi i costi di tale ravvedimento: al riguardo, occorre distinguere il momento in cui l’infrazione viene regolarizzata (ossia il momento in cui la CU viene presentata corretta), da quello in cui avviene il pagamento della sanzione. Ciò come avviene di regola in tutti i casi la sanzione sia parametrata al ritardo, come nel caso della CU omessa.

Se la certificazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza:

la sanzione è di 33,33 euro, sicché se il ravvedimento viene posto in essere:

  • entro 90 giorni dalla violazione, la sanzione sarà pari a 3,70 euro per ogni Certificazione;
  • oltre 90 giorni dalla violazione ma entro il termine di presentazione del modello 770, la sanzione sarà pari a 4,17 euro per ogni Certificazione;
  • entro il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, la sanzione sarà pari a 4,76 euro per ogni Certificazione;
  • oltre il termine di presentazione del modello 770 dell’anno successivo, la sanzione sarà pari a 5,56 euro per ogni Certificazione;
  • dopo la consegna del PVC, la sanzione sarà pari a 6,67 euro per ogni Certificazione.

Naturalmente, con l’entrata in vigore del decreto che riforma le sanzioni amministrative e il ravvedimento, tali importi subiranno delle modifiche, ma questi saranno validi per le infrazioni commesse fino alle CU2024.

Se invece il pagamento e la regolarizzazione avvengono (quasi o) nello stesso giorno:

la situazione delle sanzioni e del ravvedimento cambia.

Per ciascuna CU omessa o errata, la sanzione ravveduta sarà pari a:

  • 0,00 euro, in caso di invio entro 5 giorni dalla scadenza;
  • 3,70 euro, in caso di invio entro 60 giorni dal termine ordinario;
  • 11,11 euro in caso di invio dal 61mo giorno al 90mo giorno dal termine ordinario;
  • 12,50 euro in caso di invio dal 91mo giorno dal termine ordinario fino al termine per l’invio del 770 dell’anno successivo.

Ultima notazione: per l’indicazione della sanzione ridotta per ravvedimento, occorre utilizzare il codice generico “8912” riferibile alle violazioni relative “all’anagrafe tributaria”.

Per una migliore gestione del ravvedimento, si consiglia sempre di pagare la sanzione nello stesso momento (chiaramente non necessariamente lo stesso giorno) in cui avviene la regolarizzazione.

 

Fonte: Circolare dell’Agenzia Entrate n. 12 del 31 maggio 2024.

 

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Danilo Sciuto

Lunedì 10 giugno 2024