Alcune note sulla possibilità di regolarizzazione (o di rottamazione) del magazzino prevista dalla Legge di Bilancio 2024 dopo la pubblicazione dei coefficienti di calcolo. Conviene aderire?
L’operazione della regolarizzazione mediante riduzione di talune rimanenze di magazzino, regolamentata dalla ultima legge di bilancio, diventa attuabile con il decreto pubblicato nei giorni scorsi, relativo ai coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute nel caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali.
Vediamo di illustrare il contenuto.
La regolarizzazione delle esistenze di magazzino
In riferimento al caso in cui si intenda procedere all’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino (come previsto dalla legge di bilancio di quest’anno) la norma ha previsto l’adozione di coefficienti che pochi giorni fa sono stati pubblicati, nell’ambito di un apposito decreto ministeriale.
Essi sono ovviamente specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, e distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro.
Per inciso, ricordiamo che le rimanenze oggetto di regolarizzazione possono essere solo quelle di merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; sono escluse, dunque, le rimanenze relative alle commesse infrannuali e ultrannuali (rectius, rimanenze di cui all’art. 92 comma 6 e art. 93).
Vediamo dove si collocano, operativamente, questi coefficienti appena approvati.
La riduzione delle giacenze iniziali
La fattispecie è solo quella (probabilmente la più frequente) di regolarizzazione mediante eliminazione nelle esistenze iniziali di quantità o valori, per effettuare la quale occorre provvedere al versamento dell’IVA e di un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires e dell’Irap.
I coefficienti (di maggiorazione, suddivisi per attività) vanno applicati al valore eliminato, al fine di ottenere:
• l’imponibile Iva (con aliquota media riferibile all’anno 2023);
• il valore eliminato “rettificato” da sottrarre al valore del bene eliminato.
Nessun rilievo hanno dunque questi coefficienti, nel caso in cui la regolarizzazione avvenga mediante iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse.
La differenza tra le due fattispecie sta nel significato, così come inteso dal legislatore, della sopravvalutazione o della sottovalutazione delle rimanenze.
La riduzione del magazzino presuppone che vi siano state delle cessioni in nero dei beni, e la maggiorazione intende individuare il ricarico medio da applicare rispetto al costo rappresentato dal valore delle rimanenze.
L’aumento delle giacenze presuppone invece acquisti in nero, sicché non si configura un ricarico.
Alcune note sui coefficienti
Si noti come per le attività escluse dagli ISA nel 2022 sia stato predisposto un unico coefficiente di maggiorazione, pari a 1,45.
Infine, per talune attività non è stato approvato alcun coefficiente di maggiorazione, trattandosi di attività che non prevedono l’accantonamento di rimanenze; in tal caso, ovviamente, non è ammesso procedere all’adeguamento.
Nota: si rinvia, per conoscere tali coefficienti, al provvedimento a questo link.
Le nostre previsioni…
L’istituto sarà verosimilmente un flop, per motivi non solo economici (il 18% è una aliquota oggettivamente alta), ma anche perché, come abbiamo avuto già modo di affermare, una piccola azienda che si è tenuta in vita grazie al salvagente della sopravalorizzazione delle rimanenze, è impossibile che potrà trovare spazio nel proprio patrimonio per assorbire questa insussistenza senza conseguenze gravi.
NdR. È possibile usare la regolarizzazione del magazzino per lavori edili?
Danilo Sciuto
Venerdì 28 Giugno 2024