Quali sono le modalità e i costi per correggere errori nelle trasmissioni delle Certificazioni Uniche (CU) che dovevano essere inviate entro il 18 marzo? È utile notare che, per il 2023, le CU escluse dalla dichiarazione precompilata possono essere trasmesse fino al 31 ottobre, in concomitanza con la scadenza del modello 770.
La Certificazione Unica (CU) 2024, periodo d’imposta 2023, doveva essere rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello “sintetico” entro il 18 marzo, sempre entro la stessa data, doveva essere effettuata in via telematica, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate; tuttavia, le CU contenenti compensi e proventi dichiarabili solo con il modello Redditi PF 2024 (e non con il modello 730/2024) potranno essere trasmesse entro il 31 ottobre.
È quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate.
Come si compone la CU 2024
Il flusso telematico delle CU da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2024 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Per il periodo d’imposta 2023, i sostituti d’imposta dovevano trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 18 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 18 marzo.
Il flusso doveva essere presentato esclusivamente per via telematica e poteva essere trasmesso:
- direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezio